Regolamento (UE) 2023/2071
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2071 della Commissione del 27 settembre 2023 che stabilisce un modello per l’indagine strutturata sui destinatari finali di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base a titolo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) a norma del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce un modello standardizzato per l'indagine strutturata sui destinatari finali del sostegno FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale. La finalità è consentire alle autorità nazionali di trasmettere alla Commissione dati comparabili e aggregabili a livello dell'Unione, utili alla valutazione del Fondo. Il modello distingue tra sostegno diretto in natura e sostegno indiretto tramite buoni o carte, e include anche domande rivolte ai destinatari finali sulla loro situazione personale, sull'utilità dell'assistenza e sulle eventuali difficoltà incontrate.
Stabilisce il modello uniforme per l'indagine strutturata sui destinatari finali di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base finanziati dal FSE+.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di gestione e ai beneficiari che erogano sostegno nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), con riferimento all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla lotta contro la deprivazione materiale. Riguarda sia l'erogazione diretta di prodotti alimentari e beni di base, sia l'erogazione indiretta mediante buoni o carte, nonché le informazioni da raccogliere presso i beneficiari finali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modello per l'indagine strutturata sul sostegno FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2071 della Commissione stabilisce un modello uniforme per l'indagine strutturata sui destinatari finali di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base finanziati dal FSE+. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2021/1057 sul Fondo sociale europeo Plus e risponde all'esigenza di raccogliere dati comparabili e aggregabili a livello dell'Unione per la valutazione del Fondo.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento è adottato in base all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1057, previa consultazione del comitato FSE+. Nei considerando si chiarisce che le autorità di gestione devono trasmettere alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata due volte: entro il 30 giugno 2025 e entro il 30 giugno 2028. L'indagine deve riguardare il sostegno ricevuto nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, e anche le condizioni di vita e la natura della deprivazione materiale dei destinatari.
Ambito di applicazione
Il modello si applica alle indagini effettuate dalle autorità di gestione e dai beneficiari che erogano sostegno FSE+ alle persone indigenti. Il regolamento copre sia l'assistenza diretta, consistente nella distribuzione di prodotti alimentari e/o beni di base, sia l'assistenza indiretta tramite buoni o carte. Sono inclusi anche i soggetti che offrono misure di accompagnamento, come consulenza, orientamento e supporto psicologico, e i destinatari finali di tali forme di aiuto.
Struttura del modello: sostegno diretto e sostegno indiretto
Gli allegati contengono due modelli distinti.
Nel primo, dedicato al sostegno diretto, il beneficiario che eroga l'assistenza deve fornire informazioni su:
- quali prodotti alimentari o beni sono distribuiti e a quali gruppi di destinatari;
- la frequenza della distribuzione;
- il numero totale stimato di persone che riceveranno il sostegno nell'anno civile in corso;
- l'eventuale erogazione di assistenza non cofinanziata dal FSE+;
- le modalità di distribuzione, comprese consegna a domicilio o distribuzione tramite altre organizzazioni;
- le misure di accompagnamento offerte in aggiunta alla distribuzione;
- le condizioni di accesso al sostegno;
- la valutazione degli oneri amministrativi;
- i vantaggi e i problemi dell'erogazione diretta rispetto a buoni e carte.
Nel secondo modello, relativo al sostegno indiretto, il beneficiario che eroga assistenza mediante buoni o carte deve indicare:
- a quale tipo di assistenza e a quale popolazione la formula è rivolta;
- cosa può essere acquistato con il buono o la carta, inclusi prodotti alimentari, beni di base, materiale didattico o altri articoli venduti nei supermercati, con esclusione di alcuni prodotti come alcol e tabacco;
- il numero totale stimato di persone assistite nell'anno civile in corso;
- l'eventuale presenza di assistenza non cofinanziata dal FSE+;
- le misure di accompagnamento fornite;
- le condizioni di accesso;
- il valore monetario messo a disposizione per destinatario nell'anno civile in corso;
- la percezione degli oneri amministrativi;
- i vantaggi e i problemi dei buoni/carte rispetto alla distribuzione diretta.
Contenuto del questionario per i destinatari finali
Entrambi i modelli prevedono una sezione rivolta ai destinatari finali del sostegno. Prima di iniziare l'intervista, l'intervistatore deve spiegare lo scopo dell'indagine e informare il destinatario che l'intervista è anonima e che i risultati saranno utilizzati solo per fini statistici e di valutazione.
