Cassazione Penale, Sentenza n. 1295/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 19) e per acquisto/cessione/detenzione di 2 kg di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, capo 23). I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione e travisamento di una conversazione intercettata del 25/08/2021, sostenendo che il riferimento ai "gommoni" era legato all'attività lavorativa e non a linguaggio cifrato; 2) carenza della gravità indiziaria rispetto alla fattispecie associativa (mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla giurisprudenza per l'associazione); 3) estremizzazione delle presunzioni basate sui legami familiari e rilievo di un solo reato fine a supporto della partecipazione organizzativa; 4) mancata considerazione delle esigenze cautelari, con errata valutazione dell'attualità del pericolo nonché della marginalità del ruolo, del tempo trascorso e della precedente custodia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché propone una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha poi giudicato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che gli elementi investigativi (intercettazioni, captazioni con trojan, servizi di osservazione, disponibilità di capannone come luogo di consegna, quantitativi significativi di cocaina e legami familiari/organizzativi) dimostrano l'esistenza di una compagine associativa ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la posizione organizzativa del Cutrì, nonché la connessione del reato-fine (2 kg di cocaina) al sistema criminoso. Il quarto motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto generico e reiterativo; la Corte ha confermato l'attualità del pericolo di recidiva e l'adeguatezza della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata nel senso che gli elementi di continuità, organizzazione, ruoli specifici e recapiti logistici (forniture ripetute dalla Calabria, base operativa, compiti distinti) risultano sufficienti a configurare l'associazione anche se non tutti i partecipanti hanno posto in essere tutti i reati-fine; la posizione organizzativa può essere provata con gli indizi raccolti.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Il singolo episodio di acquisto/cessione/detenzione di 2 kg di cocaina (reato-fine) è stato considerato come segmento di un sistema continuativo di approvvigionamento e non come evento isolato, rafforzando l'accertamento dell'associazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende (misura quantificata in €3.000).
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata come limite alla articolazione dei motivi nel ricorso, ossia la necessità di motivare nei limiti strettamente necessari e senza trasformare il ricorso in riedizione del giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità le censure che consistono in una diversa valutazione di merito degli elementi di fatto (es. interpretazione diversa delle intercettazioni) sono inammissibili salvo che emergano vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà.
- Per configurare l'associazione di tipo dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessario che ogni associato abbia materialmente compiuto i reati-fine; è sufficiente dimostrare continuità, organizzazione, ruoli specifici, canali stabili di approvvigionamento e capacità di gestione economica/logistica dell'attività illecita.
- La presenza di un reato-fine collegato (es. cessione di 2 kg di cocaina) può essere letta come elemento integrativo a sostegno dell'esistenza di un'organizzazione stabile e non esclude la qualificazione associativa.
- Le intercettazioni e i riscontri investigativi (osservazioni, trojan, documentazione, luoghi di consegna) concorrono a formare un quadro indiziario valutabile nel suo complesso; la loro frammentazione in letture alternative è insufficiente a escludere la gravità indiziaria se la ricostruzione complessiva è coerente.
- La mera decorrenza del tempo o la precedente custodia non annullano di per sé l'attualità delle esigenze cautelari; è necessaria la prova di elementi concreti che attenuino il giudizio di pericolosità (interruzione stabile dei rapporti criminali, marginalità comprovata del ruolo, attività lecite costanti).
- Difese basate principalmente su ricostruzioni alternative delle intercettazioni devono puntare a dimostrare incoerenze oggettive o assenza di riscontri concreti (luoghi, tempi, ruoli) per superare la presunzione relativa di necessità della misura cautelare.
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