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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26146/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per la detenzione di dodici esemplari di cinghiali senza autorizzazione. In appello la sanzione era stata ridotta; la persona sanzionata ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo, il terzo e il quarto lamentava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la Corte d'appello non avesse rilevato la mancanza dell'elemento oggettivo dell'illecito, sostenendo che non vi fosse stata una volontà di detenere gli animali in allevamento, e contestando la valutazione delle prove e il valore attribuito al verbale. Con il secondo motivo censurava la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione per asserita violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo l'insufficienza della motivazione. La Provincia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, contestando la qualificazione del fatto come concorso formale di illeciti e il criterio di quantificazione della sanzione complessiva, anche in relazione al numero dei cinghiali detenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che il primo motivo non sviluppava davvero la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e, nella sostanza, non si confrontava correttamente con la ratio della decisione impugnata; il terzo e il quarto motivo erano parimenti inammissibili perché si limitavano a riproporre le doglianze già svolte in appello senza misurarsi con la specifica ragione decisoria della Corte territoriale, fondata sulla non specificità dei motivi di gravame e sulla prova assistita da fede privilegiata circa l'assenza di fori o sfondamenti nella recinzione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte ha ribadito che l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente una motivazione succinta, anche per relationem all'atto di contestazione. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione del concorso formale di illeciti spetta al giudice di merito e, comunque, la Corte d'appello aveva già considerato il numero dei cinghiali ai fini dell'applicazione del massimo edittale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e, per entrambe le parti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è effettivamente sviluppata e la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte verifica la concreta specificità delle censure e ne dichiara l'inammissibilità quando restano generiche o non pertinenti alla decisione impugnata.

  • art. 2700 c.c.

    La censura sul valore probatorio del verbale non viene accolta perché i motivi non si confrontano con la motivazione della Corte d'appello e con la prova da questa valorizzata.

  • art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Per l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria è sufficiente una motivazione succinta, con indicazione delle ragioni di fatto, anche per relationem all'atto di contestazione.

  • art. 8 l. 689/1981

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ribadisce che l'apprezzamento sulla configurabilità del concorso formale di illeciti amministrativi spetta al giudice di merito.

  • art. 11 l. 689/1981

    Richiamato ai fini della quantificazione della sanzione; la Corte osserva che il giudice di merito aveva già considerato il numero degli animali detenuti nel determinare la sanzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato solo per individuare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 3 del D.P.G.R. 5/2002

    Era evocato nel ricorso principale in relazione alla disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, ma la censura è stata ritenuta non sviluppata in modo specifico.

  • art. 49 della L.R. 29/1994

    Era evocato nel ricorso principale in relazione alla disciplina regionale sulla fauna selvatica, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per difetto di specificità.

  • artt. 49 legge regione Liguria 29/1994

    Nel ricorso incidentale viene richiamato il quadro sanzionatorio regionale; la Corte nega che ciò consenta di censurare il giudizio di merito sulla sanzione applicata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze di merito o di appello, senza critica puntuale della motivazione decisiva, comporta inammissibilità.
  • La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una effettiva allegazione del vizio di ultrapetizione, omessa pronuncia o corrispondenza tra chiesto e pronunciato; una menzione solo formale della norma non basta.
  • In materia di ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, la motivazione può essere sintetica e può richiamare per relationem l'atto di contestazione, purché indichi le ragioni di fatto della decisione.
  • La valutazione circa la configurabilità, in concreto, del concorso formale tra più illeciti amministrativi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e conforme ai parametri normativi.
  • Nella determinazione della sanzione amministrativa, il giudice di merito può valorizzare il numero delle violazioni o degli animali detenuti abusivamente come elemento rilevante ai fini della quantificazione, senza che sia necessario moltiplicare automaticamente l'importo base per ogni singolo fatto se la disciplina applicabile consente una valutazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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