Le domande al destinatario finale raccolgono informazioni su:
- genere, età e composizione del nucleo familiare;
- modalità con cui è venuto a conoscenza del sostegno FSE+;
- tipologia di assistenza ricevuta nell'anno civile in corso;
- utilità percepita dei prodotti alimentari, dei beni e della consulenza ricevuti;
- frequenza di ricezione;
- bisogni futuri di assistenza;
- eventuali difficoltà incontrate nell'accedere al sostegno, come distanza, procedure aggiuntive, barriere linguistiche, difficoltà tecnologiche o vergogna nel chiedere aiuto;
- cause del peggioramento della capacità di acquisto rispetto all'anno precedente, quali calo del reddito o aumento dei costi;
- eventuali altre forme di assistenza ricevute da altre organizzazioni;
- reddito da lavoro o da altre fonti, cittadinanza, status di richiedente asilo/rifugiato/protezione temporanea, disabilità;
- situazione abitativa attuale;
- eventuali commenti finali sull'assistenza ricevuta.
Misure di accompagnamento e categorie di beni/prodotti
Le misure di accompagnamento comprendono, a titolo esemplificativo:
- consigli sulla preparazione, conservazione e nutrizione degli alimenti;
- consigli sulla salute;
- reindirizzamento verso servizi competenti;
- tutoraggio individuale e seminari;
- sostegno psicologico e terapeutico;
- consulenza sulla ricerca di lavoro;
- consulenza sulla gestione del bilancio familiare.
Per i prodotti alimentari e i beni, il modello elenca categorie specifiche, tra cui frutta e verdura fresca, carne, pesce, latticini, prodotti di base, alimenti in scatola, pasti pronti, articoli per l'igiene, abbigliamento, coperte, articoli da cucina e beni per la casa.
Applicazione temporale e natura giuridica
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Rilievo pratico per operatori e professionisti
Per le autorità di gestione, il regolamento impone un formato standard di raccolta dati destinato a facilitare la comparabilità dei risultati e la trasmissione alla Commissione. Per i beneficiari e gli enti attuatori, il modello richiede una rilevazione dettagliata sia organizzativa sia qualitativa, con attenzione alla tracciabilità delle prestazioni, alle caratteristiche della platea assistita e alla percezione dell'efficacia del sostegno. Per i consulenti legali e fiscali, il testo è rilevante soprattutto sotto il profilo degli adempimenti documentali, della compliance amministrativa e della corretta impostazione dei flussi informativi verso l'amministrazione competente.
Disposizioni principali
Adozione del modello uniforme
L'articolo 1 dispone che l'indagine strutturata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1057 sia effettuata conformemente al modello contenuto negli allegati del regolamento di esecuzione.
Finalità valutativa e trasmissione dei risultati
Nei considerando si precisa che le autorità di gestione devono trasmettere alla Commissione i risultati dell'indagine due volte: la prima entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028. L'indagine è qualificata come strumento di valutazione del FSE+ e il modello è pensato per garantire qualità dei dati e aggregazione a livello UE.
Ambito soggettivo e oggettivo del questionario
Gli allegati disciplinano due questionari: uno per il sostegno diretto in prodotti alimentari e/o beni di base e uno per il sostegno indiretto tramite buoni o carte. Le domande riguardano i beneficiari che erogano l'assistenza e i destinatari finali, con raccolta di dati su tipologia di assistenza, gruppi destinatari, frequenza, condizioni di accesso, importi (nel caso dei buoni/carte) e misure di accompagnamento.
Contenuti informativi richiesti ai beneficiari
I questionari chiedono di indicare, tra l'altro, quali gruppi ricevono il sostegno, con quali modalità avviene la distribuzione, quali misure di accompagnamento sono offerte, il numero stimato di destinatari nell'anno civile in corso e, per i buoni/carte, anche il valore monetario disponibile per destinatario.
Questionario per i destinatari finali
Le sezioni rivolte ai destinatari finali raccolgono informazioni su genere, età, composizione del nucleo, modalità di conoscenza del sostegno, tipologia di aiuto ricevuto, utilità percepita, frequenza di accesso, difficoltà incontrate, motivo del peggioramento della capacità di acquisto, eventuali altre fonti di assistenza, reddito, cittadinanza, status di protezione internazionale o temporanea, disabilità e situazione abitativa.
Tutela della privacy e anonimato
Il questionario prevede che l'intervistatore spieghi lo scopo dell'indagine e che il destinatario finale sia informato del carattere anonimo dell'intervista e del fatto che i risultati saranno utilizzati esclusivamente per fini di indagine. È espressamente richiesto il rispetto della privacy dei destinatari finali.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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