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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/389

Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i parametri uniformi per il calcolo delle penali pecuniarie applicabili ai mancati regolamenti di operazioni su strumenti finanziari nei sistemi dei CSD, definendo tassi sanzionatori differenziati per tipologia di strumento e un metodo comune per il prezzo di riferimento. Inoltre, introduce criteri quantitativi e qualitativi per valutare quando le attività di un CSD in uno Stato membro ospitante siano di importanza sostanziale ai fini della cooperazione tra autorità. Sono previste disposizioni transitorie e date di applicazione differenziate, in particolare per l’allineamento con il quadro del regolamento (UE) n. 600/2014.

Parametri tecnici per il calcolo delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e criteri per valutare l’importanza sostanziale delle operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti.

Ambito di applicazione

Si applica ai depositari centrali di titoli (CSD) nell’Unione, in quanto integra il regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento titoli e sui CSD. Disciplina, da un lato, il calcolo delle penali pecuniarie da imporre ai partecipanti responsabili di mancati regolamenti nei sistemi di regolamento titoli e, dall’altro, i criteri per stabilire quando le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante acquisiscono importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori, con conseguente attivazione degli accordi di cooperazione tra autorità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica in via generale dal 10 marzo 2019, con applicazione anticipata di alcune disposizioni secondo l’articolo 9. Le regole sui prezzi di riferimento e sui valori di mercato dipendono, in più punti, dall’applicabilità del regolamento (UE) n. 600/2014.

Regolamento delegato (UE) 2017/389: penali per mancati regolamenti e importanza sostanziale delle operazioni dei CSD

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 909/2014 stabilendo criteri tecnici uniformi per il calcolo delle penali pecuniarie dovute in caso di mancato regolamento di operazioni su strumenti finanziari e per la valutazione dell’importanza sostanziale delle attività dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti. La disciplina è adottata per assicurare coerenza applicativa, effetti deterrenti effettivi e un livello adeguato di cooperazione tra autorità di origine e ospitanti.

Finalità e impostazione generale

Il regolamento muove dall’esigenza di rendere le penali pecuniarie sufficientemente dissuasive, ma al tempo stesso automatizzabili e applicabili in modo uniforme dai CSD. Per questo motivo collega il livello della penale al valore di riferimento dell’operazione e distingue i tassi sanzionatori in funzione della tipologia di strumento finanziario e delle caratteristiche del mercato, tenendo conto della liquidità, della standardizzazione del regolamento e della rilevanza sistemica dei diversi strumenti.

Definizioni

L’articolo 1 precisa che, ai fini del regolamento, per «istruzioni di regolamento» si intende un ordine di trasferimento ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE.

Calcolo delle penali pecuniarie

L’articolo 2 stabilisce che la penale per mancato regolamento è determinata applicando il tasso sanzionatorio previsto nell’allegato al prezzo di riferimento dell’operazione. Il prezzo di riferimento è definito dall’articolo 3 come il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari, calcolato per ciascun giorno lavorativo in cui l’operazione rimane non regolata. Lo stesso parametro si applica sia ai mancati regolamenti dovuti a carenza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante.

Tassi sanzionatori e logica differenziale

L’allegato del regolamento prevede una griglia di tassi espressi in punti base, calibrata sulla natura dello strumento e sul contesto di mercato. Le azioni con mercato liquido sono soggette al tasso più elevato tra le categorie azionarie, mentre le azioni senza mercato liquido subiscono un tasso inferiore. Gli strumenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI godono di un regime dedicato, con tassi ridotti, coerenti con l’obiettivo di non ostacolare l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali.

Per gli strumenti di debito, il regolamento distingue tra titoli emessi o garantiti da soggetti sovrani e assimilati, cui si applica il tasso più basso tra le categorie obbligazionarie, e altri strumenti di debito, soggetti a un tasso superiore. Gli strumenti di debito negoziati sui mercati di crescita per le PMI hanno un tasso autonomo e più contenuto. Per tutti gli altri strumenti finanziari non rientranti nelle categorie precedenti è previsto un tasso di 0,5 punti base. Nel caso del mancato regolamento dovuto alla mancanza di contante, si applica invece il tasso di interesse ufficiale overnight della banca centrale che emette la valuta del regolamento, con valore minimo pari a zero.

Determinazione del valore di mercato

L’articolo 7 disciplina il metodo di valorizzazione degli strumenti finanziari ai fini del calcolo delle penali e delle valutazioni relative all’importanza sostanziale dei CSD. Per gli strumenti ammessi alla negoziazione ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, il valore è il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità; per gli altri strumenti ammessi alla negoziazione in UE, il valore corrisponde al prezzo di chiusura della sede con il controvalore degli scambi più elevato; per gli strumenti non rientranti in tali categorie, il valore è determinato secondo un metodo prestabilito approvato dall’autorità competente del CSD, basato su dati di mercato affidabili.

Criteri per l’importanza sostanziale delle operazioni dei CSD

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano la valutazione dell’importanza sostanziale delle operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante. La valutazione è positiva se è soddisfatto almeno uno dei criteri relativi ai servizi di notariato e di gestione accentrata oppure ai servizi di regolamento.

