Regolamento (UE) 2023/2084
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2084 della Commissione del 27 settembre 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone terze da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli, in seguito a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada vengono introdotte nuove restrizioni e una nuova zona autorizzata; per Regno Unito e Stati Uniti, invece, alcune sospensioni precedenti sono rivalutate e, per diverse zone, viene nuovamente autorizzato l’accesso al mercato unionale. Le modifiche sono adottate con urgenza per proteggere la situazione sanitaria dell’Unione e prevenire perturbazioni degli scambi.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L’effetto è limitato alle zone specificamente elencate e aggiornate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; restano escluse le aree non inserite negli elenchi o sottoposte a sospensione per motivi sanitari. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2084 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento segue la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le successive valutazioni della Commissione sulla situazione epidemiologica e sulle misure di contenimento adottate dai paesi terzi interessati.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale avvenga solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 disciplina le condizioni sanitarie che tali partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi delle zone autorizzate. Gli allegati V e XIV di quest’ultimo atto riguardano specificamente, rispettivamente, il pollame/materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto della notifica di nuovi focolai di HPAI: in Alberta (Canada), sull’isola di Lewis in Scozia (Regno Unito) e nel New Jersey (Stati Uniti). Viene evidenziato che le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale, seguita dalle operazioni di pulizia e disinfezione. Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione conclude che, per il Canada, le zone interessate devono essere considerate non idonee all’ingresso nell’Unione; per Regno Unito e Stati Uniti, invece, alcune precedenti sospensioni possono essere revocate per le zone che hanno fornito garanzie adeguate.
Modifiche all’allegato V
Per il Canada viene aggiunta la zona CA-2.191, relativa all’Alberta, con indicazione delle coordinate e delle zone di protezione e sorveglianza: New Dayton nella fascia di protezione di 3 km, Judson e Wrentham nella fascia di sorveglianza di 10 km. Per il Regno Unito vengono sostituite le voci delle zone GB-2.307, GB-2.309 e GB-2.310 e aggiunta la nuova zona GB-2.321, riferita a Ness, Isle of Lewis, Scotland, con area circolare di 10 km. Per gli Stati Uniti vengono sostituite le voci delle zone US-2.451 e US-2.452 e aggiunta la zona US-2.459 nello State of New Jersey, Union County, con zona circolare di 10 km.
Modifiche all’allegato XIV
Le modifiche dell’allegato XIV replicano l’aggiornamento delle zone autorizzate per le categorie di prodotti pertinenti. Per il Canada è inserita la zona CA-2.191; per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.307, GB-2.309, GB-2.310 e aggiunta GB-2.321; per gli Stati Uniti sono aggiornate le zone US-2.451 e US-2.452 e aggiunta US-2.459. Le voci modificate riguardano le categorie POU e RAT, oltre alle corrispondenti indicazioni sanitarie e temporali riportate in allegato.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori e gli operatori del settore agroalimentare, il regolamento comporta la necessità di verificare con precisione la zona di origine delle partite avicole e dei prodotti correlati, poiché l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione dipende dall’inclusione della zona nei nuovi elenchi aggiornati. In particolare, il testo produce sia effetti restrittivi sia effetti di riapertura del commercio, a seconda della zona e del paese interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per evitare gravi perturbazioni degli scambi con Regno Unito e Stati Uniti, nel rispetto del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Canada: nuova zona e relativi limiti sanitari
Nell’allegato V viene aggiunta la zona CA-2.191 per il Canada (Alberta, coordinate 49,47 / -112,25), con area di protezione di 3 km per New Dayton e area di sorveglianza di 10 km per Judson and Wrentham. Nell’allegato XIV la medesima zona è aggiunta anche per le categorie pertinenti di pollame e materiale germinale (POU, RAT).
Regno Unito: sostituzione e aggiunta di zone autorizzate
Per il Regno Unito sono sostituite le voci relative alle zone GB-2.307, GB-2.309 e GB-2.310 e aggiunta la nuova zona GB-2.321 (Ness, Isle of Lewis, Scotland, area circolare di 10 km). Le modifiche riguardano sia l’allegato V sia l’allegato XIV, con aggiornamento delle date di riferimento connesse ai focolai e alle misure sanitarie.
Stati Uniti: sostituzione e aggiunta di zone autorizzate
Per gli Stati Uniti sono sostituite le voci delle zone US-2.451 e US-2.452 e aggiunta la nuova zona US-2.459 (State of New Jersey, Union County, zona circolare di 10 km). Le modifiche si riflettono negli allegati V e XIV con aggiornamento delle date di sospensione/ripristino dell’autorizzazione.
Motivazione sanitaria e urgenza applicativa
Il regolamento si fonda sulle notifiche di focolai di HPAI in Alberta, sull’isola di Lewis e nel New Jersey, nonché sulle informazioni fornite dai tre paesi sulle misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e la pulizia/disinfezione. La Commissione ritiene necessario sospendere o riattivare l’ingresso a seconda delle zone interessate per proteggere lo stato sanitario dell’Unione; le modifiche producono effetti con urgenza per evitare gravi perturbazioni degli scambi con Regno Unito e Stati Uniti.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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