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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la riparazione per ingiusta custodia cautelare subita quale gravemente indiziata di plurimi furti in abitazione in concorso con Consuelo Riviera e Orietta Cappelletto; era stata però definitivamente assolta. La Corte d'appello, giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo, sulla base degli stessi elementi indiziari (contatti telefonici e riconoscimenti fotografici) che avevano giustificato l'arresto. In cassazione si è dedotto che l'ordinanza avesse violato l'art. 314 c.p.p. e mancasse di adeguata motivazione circa la sussistenza di una specifica condotta ostativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse confuso la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. (necessaria per l'emissione della misura cautelare) con la necessaria accertamento posteriore di una condotta dolosa o di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. La Cassazione ha richiamato il principio per cui l'esclusione dell'indennizzo deve fondarsi su fatti certi, accertati o non negati, e su un rapporto causale tra la condotta e l'instaurazione della privazione della libertà; non è ammesso negare l'indennizzo sulla base di elementi poi esclusi o disattesi dalla sentenza di assoluzione (es. riconoscimenti fotografici ritenuti non credibili). La causa è quindi rimessa alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma esclude l'indennizzo per ingiusta detenzione quando il richiedente abbia dato causa o concorso a darne causa con dolo o colpa grave; la Cassazione chiarisce che tale esclusione richiede comportamenti specifici e un rapporto causale certo tra tali comportamenti e la misura cautelare, valutato su fatti accertati o non negati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disposizione rilevante per la valutazione della gravità indiziaria ai fini dell'emissione della misura cautelare; la Corte precisa che la valutazione ex art. 273 (precedente all'adozione della misura) non può essere confusa con la valutazione ex art. 314 (esclusione dell'indennizzo), che richiede elementi fattuali certi e un nesso eziologico.

  • Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Riferimento giurisprudenziale sul principio che il giudice della riparazione deve fondare la decisione su dati di fatto certi, ossia elementi 'accertati o non negati'; la sentenza conferma e applica questo principio.

  • Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea) e altre pronunce citate

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che non possono essere ritenuti ostativi all'indennizzo fatti o condotte che la sentenza di assoluzione ha escluso o non ha ritenuto provati in senso accusatorio.

Massime di principio

  • La valutazione ex post per l'esclusione dell'indennizzo (art. 314 c.p.p.) richiede l'esistenza di fatti certi e un nesso causale tra la condotta del richiedente e l'adozione della misura; non è sufficiente la mera gravità indiziaria che giustificò la custodia cautelare.
  • Il giudice della riparazione non può basare il diniego dell'indennizzo su elementi che sono stati esclusi o disattesi dalla sentenza di assoluzione: prove ritenute non credibili in dibattimento perdono rilevanza per l'ostatività.
  • Non è ammesso usare dati congetturali o indizi non definitivamente comprovati per escludere il diritto all'indennizzo; occorrono elementi 'accertati o non negati'.
  • Occorre distinguere sempre tra la fase preventiva (valutazione degli indizi per la misura cautelare) e la fase della riparazione: la conferma di gravità indiziaria all'epoca non autorizza automaticamente a escludere l'indennizzo dopo un'assoluzione.
  • Se la corte di merito adduce una condotta ostativa, deve indicare chiaramente quale comportamento specifico sia imputato al richiedente e in quale modo quel comportamento abbia effettivamente causato o concorso a causare la detenzione.

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