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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15667/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva che la Corte di appello di Potenza, nel confermare la condanna per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 (omessa dichiarazione di misura cautelare al fine di ottenere il reddito di cittadinanza), non aveva valutato una memoria depositata prima del giudizio cartolare con la quale veniva prodotto il bonifico di restituzione all'INPS e si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si censurava pertanto vizio di motivazione per omissione di esame di tale richiesta e si invocavano gli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e, c.p.p. con riferimento all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis costituisse un motivo nuovo che ampliava il petitum e non era meramente sviluppo di motivi già dedotti in appello. La Corte ha rilevato che, nell'appello originario, la restituzione era stata allegata solo per dimostrare la buona fede rispetto al profilo soggettivo e non per sostenere la causa di non punibilità; pertanto la memoria contenente il bonifico e la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non poteva essere riqualificata come già dedotta. Non è stato applicabile l'eccezione richiamata dal ricorrente relativa alla possibile ammissibilità di motivi nuovi introdotti per effetto di successiva normativa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017 (facoltà di aumentare la sanzione)

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

    Norma incriminatrice contestata: omissione nella dichiarazione di condizioni che impediscono la percezione del reddito di cittadinanza; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità o per specifiche ipotesi previste dalla norma; il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione facendo leva sulla restituzione dell'indebito, ma la Corte ha ritenuto la richiesta nuova e inammissibile perché non tempestivamente dedotta in appello

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione ai limiti di deduzione dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che i nuovi motivi non fossero riconducibili ai motivi principali di appello

  • art. 546, comma 1, lett. e, c.p.p.

    Previsione relativa al contenuto e limiti del giudizio di appello in sede penale; utilizzata nella censura del difensore ma la Corte ha confermato che non si poteva ampliare il petitum con motivi nuovi

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'onere di spesa e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; il collegio ha esercitato tale facoltà nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1 (riforma c.d. Cartabia)

    Richiamato come parametro in tema di ammissibilità di motivi nuovi in appello in relazione alla condotta susseguente al reato; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse stato proposto dopo l'entrata in vigore della riforma e dunque l'eccezione invocata dal ricorrente non fosse applicabile

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio sulla responsabilità della parte nell'individuazione delle ragioni di inammissibilità e alla valutazione circa l'assenza di colpa nel caso concreto

Massime di principio

  • In impugnazione non sono ammissibili motivi nuovi che ampliano il petitum: i motivi aggiunti devono essere sviluppo o migliore esposizione di censure già dedotte e riconducibili ai medesimi capi di doglianza
  • La restituzione dell'importo indebitamente percepito può essere rilevante per la valutazione della colpevolezza o della buona fede, ma per essere valorizzata come causa di non punibilità (art. 131-bis) deve essere espressamente e tempestivamente dedotta e richiesto il relativo accertamento
  • Il deposito in memoria di elementi nuovi immediatamente prima dell'udienza cartolare non garantisce la loro ammissibilità se essi introducono un oggetto processuale diverso da quello già impugnato
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende; è quindi essenziale curare la strategia di impugnazione e la tempestiva formulazione di tutte le doglianze rilevanti
  • Eccezioni o nuovi criteri introdotti da successive riforme (es. criteri di valutazione della condotta susseguente al reato) possono consentire talvolta l'ammissione di motivi nuovi solo se l'appello sia stato proposto anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione; la tempistica è determinante

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