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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2056

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2056 della Commissione del 26 settembre 2023 che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R2056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2056 aggiorna l’elenco degli indici azionari adeguatamente diversificati rilevanti per il trattamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. La modifica deriva dalla rivalutazione effettuata dall’Autorità bancaria europea sui dati 2022 e comporta la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014. Il testo non modifica la metodologia di valutazione, ma soltanto l’elenco degli indici riconosciuti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco degli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati ai fini del trattamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, in generale, ai soggetti destinatari del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti prudenziali relativi al rischio di mercato. L'intervento incide sull'elenco degli indici azionari considerati sufficientemente diversificati per escludere il rischio specifico ai sensi dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013, tramite la sostituzione dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non prevede esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Aggiornamento dell’elenco degli indici azionari adeguatamente diversificati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2056 aggiorna l’elenco degli indici azionari considerati adeguatamente diversificati ai fini del trattamento prudenziale previsto dall’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento è di natura tecnica e si limita a sostituire l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014, sulla base della rivalutazione effettuata dall’Autorità bancaria europea con i dati disponibili relativi al 2022.

Base giuridica e contesto regolamentare

La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 344, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi. La finalità è assicurare che gli indici azionari elencati continuino a soddisfare le condizioni per le quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso nel quadro del rischio di mercato.

Ragioni dell’aggiornamento

Dalla rivalutazione degli indici già inclusi nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è emersa la necessità di aggiornare l’elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati. La Commissione precisa che le modifiche non derivano da un cambiamento della metodologia di valutazione applicata, ma esclusivamente dall’aggiornamento dei dati e dell’elenco conseguente.

Consultazione pubblica e analisi di impatto

Nei considerando si dà atto che l’Autorità bancaria europea non ha svolto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione, né un’analisi dei relativi costi e benefici. Ciò è stato ritenuto giustificato perché la portata della modifica è limitata: solo un numero ristretto di indici viene rimosso dall’elenco e tali indici sono comunque inferiori, per numero, rispetto ai nuovi indici introdotti.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 con l’allegato del nuovo regolamento. In tal modo viene aggiornato l’elenco degli indici azionari che soddisfano i requisiti dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Contenuto dell’allegato

L’allegato contiene un elenco dettagliato di indici azionari suddivisi per Paese o area geografica. Tra gli indici inclusi figurano, a titolo esemplificativo, STOXX Asia/Pacific 600, ASX100, ATX, BEL20, CSI 300 Index, FTSE Eurofirst 300, DAX, FTSE MIB, Nikkei225, S&P 500, NASDAQ 100 e molti altri indici europei, nazionali e globali. L’allegato è il cuore sostanziale dell’intervento, poiché determina quali indici possano beneficiare del trattamento prudenziale previsto dall’articolo 344.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sugli indici pertinenti

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando l’elenco degli indici azionari che soddisfano i requisiti dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’aggiornamento riflette la rivalutazione sui dati 2022 svolta dall’ABE e comporta l’eliminazione di alcuni indici e l’inserimento di nuovi indici.

Base giuridica e finalità tecnica

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 344, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e si fonda su un progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall’Autorità bancaria europea e presentato alla Commissione. La Commissione specifica che le modifiche non derivano da un cambiamento della metodologia di valutazione, ma soltanto dall’aggiornamento dell’elenco.

Consultazione e analisi di impatto non svolte

Nei considerando si precisa che l’ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta né un’analisi dei costi e benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata limitata delle modifiche. La motivazione è che solo un numero limitato di indici è stato rimosso e che tali indici sono in numero inferiore rispetto ai nuovi indici introdotti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato aggiornato

L’allegato contiene l’elenco degli indici azionari considerati conformi all’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013, suddivisi per Paese o area geografica. Tra gli indici elencati figurano, tra gli altri, STOXX Europe 600, DAX, CAC40, FTSE MIB, FTSE 100, S&P 500, NASDAQ 100, Nikkei225 e MSCI World Index, insieme ad altri indici regionali e nazionali.

Come è indicizzato

Materierequisiti prudenzialimercati finanziaribancariorischio di mercato

Testo integrale

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