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Sentenza

Sentenza del 18/02/2019 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Processo verbale di constatazione - Adesione integrale del contribuente - Atto di definizione notificato dall'Ufficio - Impugnabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato gli atti di definizione notificati dall’Ufficio dopo aver aderito integralmente ai processi verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 218/1997. Contestava, tra l’altro, il mancato riconoscimento delle perdite pregresse individuali e del consolidato, l’applicabilità della remissione in bonis per la tardiva presentazione del modello IPEC e il difetto di sottoscrizione degli atti. L’Agenzia sosteneva invece che gli atti non fossero impugnabili, poiché l’adesione integrale al PVC aveva già perfezionato l’accordo tra contribuente e Amministrazione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’eccezione preliminare dell’Agenzia e ha dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi. Ha ritenuto che l’atto di definizione costituisca l’atto conclusivo di una procedura a formazione progressiva, nella quale la volontà vincolante del contribuente si è già manifestata con l’adesione integrale al PVC. Poiché gli atti di definizione corrispondevano al contenuto del verbale e non risultavano modificabili o integrabili dall’Ufficio, non potevano essere impugnati dal contribuente. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997

    Adesione integrale al processo verbale di constatazione e successiva notifica dell’atto di definizione.

    L’adesione integrale del contribuente al PVC costituisce una manifestazione di volontà vincolante e rappresenta una fase essenziale della procedura concordata; la successiva notifica dell’atto di definizione ne completa il perfezionamento.

  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. 218/1997

    Le parti non possono apportare integrazioni o modificazioni all’atto definito né impugnarlo.

    La norma è stata interpretata nel senso che, una volta perfezionata la procedura di adesione, l’atto di definizione non è impugnabile quando rispecchia integralmente il contenuto del PVC cui il contribuente ha aderito.

Massime di principio

  • L’adesione integrale al processo verbale di constatazione produce effetti vincolanti: il contribuente non può successivamente contestare nel merito i rilievi già accettati.
  • L’atto di definizione notificato dall’Ufficio è normalmente non impugnabile quando si limita a recepire fedelmente il contenuto del PVC e conclude la procedura prevista dall’art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997.
  • Eventuali contestazioni devono essere valutate prima di prestare l’adesione, poiché la successiva impugnazione non è ammessa per rimettere in discussione il contenuto accettato.
  • L’impugnabilità potrebbe essere riconosciuta in presenza di una difformità sostanziale tra PVC e atto di definizione, oppure se l’Ufficio introducesse elementi nuovi, modifiche o integrazioni non ricomprese nell’adesione.
  • Le questioni relative all’utilizzo di perdite fiscali, alla remissione in bonis o a vizi formali diventano irrilevanti se il ricorso contro l’atto di definizione è dichiarato inammissibile.

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