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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20505/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla banca originaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale i coniugi avevano conferito più beni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova, in particolare circa l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto revocando e l'assenza di allegazione di una preordinazione fraudolenta. In appello, la società cessionaria dei crediti bancari aveva impugnato la decisione e la Corte d'appello aveva riformato la sentenza, dichiarando inefficace il fondo patrimoniale nei confronti della cessionaria. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) nullità del procedimento per difetto di procura ad litem del difensore della cessionaria in primo grado e in appello; 2) nullità dell'atto di appello e improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione per analogo difetto di procura e per mancato deposito della procura; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per avere ritenuto revocabile l'atto in relazione all'intero credito, senza distinguere tra i diversi titoli azionati; 4) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per revoca senza limitazioni, pur a fronte di prova dell'anteriorità riferita solo a uno dei rapporti; 5) omessa/falsa applicazione degli artt. 1957, 1418, 1419 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per non avere dichiarato la nullità delle fideiussioni 'a valle' del modello ABI e per non avere considerato l'estinzione della garanzia per decorso del termine semestrale; 6) violazione dell'art. 111 c.p.c. e degli artt. 1260 e 1263 c.c. per avere ritenuto ammissibile l'intervento della cessionaria nel giudizio di revocatoria, sostenendo che il diritto controverso non fosse ceduto automaticamente con il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sul difetto di procura alle liti, osservando che l'eventuale mancanza di procura non rende inesistente l'atto di citazione, ma integra una nullità dell'atto/sentenza soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161 c.p.c.; poiché il vizio non era stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito, non poteva essere sollevato per la prima volta in cassazione. Ha poi rigettato i motivi sul merito della revocatoria, rilevando che l'accoglimento dell'azione revocatoria dipende dall'accertamento di un'esposizione debitoria che la costituzione del fondo patrimoniale ha reso meno aggredibile, e che l'eventuale sproporzione tra beni conferiti e credito azionato è irrilevante ai fini dell'azione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità delle fideiussioni perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva rilevato che, anche a fronte di fideiussioni conformi allo schema ABI, i ricorrenti non avevano allegato che la garanzia non sarebbe stata concessa senza le clausole nulle, né avevano utilmente dedotto nei gradi di merito l'estinzione ex art. 1957 c.c. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sull'intervento della cessionaria, affermando che la sentenza di accoglimento della revocatoria giova anche al cessionario del credito e che il successore a titolo particolare è legittimato a intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Regola l'azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che l'effetto dell'accoglimento è l'inopponibilità dell'atto al creditore ai fini esecutivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché ritiene corretta la valutazione della prova dell'anteriorità del credito.

  • art. 82 c.p.c.

    Invocato per contestare la validità dello ius postulandi del difensore; la censura è stata ritenuta tardiva.

  • art. 83 c.p.c.

    Disciplina la procura alle liti; la mancanza di procura non determina inesistenza dell'atto di citazione, ma nullità deducibile nei modi e termini del processo.

  • art. 267 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'intervento; la Corte esclude l'inesistenza dell'atto per difetto di procura.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità dell'atto di appello; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione in appello; la Corte non ravvisa improcedibilità.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato per l'improcedibilità dell'appello; la censura è respinta.

  • art. 156 c.p.c.

    La mancanza di procura non è equiparata a inesistenza dell'atto, ma ad un vizio che segue il regime ordinario delle nullità.

  • art. 161 c.p.c.

    Opera il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione; il vizio non dedotto tempestivamente non è proponibile per la prima volta in cassazione.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato per distinguere i vizi insanabili; il difetto di procura non rientra tra le ipotesi di inesistenza assoluta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove sulla revocatoria; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione della prova; la Corte respinge la doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per presunta contraddittorietà/mancanza di motivazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioni; la Corte ritiene la doglianza inconferente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 1957 c.c.

    Il termine semestrale è qualificato come termine di decadenza disponibile dalle parti; la sua mancata eccezione nel merito preclude il rilievo in cassazione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato sulla nullità parziale del contratto di fideiussione; la Corte afferma che occorre allegare la concreta ricaduta della nullità.

  • art. 111 c.p.c.

    Consente l'intervento del successore a titolo particolare; la Corte ritiene legittimo l'intervento della cessionaria nel giudizio di revocatoria.

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito trasferisce al cessionario il rapporto ceduto e i suoi accessori rilevanti.

  • art. 1263 c.c.

    La Corte lo utilizza per affermare che la cessione trasferisce anche gli effetti utili della revocatoria, in coerenza con la funzione di garanzia del credito.

  • art. 2902 c.c.

    L'accoglimento della revocatoria abilita il creditore a promuovere l'azione esecutiva; tale facoltà segue il credito ceduto.

  • art. 2745 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla trasferibilità degli effetti della revocatoria, in parallelo ai privilegi.

  • art. 2755 c.c.

    Evocato come esempio di privilegio trasferibile con la cessione del credito, a sostegno della tesi sull'estensione degli effetti della revocatoria.

  • art. 496 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'eventuale eccesso del pignoramento si tutela nel processo esecutivo, non restringendo l'azione revocatoria.

Massime di principio

  • Il difetto di procura alle liti non integra, di regola, l'inesistenza dell'atto introduttivo, ma un vizio processuale che deve essere dedotto e censurato secondo le regole ordinarie delle nullità e delle impugnazioni; se non tempestivamente fatto valere nei gradi di merito, non può essere prospettato per la prima volta in cassazione.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'accoglimento rileva l'idoneità dell'atto a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore; l'eventuale sproporzione tra il valore dei beni vincolati e l'ammontare del credito non incide sulla fondatezza dell'azione, ma semmai può rilevare nella fase esecutiva.
  • La censura sulla nullità parziale di una fideiussione conforme allo schema ABI è inammissibile se non viene allegata e provata la concreta incidenza della nullità sulla vicenda dedotta in giudizio; in particolare, la nullità della clausola non equivale automaticamente all'estinzione della garanzia se la relativa eccezione non è stata ritualmente sollevata.
  • Il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. opera come decadenza disponibile dal fideiussore: la sua eventuale maturazione non è rilevabile d'ufficio e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non eccepita nel merito.
  • In materia di cessione del credito, il cessionario può subentrare nel processo e beneficiare degli effetti dell'azione revocatoria già proposta dal cedente, poiché la tutela revocatoria è strumentale alla garanzia del credito ceduto e segue il credito nei limiti della sua funzione conservativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussioneMandatoCessione del creditoInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoDecadenza

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