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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2072

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2072 della Commissione del 27 settembre 2023 che abroga i dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio

Normativa europea32023R2072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esegue gli effetti della giurisprudenza UE e degli sviluppi OMC relativi alle misure antidumping sul biodiesel originario di Argentina e Indonesia. La Commissione abroga integralmente, con effetto dal 27 novembre 2013, i dazi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato nel 2017, e conferma la possibilità di rimborso o sgravio secondo le regole doganali applicabili. Il provvedimento si inserisce nel solco della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-268/22, che ha dichiarato invalido il regolamento iniziale come modificato, e richiama anche il limite triennale per la richiesta di rimborso previsto dal codice doganale dell’Unione.

Abrogazione, con effetto retroattivo dal 27 novembre 2013, dei dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e disciplina del rimborso/sgravio dei dazi già versati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia interessate dal dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578. Riguarda i dazi antidumping definitivi e i dazi provvisori riscossi in via definitiva ai sensi di tale disciplina, con effetti per gli operatori economici che hanno versato i dazi e per le autorità doganali competenti al rimborso o allo sgravio secondo la normativa doganale applicabile. L’effetto abrogativo è retrodatato al 27 novembre 2013; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Abrogazione dei dazi antidumping sul biodiesel originario di Argentina e Indonesia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2072 interviene sulle misure antidumping applicate alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia. Esso dà seguito agli sviluppi giurisprudenziali e OMC che hanno evidenziato l’illegittimità dell’adeguamento dei costi utilizzato per l’istituzione dei dazi, con particolare riferimento alle controversie DS473 e DS480 e alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-268/22 VITOL.

Contesto normativo e processuale

Il regolamento iniziale, ossia il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, aveva istituito un dazio antidumping definitivo sul biodiesel proveniente da Argentina e Indonesia ed era entrato in vigore il 27 novembre 2013. In seguito, il Tribunale dell’Unione europea aveva annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento nella misura in cui si applicavano ai produttori esportatori ricorrenti; tali sentenze sono divenute definitive dopo il ritiro dei ricorsi del Consiglio.

Successivamente, l’OMC aveva adottato le relazioni nelle controversie relative all’Argentina (DS473) e all’Indonesia (DS480), dalle quali risultava che l’adeguamento dei costi applicato dall’Unione non era compatibile con il diritto OMC. La Commissione aveva già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 per l’Argentina e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 per chiudere i procedimenti e abrogare il regolamento originario.

Effetto della sentenza C-268/22 e conclusioni della Commissione

La Corte di giustizia, con sentenza del 22 giugno 2023, ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato nel 2017. La Commissione rileva che tale invalidità opera erga omnes ed ex tunc e che gli errori individuati dalla Corte non possono essere sanati: per questo motivo non è stata ritenuta possibile la reistituzione delle misure.

Abrogazione retroattiva delle misure antidumping

L’articolo 1 dispone l’abrogazione dei dazi antidumping con decorrenza dal 27 novembre 2013. L’effetto retroattivo comporta che il regolamento iniziale, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, è trattato come invalido sin dalla sua entrata in vigore nei confronti di tutti gli interessati.

Rimborso e sgravio dei dazi già pagati

Il regolamento conferma che i dazi già versati possono essere oggetto di rimborso o sgravio secondo la normativa doganale applicabile. La Commissione precisa però che il rimborso, in linea di principio, è subordinato al rispetto del termine di tre anni previsto dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione. Viene inoltre escluso che la declaratoria di invalidità del regolamento integri un caso fortuito o di forza maggiore idoneo a prorogare tale termine ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma.

Fondamento procedurale e finanziario

Il regolamento richiama l’articolo 266 TFUE, che impone alle istituzioni dell’Unione di adottare i provvedimenti necessari per eseguire le sentenze della Corte di giustizia. Per quanto concerne gli eventuali importi da rimborsare in seguito alla sentenza, viene richiamato l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, con riferimento al tasso di interesse della BCE applicato alle principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale.

Entrata in vigore e portata generale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Abrogazione dei dazi antidumping

L’articolo 1, paragrafo 1, abroga i dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, con effetto dal 27 novembre 2013.

Rimborso o sgravio dei dazi versati

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping pagati a norma del regolamento n. 1194/2013, come modificato, in conformità alla normativa doganale applicabile.

Fondamento giuridico e attuazione della sentenza della Corte di giustizia

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, ed è motivato dall’esigenza di dare esecuzione all’articolo 266 TFUE a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-268/22 VITOL, che ha dichiarato invalido il regolamento iniziale come modificato.

Effetti della dichiarazione di invalidità e limiti al rimborso

Considerando che la dichiarazione di invalidità opera erga omnes ed ex tunc, la Commissione conclude che il regolamento iniziale, come modificato, deve essere abrogato integralmente. Viene precisato che il rimborso resta soggetto al termine di tre anni di cui all’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione; la declaratoria di invalidità non costituisce caso fortuito o forza maggiore ai fini della proroga prevista dall’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialeunione doganalecontenzioso omc

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