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Sentenza

Sentenza n. 921/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, Vigilanza Urbanistico-Edilizia del Comune di Moncalieri, avente ad oggetto "rimessa in pristino con demolizione opere realizzate senza previo rilascio di titolo abilitativo nell'unità immobiliare distinta al NCEU al Fg. -OMISSIS-ubicata in -OMISSIS-" del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202200400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa alla trasformazione abitativa di un sottotetto e a opere interne di diversa distribuzione dell'appartamento sottostante

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, con la quale era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate senza titolo. Il primo motivo riguardava il sottotetto: si deducevano violazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, violazione dell'art. 21 delle N.T.A. del PRGC ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Secondo il ricorrente, tramezzature e impianti avrebbero comportato soltanto una diversa distribuzione interna di locali accessori non abitabili, assoggettabile a CILA, con applicazione della sola sanzione pecuniaria per l'omessa comunicazione. Il secondo motivo riguardava alcune modeste opere interne nell'appartamento al piano terzo, consistenti in una diversa distribuzione dei locali senza aumento di superficie utile o volume; anche per tali opere si deducevano violazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, sostenendo che si trattasse di manutenzione straordinaria soggetta a CILA e non a demolizione.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato respinto. Dalle fotografie del sopralluogo risultavano finiture, serramenti interni, impianti e arredi propri della destinazione abitativa; pertanto, le opere non incidevano soltanto sulla distribuzione interna, ma realizzavano un mutamento di destinazione d'uso del sottotetto da accessorio a residenziale. Il mutamento tra categorie funzionalmente autonome è urbanisticamente rilevante, incide sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 380/2001, indipendentemente dall'effettiva abitazione degli spazi. Anche la disciplina comunale, sia nella formulazione originaria sia in quella introdotta dalla variante n. 78/2020, impediva trasformazioni edilizie e impiantistiche incompatibili con la destinazione accessoria e non abitabile del sottotetto. L'ordinanza è stata tuttavia interpretata nel senso che deve essere rimossa soltanto la parte delle opere e degli impianti eccedente quanto già assentito. Il secondo motivo è stato accolto. Le opere al piano terzo riguardavano una porzione distinta e funzionalmente autonoma, non avevano comportato incremento di superficie o volume e non risultavano materialmente o teleologicamente connesse alla trasformazione abusiva del sottotetto. Il principio della valutazione complessiva dell'abuso edilizio non consente di assoggettare unitariamente a demolizione opere autonome e scindibili, quando l'amministrazione non abbia dimostrato un loro concreto collegamento con l'abuso più grave. È stata quindi annullata l'ordinanza nella parte relativa alla demolizione delle opere dell'appartamento al piano terzo. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La diversa distribuzione interna priva di incidenza su superficie e volume può rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA; l'omessa comunicazione comporta la sanzione pecuniaria prevista dalla legge, non automaticamente la demolizione.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome, quale la trasformazione di un sottotetto accessorio in spazio abitativo, richiede il permesso di costruire.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale

    Il mutamento di destinazione d'uso è rilevante anche senza opere edilizie quando comporta l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale.

  • artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001

    Il regime ripristinatorio della demolizione è applicabile agli interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità, ma non può essere esteso automaticamente a opere autonome e di minore consistenza non connesse all'abuso principale.

  • art. 21 N.T.A. del PRGC del Comune di Moncalieri

    La destinazione accessoria e non abitabile del sottotetto, anche quando non ne sia computata la volumetria, comporta il divieto di trasformazioni edilizie e impiantistiche finalizzate o incompatibili con l'uso abitativo.

Massime di principio

  • La trasformazione di un sottotetto da locale accessorio o deposito a spazio abitativo costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionalmente autonome, richiede il permesso di costruire e può essere sanzionata con la rimessione in pristino, anche se gli spazi non siano concretamente abitati al momento dell'accertamento.
  • La destinazione non abitativa di un sottotetto non impone soltanto il divieto di utilizzarlo di fatto come abitazione, ma preclude anche le trasformazioni edilizie e impiantistiche incompatibili con la funzione accessoria o finalizzate a renderlo abitabile.
  • Il principio secondo cui l'abuso edilizio deve essere valutato unitariamente non consente di estendere la sanzione demolitoria relativa a un abuso principale a opere situate in una porzione distinta, autonoma e materialmente e funzionalmente scindibile dell'edificio, quando non sia individuato un concreto collegamento materiale o teleologico tra gli interventi.
  • La diversa distribuzione interna di un'unità immobiliare, priva di aumento di superficie utile e volume e non connessa ad altri abusi, può rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA; l'amministrazione non può assoggettarla automaticamente alla demolizione prevista per interventi più gravi realizzati in altra parte dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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