Cassazione Penale, Sentenza n. 47410/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della confisca diretta e per equivalente (euro 488.081,54) disposta dalla Corte d'appello di Trento in relazione a reati tributari (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) consistenti nell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello per gli anni 2009-2011. Il ricorso lamentava: 1) quantificazione ipotetica e approssimativa del profitto basata su margini lordi desunti da fatture ritenute inidonee (1,32% margine medio); 2) errore nell'applicazione delle regole di confisca tra persona giuridica e fisica non tenendo conto che il profitto aggredibile sarebbe quello societario; 3) violazione del giudicato e divieto di reformatio in peius; 4) erronea inclusione, come denaro, di somme versate al FUG e di buoni postali cartacei cointestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei punti indicati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla confisca. Il motivo: i criteri adottati per quantificare il "profitto" erano manifestamente illogici e fondati su calcoli cartolari basati su documenti (fatture) prodotti in un contesto fraudolento e quindi inattendibili; la Corte di merito aveva confuso i concetti di profitto e di prezzo del reato e aveva utilizzato un coefficiente congetturale (margine lordo) anziché individuare il compenso effettivamente percepito dagli imputati. Disposto rinvio per nuovo giudizio sulla confisca alla Corte di Appello di Trento.
Norme richiamate
La norma è stata invocata come fondamento dei reati tributari contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti). La Corte osserva che, pur essendo contestato il reato ai sensi di tale articolo, per la confisca è necessario individuare con attendibilità il "prezzo" del reato (il compenso effettivamente percepito) e non basarsi su calcoli congetturali tratti da fatture costruite ad arte.
Principio del ragionevole dubbio e canoni di certezza probatoria
Applicato alla quantificazione della confisca: la misura, gravosa e con componente sanzionatoria, richiede certezze probatorie adeguate; non è consentito fondare la confisca su calcoli approssimativi derivanti da documentazione ritenuta inattendibile per le modalità fraudolente dell'operare degli imputati.
Divieto di reformatio in peius / principio del giudicato
Rilevato come principio da considerare nell'applicazione delle misure, con richiamo alla necessità di rispettare i limiti imposti dal giudicato e dalla rinnovazione del giudizio in senso peggiorativo nei confronti dell'imputato.
Regole sulla confisca diretta e per equivalente
La Corte distingue tra 'profitto' e 'prezzo' del reato: per la confisca va accertato l'effettivo vantaggio economico conseguente al reato (in particolare il compenso percepito), evitando di estendere l'aggressione patrimoniale a somme calcolate su basi ipotetiche non comprovate.
Massime di principio
- Per la confisca in reati tributari occorre dimostrare con adeguata prova l'ammontare del 'prezzo' del reato (compenso effettivamente percepito) e non limitarsi a calcoli teorici sul margine lordo desunto da documenti potenzialmente costruiti per la frode.
- Documenti contabili prodotti nell'ambito di schemi fraudolenti (es. fatture emesse per operazioni inesistenti) hanno valore probatorio limitato: non possono essere l'unica base per quantificare profitti sottoposti a confisca se non corroborati da altre evidenze attendibili.
- Il giudice deve distinguere ontologicamente tra profitto societario e prezzo percepito da specifici soggetti; la confisca nei confronti di persone fisiche non può fondarsi su un'automatica traslazione di utili societari senza prova della percezione personale.
- In caso di incertezza probatoria sulla misura della confisca, il principio di certezza probatoria e la natura gravosa della misura impongono un approccio prudente: non sono ammissibili stime congetturali per fissare l'ammontare da confiscare.
- Questioni relative alla natura dei beni (es. buoni postali cartacei vs denaro contante) devono essere valutate concretamente; non tutto ciò che è versato o depositato può essere automaticamente equiparato a denaro ai fini della confisca senza adeguata motivazione.
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