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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2724

Regolamento delegato (UE) 2023/2724 della Commissione, del 27 settembre 2023, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda determinati riferimenti ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e la disponibilità di determinati gas puri

Normativa europea32023R2724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per allinearlo alle più recenti serie di modifiche di alcuni regolamenti UNECE in materia di rumore dei veicoli della categoria L. Introduce inoltre l’azoto come gas opzionale nella miscela per ottenere idrogeno purificato, a causa delle difficoltà di approvvigionamento dell’elio, e corregge due errori tecnici presenti negli allegati. Sono fissate date di applicazione differenziate per nuovi tipi e tipi esistenti, oltre a una clausola transitoria a tutela delle omologazioni già rilasciate.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 in materia di omologazione dei veicoli L, aggiornando riferimenti UNECE, gas utilizzabili nelle prove e correggendo errori materiali negli allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori, alle autorità di omologazione e, più in generale, ai soggetti coinvolti nell’omologazione UE di veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Incide sulle prescrizioni tecniche relative alle emissioni sonore e alle prove sulle emissioni di gas di scarico, con effetti sui nuovi tipi e sui tipi esistenti secondo le date indicate nell’allegato I. Non invalida, in linea generale, le omologazioni UE già rilasciate entro la data indicata nell’articolo 3, salvo che il presente regolamento introduca nuove prescrizioni o modifichi quelle applicabili.

Regolamento delegato (UE) 2023/2724: modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) n. 134/2014

Il regolamento interviene sul quadro tecnico dell’omologazione UE dei veicoli a due e tre ruote e dei quadricicli, aggiornando il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 alla luce delle ultime evoluzioni UNECE in materia di emissioni sonore. La Commissione richiama, tra le ragioni dell’intervento, l’esigenza di coerenza con i requisiti Euro 5+, di certezza del diritto e di adattamento alle difficoltà di approvvigionamento dell’elio dovute alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito dell’omologazione UE disciplinata dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Riguarda:

  • veicoli della categoria L, in particolare motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli;
  • sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti oggetto di omologazione;
  • autorità di omologazione e costruttori coinvolti nelle prove e nella documentazione tecnica.

Le modifiche incidono sia sulle prescrizioni relative alle emissioni sonore sia su alcune specifiche tecniche per le prove di emissione dei gas di scarico. L’allegato I stabilisce date di obbligatorietà differenziate per nuovi tipi e tipi esistenti. L’articolo 3 contiene una clausola di salvaguardia per le omologazioni già rilasciate, salvo introduzione di nuove prescrizioni o modifica di quelle esistenti.

Aggiornamento dei riferimenti UNECE sulle emissioni sonore

Una parte centrale del regolamento consiste nella sostituzione dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 134/2014, che elenca i regolamenti UNECE rilevanti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1. L’elenco aggiornato riguarda i regolamenti UNECE nn. 9, 41, 63 e 92 e le rispettive serie di modifiche più recenti.

Le date di applicazione indicate nell’allegato sono, in sintesi:

  • 1.1.2024 per i nuovi tipi;
  • 1.1.2025 per i tipi esistenti.

Per il regolamento UNECE n. 41 compaiono sia la serie 04 sia la serie 05, con date diverse a seconda della versione applicabile. La nota esplicativa precisa inoltre che l’inclusione di un sistema o componente nell’elenco non comporta di per sé l’obbligo di installazione, salvo che altri allegati prevedano specifici obblighi di installazione.

Rettifiche tecniche negli allegati sulle prove e sui gas

Il regolamento contiene anche rettifiche puntuali a vari allegati del regolamento delegato (UE) n. 134/2014.

Cambi di marcia nelle prove

Nell’allegato VI, appendice 1, punto 2.7.6, è chiarito che i cambi di marcia devono essere eseguiti secondo le indicazioni del punto 4.5.5 dell’allegato II. In alternativa, si possono seguire le istruzioni fornite dal costruttore ai consumatori, purché approvate dall’autorità di omologazione.

Gas puri disponibili per la taratura e l’uso dell’apparecchiatura

L’allegato II, punto 5.2.3.6.1, è riscritto per elencare i gas puri che devono essere disponibili, se necessario, per la taratura e l’uso dell’apparecchiatura:

  • azoto purificato, con specifiche di purezza;
  • aria sintetica purificata, con tenore di ossigeno tra 18 e 21 % in volume;
  • ossigeno purificato, con purezza superiore al 99,5 % in volume di O2;
  • idrogeno purificato e miscela contenente elio o azoto, con limiti di purezza definiti;
  • monossido di carbonio, con purezza minima 99,5 %;
  • propano, con purezza minima 99,5 %.

Questa modifica è giustificata dalla perturbazione dell’approvvigionamento di elio gassoso e consente di utilizzare l’azoto come gas inerte alternativo nella miscela per ottenere idrogeno purificato.

Gas combustibile per analizzatore di idrocarburi

Nell’allegato V, appendice 3, punto 4.7.1, lettera b), la composizione del gas combustibile per analizzatore di idrocarburi è precisata come miscela con 40 ± 2 % di idrogeno e il resto elio o azoto, con impurità inferiori a 1 ppm C1 equivalente di idrocarburi e inferiori a 400 ppm di CO2.

