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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2057

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2057 della Commissione del 26 settembre 2023 recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R2057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status di indenne da malattia e approvazione dei programmi di eradicazione. In particolare, riconosce nuove zone indenni da BVD in Germania e inserisce il Lussemburgo tra i territori indenni da infezione da BTV. La modifica riflette l’evoluzione della situazione epidemiologica e si fonda sulle valutazioni della Commissione alla luce dei criteri del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Modifica gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per aggiornare l’elenco delle zone/stati membri indenni da alcune malattie animali e per approvare uno status di indenne per il Lussemburgo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento specifico ai territori subnazionali della Germania e all’intero territorio del Lussemburgo, nell’ambito delle malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Incide sul riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD e per l’infezione da BTV, nonché sull’elenco dei programmi di eradicazione e degli status territoriali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Non introduce regole generali nuove per tutti gli operatori, ma aggiorna la classificazione sanitaria ufficiale dei territori interessati.

Modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2057 interviene sul sistema di riconoscimento dello status di indenne da malattia previsto dalla normativa unionale in materia di sanità animale. La Commissione aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle verifiche di conformità ai criteri fissati dal regolamento delegato (UE) 2020/689.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e prevede, per le malattie elencate, programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione e il riconoscimento, la sospensione o il ritiro dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dà attuazione a tali meccanismi e contiene negli allegati gli elenchi aggiornati dei territori e dei programmi approvati.

Ambito sostanziale delle modifiche

La Commissione ha preso atto delle informazioni presentate da Germania e Lussemburgo. Per la BVD, ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per alcune zone della Germania; per l’infezione da BTV, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’intero territorio del Lussemburgo.

Modifiche relative alla Germania e alla BVD

L’allegato VII, parte I, è sostituito per la Germania, che risulta comprendere, quale territorio indenne da BVD:

  • Baden-Württemberg;
  • Baviera;
  • Brandeburgo;
  • Brema;
  • Amburgo;
  • Assia;
  • Meclemburgo-Pomerania Anteriore;
  • Renania-Palatinato;
  • Saarland;
  • Sassonia;
  • Sassonia-Anhalt;
  • Turingia;
  • la maggior parte della Bassa Sassonia, con esclusione dei distretti di Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg e Stade;
  • la maggior parte della Renania settentrionale-Vestfalia, con esclusione dei distretti di Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve e Paderborn;
  • la maggior parte dello Schleswig-Holstein, con esclusione del distretto di Rendsburg-Eckernförde.

L’allegato VII, parte II, viene inoltre aggiornato per la Germania, con indicazione della data di approvazione iniziale del 21 febbraio 2022 per i territori ivi elencati, tra cui Berlin e i distretti della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia e dello Schleswig-Holstein sopra richiamati.

Modifica relativa al Lussemburgo e alla BTV

L’allegato VIII, parte I, viene integrato inserendo il Lussemburgo con riferimento all’intero territorio come indenne da infezione da BTV. Si tratta di un riconoscimento territoriale pieno, senza esclusioni subnazionali.

Effetti giuridici e applicazione

Il regolamento si limita ad aggiornare gli elenchi ufficiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620; non introduce una disciplina autonoma delle misure sanitarie, ma produce effetti sul riconoscimento formale degli status sanitari dei territori interessati. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 conformemente all’allegato del regolamento, al fine di aggiornare gli elenchi dei territori riconosciuti indenni da malattia e dei programmi pertinenti.

Riconoscimento dello status di indenne da BVD per zone della Germania

L’allegato modifica l’allegato VII, parte I, sostituendo la voce relativa alla Germania. Sono incluse come indenni da BVD l’intero Baden-Württemberg, la Baviera, il Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, nonché ampie porzioni di Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein, con esclusioni puntuali di alcuni Landkreise/Kreise.

Aggiornamento della parte II dell’allegato VII per la Germania

La voce relativa alla Germania nella parte II dell’allegato VII viene sostituita per indicare i territori per i quali è rilevante la data di approvazione iniziale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689. Per tali territori è indicata la data del 21 febbraio 2022.

Inserimento del Lussemburgo tra i territori indenni da infezione da BTV

L’allegato modifica l’allegato VIII, parte I, inserendo il Lussemburgo tra Lituania e Ungheria come territorio con "Intero territorio" riconosciuto indenne da infezione da BTV.

Base giuridica e presupposti tecnici

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 31, paragrafo 3, e 36, paragrafo 4, e richiama il regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce criteri e requisiti per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da malattia e per l’approvazione dei programmi di eradicazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibiliprogrammi di eradicazionestatus sanitario dei territoricontrolli veterinari

Testo integrale

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