Per i servizi di notariato e gestione accentrata, l’importanza sostanziale sussiste quando il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari interessati rappresenta almeno il 15% del valore totale UE degli strumenti finanziari analoghi, con riferimento sia agli emittenti dello Stato ospitante sia ai partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato ospitante. Se il criterio è raggiunto, l’effetto si produce per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell’anno civile successivo.

Per i servizi di regolamento, l’importanza sostanziale ricorre quando il valore annuo delle istruzioni di regolamento supera la soglia del 15% rispetto al totale UE per strumenti emessi da emittenti dello Stato ospitante o per partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato ospitante. Un ulteriore criterio autonomo è previsto quando il CSD opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dalla legge dello Stato ospitante e notificato all’ESMA. Anche qui la qualificazione vale per periodi rinnovabili di tre anni civili dal 30 aprile dell’anno civile successivo al soddisfacimento del criterio.

Disposizioni transitorie

L’articolo 8 prevede regole di prima applicazione dei criteri quantitativi, con calcolo iniziale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento o dalla data di applicazione rilevante, utilizzando i valori degli strumenti finanziari al 31 dicembre dell’anno civile precedente. Nella fase intermedia tra l’entrata in vigore e la data di applicazione dell’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, il valore di mercato è sostituito dal valore nominale degli strumenti finanziari interessati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 marzo 2019. Tuttavia, gli articoli 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014; l’articolo 7 si applica dalla data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014; l’articolo 8 si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Calcolo delle penali pecuniarie

L’articolo 2 prevede che il livello delle penali pecuniarie di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 sia calcolato applicando il tasso sanzionatorio pertinente, indicato nell’allegato, al prezzo di riferimento dell’operazione determinato ai sensi dell’articolo 3.

Prezzo di riferimento dell’operazione

L’articolo 3 stabilisce che il prezzo di riferimento coincide con il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari, determinato ai sensi dell’articolo 7 per ciascun giorno lavorativo in cui l’operazione resta non regolata. Lo stesso prezzo di riferimento si applica a tutti i mancati regolamenti, sia per carenza di titoli sia per mancanza di contanti.

Criteri di importanza sostanziale di un CSD

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono quando le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori. Il criterio generale è soddisfatto se ricorre almeno uno dei requisiti previsti per i servizi di notariato e gestione accentrata o per i servizi di regolamento.

Soglie per servizi di notariato e gestione accentrata

Ai sensi dell’articolo 5, la soglia è raggiunta se il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari gestiti dal CSD rappresenta almeno il 15% del totale UE per emittenti dello Stato ospitante o per partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato ospitante. Se il criterio è soddisfatto, l’importanza sostanziale vale per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell’anno civile successivo.

Soglie per i servizi di regolamento

Ai sensi dell’articolo 6, la soglia è raggiunta se il valore annuo delle istruzioni di regolamento del CSD rappresenta almeno il 15% del totale UE per emittenti o per partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato ospitante, oppure se il CSD opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dalla legge dello Stato ospitante e notificato all’ESMA. Anche in questo caso la valutazione produce effetti per periodi rinnovabili di tre anni civili dal 30 aprile dell’anno civile successivo.

Determinazione dei valori di mercato

L’articolo 7 disciplina il metodo di valorizzazione: per strumenti ammessi alla negoziazione ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 si usa il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità; per altri strumenti ammessi alla negoziazione in UE si usa il prezzo di chiusura della sede con il controvalore degli scambi più elevato; per gli altri strumenti si applica un metodo prestabilito approvato dall’autorità competente del CSD, basato su dati di mercato affidabili.

Disposizioni transitorie

L’articolo 8 prevede l’applicazione iniziale di alcuni criteri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, con riferimento ai valori al 31 dicembre dell’anno precedente. Nella fase transitoria tra l’entrata in vigore e la data di applicazione dell’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, il valore di mercato è sostituito dal valore nominale degli strumenti finanziari.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione generale dal 10 marzo 2019. Gli articoli 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014; l’articolo 7 si applica dalla data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014; l’articolo 8 si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Tassi sanzionatori dell’allegato

L’allegato fissa tassi differenziati: 1,0 punti base per azioni con mercato liquido; 0,5 punti base per azioni senza mercato liquido; 0,25 punti base per strumenti negoziati nei mercati di crescita per le PMI, esclusi gli strumenti di debito di cui al punto 6; 0,10 punti base per strumenti di debito emessi o garantiti da soggetti sovrani, autorità locali, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, FESF o MES; 0,20 punti base per altri strumenti di debito; 0,15 punti base per strumenti di debito negoziati nei mercati di crescita per le PMI; 0,5 punti base per tutti gli altri strumenti finanziari; per la mancanza di contante, il tasso corrisponde al tasso ufficiale overnight della banca centrale che emette la valuta, con minimo pari a zero.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati dei capitaliinfrastrutture di mercatoregolamento titolivigilanza finanziaria

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