Tabella sulle sottocategorie e prescrizioni sonore

L’allegato IX, tabella 8-1, è sostituito per collegare correttamente le sottocategorie dei veicoli della categoria L ai regolamenti UNECE sulle prescrizioni sonore. La tabella ripartisce i veicoli, tra gli altri, in:

  • L1e-A, bicicletta a pedalata assistita, regolamento UNECE n. 63;
  • L2e, ciclomotore a tre ruote, regolamento UNECE n. 9;
  • L3e, motociclo a due ruote, regolamento UNECE n. 41;
  • L4e, motociclo a due ruote con sidecar, regolamento UNECE n. 9.

Sono inoltre elencate altre sottocategorie, tra cui L5e, L6e e L7e, nel quadro delle classificazioni di categoria L.

Correzione dell’equazione nell’allegato X

Nell’allegato X, appendice 2.2, punto 3.3, l’equazione Ap2.2-2 è sostituita per correggere un errore materiale relativo a un fattore di potenza. La Commissione specifica che la correzione serve ad allineare l’equazione a quella dell’appendice 2.1, punto 3.3, così da garantire coerenza interna e certezza del diritto.

Disposizioni transitorie

L’articolo 3 tutela, in linea generale, le omologazioni UE già rilasciate a veicoli o a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti entro la data indicata nel testo. Tali omologazioni non sono invalidate, salvo che il nuovo regolamento abbia modificato le prescrizioni applicabili o introdotto nuove prescrizioni.

Le autorità di omologazione devono continuare a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE rientranti in tale ambito. La previsione è rilevante per la gestione dei fascicoli di omologazione e per la continuità commerciale dei prodotti già autorizzati.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei riferimenti UNECE sulle emissioni sonore

Gli allegati I, II e V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono modificati per recepire le ultime serie di modifiche dei regolamenti UNECE nn. 9, 41, 63 e 92. L’allegato I è sostituito con un nuovo elenco che indica, per ciascun regolamento UNECE, oggetto, serie di modifiche, riferimento alla GU e date di obbligatorietà per nuovi tipi e tipi esistenti. In particolare, per i regolamenti nn. 9, 41 (serie 05), 63 e 92 la data di obbligatorietà è fissata al 1.1.2024 per i nuovi tipi e al 1.1.2025 per i tipi esistenti.

Allineamento delle date di applicazione ai requisiti Euro 5+

Il considerando e la struttura dell’allegato I chiariscono che l’applicazione delle ultime modifiche UNECE è allineata ai requisiti Euro 5+ introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/239, al fine di ridurre l’onere amministrativo per autorità nazionali e costruttori.

Inclusione dell’azoto nei gas puri per le prove

L’allegato II, punto 5.2.3.6.1, è sostituito per prevedere che, se necessario per la taratura e l’uso dell’apparecchiatura, debbano essere disponibili gas puri tra cui: azoto purificato, aria sintetica purificata, ossigeno purificato, idrogeno purificato (e miscela contenente elio o azoto), monossido di carbonio e propano. La modifica consente l’uso dell’azoto come gas opzionale nella miscela per ottenere idrogeno purificato, in risposta alla perturbazione dell’approvvigionamento di elio.

Rettifica della tabella sulle sottocategorie e le procedure di prova sonore

L’allegato IX, tabella 8-1, è sostituito per allineare i riferimenti alle prescrizioni sul livello sonoro per le sottocategorie dei veicoli di categoria L ai regolamenti UNECE pertinenti. La rettifica corregge un riferimento errato relativo ai veicoli L4e e L6e-A, già emendato nel regolamento (UE) n. 168/2013 ma non recepito nel regolamento delegato (UE) n. 134/2014.

Correzione di un errore nell’equazione del test

Nell’allegato X, appendice 2.2, punto 3.3, l’equazione Ap2.2-2 è sostituita per correggere un fattore di potenza erroneo e renderla identica a quella dell’appendice 2.1, punto 3.3. La rettifica è effettuata per ragioni di certezza del diritto.

Chiarimento sui cambi di marcia nelle prove

Nell’allegato VI, appendice 1, il punto 2.7.6 è sostituito prevedendo che i cambi di marcia siano effettuati conformemente alle indicazioni del punto 4.5.5 dell’allegato II; in alternativa, possono applicarsi le indicazioni fornite dal costruttore ai consumatori se approvate dall’autorità di omologazione.

Gas combustibile per analizzatore di idrocarburi

Nell’allegato V, appendice 3, punto 4.7.1, la lettera b) è sostituita per definire il gas combustibile per analizzatore di idrocarburi come miscela con 40 ± 2 % di idrogeno e il resto elio o azoto, con limiti di impurità inferiori a 1 ppm C1 equivalente di idrocarburi e inferiori a 400 ppm di CO2.

Disposizioni transitorie sulle omologazioni già rilasciate

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento non invalida le omologazioni UE rilasciate a veicoli o a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti entro la data indicata nel testo, salvo che le prescrizioni applicabili siano state modificate o che il regolamento abbia introdotto nuove prescrizioni. Le autorità di omologazione devono continuare a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE rientranti in tale disciplina.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliemissioni sonoreemissioni inquinantinormazione tecnica uemercato interno

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