Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 8/2012

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia TAA e AAA, definendone finalità, ambiti di applicazione, requisiti delle strutture, degli operatori e degli animali, nonché l’istituzione di una Commissione regionale e l’adozione di linee guida e regolamento attuativo. Prevede anche finanziamenti per progetti e formazione, ma con oneri e bandi riferiti soprattutto al 2012.

Norme su terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) in Friuli Venezia Giulia

Norme su terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina la terapia assistita con gli animali (TAA) e l’attività assistita con gli animali (AAA) nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è riconoscere il valore terapeutico, riabilitativo, ludico e ricreativo di tali interventi, stabilendo al tempo stesso requisiti organizzativi, professionali e sanitari a tutela delle persone e degli animali coinvolti.

Finalità e definizioni

La Regione promuove TAA e AAA come metodo co-terapeutico basato sull’interazione con gli animali.

  • La TAA è un’attività terapeutica che affianca la medicina tradizionale e mira a migliorare condizioni di salute e funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.
  • La AAA comprende interventi ludici, ricreativi ed educativi finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

Ambiti di applicazione

Le attività possono svolgersi in una pluralità di contesti, purché le strutture rispettino i requisiti previsti dalle linee guida regionali. Sono inclusi, tra gli altri:

  • strutture sanitarie pubbliche e private;
  • centri di riabilitazione;
  • strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie;
  • case di riposo e centri diurni;
  • scuole di ogni ordine e grado;
  • istituti di detenzione;
  • comunità di recupero;
  • centri privati, fattorie didattiche e sociali;
  • centri gestiti da cooperative sociali.

Commissione regionale: istituzione, composizione e supporto

Per attuare la legge è istituita una Commissione regionale per le TAA e AAA, con sede a Udine, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale e proposta dell’Assessore competente in materia di salute. La Commissione è composta da figure sanitarie, professionali e associative con esperienza nel settore, tra cui:

  • dirigente regionale competente in sanità pubblica veterinaria;
  • medico esperto in TAA/AAA;
  • veterinari con competenze comportamentali e di sanità pubblica;
  • psicologo, psicologo animale, counselor e professionista della riabilitazione;
  • rappresentanti del privato sociale;
  • coadiutore dell’animale, educatore cinofilo e addestratore di equidi specializzato. La Giunta regionale disciplina criteri di nomina, compensi e durata in carica. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti esterni in via permanente o occasionale.

Funzioni della Commissione e linee guida

La Commissione predispone linee guida da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale per uniformare le buone pratiche nel settore. In particolare:

  • certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e idonei ai finanziamenti;
  • definisce criteri di progettazione e realizzazione dei programmi;
  • disciplina formazione e aggiornamento professionale degli operatori;
  • verifica requisiti professionali ed equipe multidisciplinari;
  • controlla la validità e il regolare svolgimento dei progetti;
  • predispone un elenco regionale dei soggetti certificati;
  • valuta i requisiti del personale addetto all’educazione e gestione degli animali.

Animali ammessi e requisiti di impiego

Possono essere impiegati animali di età superiore a 12 mesi, compatibili per caratteristiche fisiologiche e comportamentali con gli obiettivi del progetto. Gli animali devono:

  • essere sottoposti a un programma sanitario continuo che ne attesti salute e benessere;
  • essere adeguatamente addestrati, in particolare cani, cavalli e asini;
  • essere educati e impiegati con metodi “gentili”, senza coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle loro propensioni individuali ed esigenze etologiche.

Formazione, equipe multidisciplinari e soggetti abilitati

La Regione promuove formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore, secondo i principi stabiliti nelle linee guida. Le TAA e AAA devono essere svolte da equipe multidisciplinari appositamente costituite, sia per la progettazione sia per l’esecuzione delle attività, nel rispetto dei criteri regionali. L’accesso alle attività e ai finanziamenti è riservato ai soggetti certificati dalla Commissione secondo il regolamento attuativo.

Progetti e finanziamenti

La Giunta regionale emana annualmente un bando per finanziare progetti di TAA e AAA. I progetti sono finanziati, entro i limiti annualmente stabiliti, sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri del regolamento attuativo. Nel testo originario sono previsti stanziamenti specifici per il 2012 per spese di funzionamento della Commissione, formazione degli operatori e finanziamento dei progetti.

Regolamento attuativo

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato un regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, per definire:

  • criteri e procedure di certificazione dei soggetti abilitati;
  • procedure di formazione e aggiornamento degli operatori;
  • specie animali ammesse e modalità di impiego;
  • criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti.

Aspetti finanziari

La legge dispone coperture finanziarie per l’anno 2012, con fondi destinati:

  • al funzionamento della Commissione;
  • alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori;
  • al finanziamento dei progetti di TAA e AAA. Le previsioni economiche sono quindi collegate a specifici stanziamenti di bilancio inizialmente riferiti al 2012.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.