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Legge

L.R. FVG 6/2012

Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 ''Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale''.

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 3 aprile 2012, n. 6 modifica la l.r. 14/2000 introducendo la figura dell’esperto specializzato sui siti della Grande Guerra per accompagnamento, didattica e divulgazione nei siti regionali e transfrontalieri. Prevede selezione tramite Comitato scientifico e regolamento attuativo; in prima applicazione consente l’accesso a chi possiede specifici titoli e formazione, con domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Esperti specializzati per siti della Grande Guerra

Esperti specializzati sui siti della Grande Guerra

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2012 interviene sulla disciplina del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico-culturale legato alla Prima guerra mondiale, introducendo una nuova figura professionale per attività di accompagnamento, divulgazione e supporto didattico nei siti della Grande Guerra.

Ambito delle attività riconosciute

La modifica inserisce nella l.r. 14/2000 l’articolo 3-bis, che riconosce le attività svolte da esperti specializzati sui siti della Grande Guerra in attuazione del principio di valorizzazione storico-culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

Le attività considerate sono due:

  • l’accompagnamento di persone singole o gruppi in percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presente in Friuli Venezia Giulia;
  • le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico-culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale rivolte a studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, oppure svolte in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali.

Rapporti con le guide turistiche

La guida turistica può avvalersi dell’attività di accompagnamento dell’esperto specializzato solo nei territori regionali nei quali sono individuati i siti legati alla Prima guerra mondiale. La norma circoscrive quindi l’utilizzo di tale collaborazione all’ambito territoriale regionale interessato dai siti.

Selezione e requisiti

Lo svolgimento delle attività è subordinato alla selezione effettuata dal Comitato scientifico previsto dalla l.r. 14/2000. I requisiti di accesso, i titoli, le esperienze pregresse e le materie oggetto di selezione, nonché le modalità operative per svolgere le attività, sono demandati a un apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare.

Regime transitorio di prima applicazione

In prima applicazione, possono svolgere le attività previste dall’articolo 3-bis, su domanda, i soggetti che posseggono cumulativamente:

  • diploma di istruzione secondaria o titolo equiparato, oppure diploma conseguito all’estero con equivalenza riconosciuta dalla competente autorità italiana;
  • attestato di frequenza del corso di formazione professionale “Sentieri di Pace”;
  • superamento dell’esame, a seguito della partecipazione, di un corso di Primo Soccorso almeno di tipo Basic Life Support (BLS) promosso da un ente abilitato.

La domanda va presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Termine per il regolamento attuativo

Il regolamento previsto dalla nuova disciplina deve essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. La norma, quindi, ha natura di modifica organizzativa e procedurale, con applicazione legata all’attuazione del regolamento e alla fase iniziale di accesso semplificato.

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