L.R. FVG 8/2012
Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia TAA e AAA, definendone finalità, ambiti di applicazione, requisiti delle strutture, degli operatori e degli animali, nonché l’istituzione di una Commissione regionale e l’adozione di linee guida e regolamento attuativo. Prevede anche finanziamenti per progetti e formazione, ma con oneri e bandi riferiti soprattutto al 2012.
Norme su terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) in Friuli Venezia Giulia
Norme su terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina la terapia assistita con gli animali (TAA) e l’attività assistita con gli animali (AAA) nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è riconoscere il valore terapeutico, riabilitativo, ludico e ricreativo di tali interventi, stabilendo al tempo stesso requisiti organizzativi, professionali e sanitari a tutela delle persone e degli animali coinvolti.
Finalità e definizioni
La Regione promuove TAA e AAA come metodo co-terapeutico basato sull’interazione con gli animali.
- La TAA è un’attività terapeutica che affianca la medicina tradizionale e mira a migliorare condizioni di salute e funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.
- La AAA comprende interventi ludici, ricreativi ed educativi finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.
Ambiti di applicazione
Le attività possono svolgersi in una pluralità di contesti, purché le strutture rispettino i requisiti previsti dalle linee guida regionali. Sono inclusi, tra gli altri:
- strutture sanitarie pubbliche e private;
- centri di riabilitazione;
- strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie;
- case di riposo e centri diurni;
- scuole di ogni ordine e grado;
- istituti di detenzione;
- comunità di recupero;
- centri privati, fattorie didattiche e sociali;
- centri gestiti da cooperative sociali.
Commissione regionale: istituzione, composizione e supporto
Per attuare la legge è istituita una Commissione regionale per le TAA e AAA, con sede a Udine, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale e proposta dell’Assessore competente in materia di salute. La Commissione è composta da figure sanitarie, professionali e associative con esperienza nel settore, tra cui:
- dirigente regionale competente in sanità pubblica veterinaria;
- medico esperto in TAA/AAA;
- veterinari con competenze comportamentali e di sanità pubblica;
- psicologo, psicologo animale, counselor e professionista della riabilitazione;
- rappresentanti del privato sociale;
- coadiutore dell’animale, educatore cinofilo e addestratore di equidi specializzato. La Giunta regionale disciplina criteri di nomina, compensi e durata in carica. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti esterni in via permanente o occasionale.
Funzioni della Commissione e linee guida
La Commissione predispone linee guida da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale per uniformare le buone pratiche nel settore. In particolare:
- certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e idonei ai finanziamenti;
- definisce criteri di progettazione e realizzazione dei programmi;
- disciplina formazione e aggiornamento professionale degli operatori;
- verifica requisiti professionali ed equipe multidisciplinari;
- controlla la validità e il regolare svolgimento dei progetti;
- predispone un elenco regionale dei soggetti certificati;
- valuta i requisiti del personale addetto all’educazione e gestione degli animali.
Animali ammessi e requisiti di impiego
Possono essere impiegati animali di età superiore a 12 mesi, compatibili per caratteristiche fisiologiche e comportamentali con gli obiettivi del progetto. Gli animali devono:
- essere sottoposti a un programma sanitario continuo che ne attesti salute e benessere;
- essere adeguatamente addestrati, in particolare cani, cavalli e asini;
- essere educati e impiegati con metodi “gentili”, senza coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle loro propensioni individuali ed esigenze etologiche.
Formazione, equipe multidisciplinari e soggetti abilitati
La Regione promuove formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore, secondo i principi stabiliti nelle linee guida. Le TAA e AAA devono essere svolte da equipe multidisciplinari appositamente costituite, sia per la progettazione sia per l’esecuzione delle attività, nel rispetto dei criteri regionali. L’accesso alle attività e ai finanziamenti è riservato ai soggetti certificati dalla Commissione secondo il regolamento attuativo.
Progetti e finanziamenti
La Giunta regionale emana annualmente un bando per finanziare progetti di TAA e AAA. I progetti sono finanziati, entro i limiti annualmente stabiliti, sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri del regolamento attuativo. Nel testo originario sono previsti stanziamenti specifici per il 2012 per spese di funzionamento della Commissione, formazione degli operatori e finanziamento dei progetti.
Regolamento attuativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato un regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, per definire:
- criteri e procedure di certificazione dei soggetti abilitati;
- procedure di formazione e aggiornamento degli operatori;
- specie animali ammesse e modalità di impiego;
- criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti.
Aspetti finanziari
La legge dispone coperture finanziarie per l’anno 2012, con fondi destinati:
- al funzionamento della Commissione;
- alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori;
- al finanziamento dei progetti di TAA e AAA. Le previsioni economiche sono quindi collegate a specifici stanziamenti di bilancio inizialmente riferiti al 2012.
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