Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2085

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2085 della Commissione del 27 settembre 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32023R2085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 per adeguare il prezzo rappresentativo e la cauzione applicabili a un prodotto del settore del pollame. La modifica si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni di prezzo per origine. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione, così da consentire un’applicazione immediata delle nuove misure.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 mediante aggiornamento di un prezzo rappresentativo e della cauzione per un prodotto del settore del pollame importato dall'origine BR.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, limitatamente alla determinazione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1484/95. Nel caso concreto, la modifica riguarda il codice NC 0207 14 10, relativo ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con origine BR (Brasile). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2085 interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina. La Commissione rileva, sulla base del controllo regolare dei dati di mercato, la necessità di aggiornare i prezzi rappresentativi per talune importazioni, tenendo conto delle variazioni di prezzo secondo l’origine.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento modificato, il regolamento (CE) n. 1484/95, stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e i prezzi rappresentativi di riferimento.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al nuovo regolamento di esecuzione. La modifica riguarda in concreto un prodotto del settore pollame identificato dal codice NC 0207 14 10, cioè pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, origine BR.

Per tale voce, il nuovo allegato fissa:

  • prezzo rappresentativo: 219,7 EUR/100 kg;
  • cauzione di cui all’articolo 3: 24 EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in coerenza con l’esigenza richiamata nei considerando di assicurare l’applicazione della misura nel più breve tempo possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è aggiornare i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina, nell’ambito del regime di applicazione dei dazi addizionali all’importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento di esecuzione.

Nuovo prezzo rappresentativo e cauzione per il prodotto interessato

Per il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, di origine BR, il nuovo prezzo rappresentativo è fissato a 219,7 EUR/100 kg e la cauzione di cui all’articolo 3 è pari a 24 EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionaledazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.