Regolamento (UE) 2017/390
Regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dettaglia come i CSD devono calcolare e mantenere il capitale minimo prudenziale richiesto dal regolamento (UE) n. 909/2014, distinguendo tra rischi operativi/giuridici/custodia, investimento, rischio commerciale e liquidazione o ristrutturazione. Definisce inoltre la maggiorazione di capitale per i CSD e gli enti creditizi che prestano servizi accessori di tipo bancario, con particolare attenzione al credito infragiornaliero e alle relative esposizioni residue. Completa il quadro con regole molto analitiche su garanzie reali, altre risorse finanziarie equivalenti, controlli, stress test, limiti di concentrazione, segnalazioni all'autorità e informativa al pubblico. Le disposizioni sono costruite in larga parte per allinearsi ai principi CPSS-IOSCO e ai criteri prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013.
Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti prudenziali per i depositari centrali di titoli e per gli enti creditizi designati che forniscono servizi accessori di tipo bancario.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai depositari centrali di titoli (CSD) di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014 e, per le parti pertinenti, ai CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario ai sensi dell'articolo 54 di tale regolamento nonché agli enti creditizi designati che prestano tali servizi. Riguarda i requisiti patrimoniali generali, i rischi operativi, giuridici, di custodia, di investimento e commerciali, nonché il quadro prudenziale per il rischio di credito e di liquidità connesso ai servizi bancari accessori. Si applica nell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; contiene inoltre disposizioni transitorie specifiche, in particolare per l'applicazione della maggiorazione di capitale da credito infragiornaliero e per l'individuazione delle valute pertinenti nei primi 12 mesi dopo l'autorizzazione.
Requisiti prudenziali per i depositari centrali di titoli e per gli enti creditizi designati che forniscono servizi accessori di tipo bancario
Il regolamento delegato (UE) 2017/390 integra il regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) definendo in modo puntuale le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti prudenziali dei CSD. La logica dell'atto è quella di assicurare che tali infrastrutture di mercato dispongano di capitale, controlli e risorse liquide sufficienti per fronteggiare i rischi operativi, di credito e di liquidità connessi sia alle attività di base sia ai servizi bancari accessori autorizzati.
Ambito e struttura del quadro prudenziale
Il regolamento si applica ai CSD di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014 e, per le parti specifiche, ai CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario ai sensi dell'articolo 54 nonché agli enti creditizi designati. L'impianto normativo è costruito su un rinvio sistematico al regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzato come parametro di riferimento per il trattamento prudenziale di molte esposizioni e per le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali.
Capitale minimo e strumenti ammissibili
Ai sensi dell'articolo 1, il CSD deve mantenere in ogni momento, insieme agli utili non distribuiti e alle riserve, il capitale richiesto dall'articolo 3. L'articolo 2 precisa che gli strumenti di capitale devono essere versati, assorbire integralmente le perdite in continuità aziendale e essere subordinati in caso di fallimento o liquidazione; per i CSD autorizzati ai servizi bancari sono inoltre utilizzabili strumenti che siano "strumenti di fondi propri" ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e soggetti a tale disciplina.
Componenti dei requisiti patrimoniali generali
L'articolo 3 suddivide il requisito complessivo in quattro blocchi:
- rischi operativi, giuridici e di custodia;
- rischio di investimento;
- rischio commerciale;
- requisiti per liquidazione o ristrutturazione delle attività. Il CSD deve inoltre disporre di procedure atte a identificare tutte le fonti di rischio rilevanti.
Per i rischi operativi, giuridici e di custodia, l'articolo 4 rinvia ai diversi metodi prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013: AMA per i soggetti autorizzati e abilitati, metodo standardizzato per i soggetti autorizzati ma non AMA, metodo base per i soggetti non autorizzati ai servizi bancari o non abilitati ai metodi più sofisticati.
Rischio di investimento
L'articolo 5 disciplina il rischio di investimento, imponendo un capitale pari all'8 % delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte, oltre al capitale per il rischio di mercato. Il regolamento distingue tra CSD non bancari, CSD bancari senza IRB e CSD bancari con IRB, prevedendo per i primi due gruppi il ricorso al metodo standardizzato e per i secondi al metodo IRB. Per il rischio di controparte, il CSD deve combinare uno dei metodi di cui agli articoli 271-282 del regolamento (UE) n. 575/2013 con il metodo integrale per l'attenuazione del rischio di credito tramite garanzie finanziarie.
Rischio commerciale
L'articolo 6 richiede che il capitale per rischio commerciale sia pari al maggiore tra:
- la stima di capitale per coprire perdite in scenari sfavorevoli, al netto del minore tra utile netto dell'ultimo esercizio revisionato, utile previsto dell'esercizio in corso o utile previsto per la parte dell'ultimo esercizio non ancora revisionata;
- il 25 % delle spese operative lorde annuali. La stima deve basarsi su scenari avversi ragionevolmente prevedibili e pertinenti al modello di business, essere documentata e rivista almeno annualmente. Le spese operative includono, tra l'altro, costi del personale, amministrativi, assicurativi, informatici, di consulenza, ammortamenti e svalutazioni; i dati si ricavano dal bilancio revisionato o, per enti di nuova costituzione, dal piano aziendale.
Liquidazione o ristrutturazione delle attività
L'articolo 7 stabilisce che il requisito patrimoniale per liquidazione o ristrutturazione si calcoli moltiplicando le spese operative lorde mensili per il maggiore tra:
- il tempo stimato necessario per la liquidazione o ristrutturazione in tutti gli scenari di stress;
- sei mesi. La stima temporale deve essere coerente con il piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e con gli scenari dettagliati nell'allegato, che distinguono tra ristrutturazione e liquidazione e includono sia eventi idiosincratici sia eventi sistemici.
Maggiorazione di capitale per i servizi bancari accessori
L'articolo 8 introduce una maggiorazione di capitale specifica per il credito infragiornaliero concesso nell'ambito dei servizi accessori di tipo bancario. Il calcolo si fonda sulla media delle cinque esposizioni creditizie infragiornaliere più elevate dell'ultimo anno solare, con applicazione di scarti di garanzia ipotizzando una perdita di valore del 5 % e con determinazione del fabbisogno finale come se le esposizioni fossero a fine giornata. Il requisito si applica solo dopo 12 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione a prestare servizi bancari accessori.
Garanzie reali, risorse equivalenti e gerarchia di ammissibilità
Il capo dedicato alle garanzie e alle risorse finanziarie equivalenti è uno dei nuclei più articolati del regolamento. Gli articoli 9-16 impongono una chiara separazione delle garanzie rispetto agli altri titoli del partecipante debitore, una gerarchia di accettazione degli attivi, controlli quotidiani sulla qualità creditizia e sulla liquidità, valutazioni almeno giornaliere e scarti di garanzia prudenti.
In sintesi, gli attivi più qualificati sono strumenti di debito emessi o garantiti da governi, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, EFSF o MES, purché abbiano basso rischio di credito e mercato, siano denominati in una valuta gestibile dal CSD, liberamente trasferibili, liquidabili rapidamente e con prezzi pubblicati almeno quotidianamente. Attivi di qualità inferiore possono essere utilizzati solo se soddisfano ulteriori condizioni di rischio e liquidabilità e non sono emessi dal partecipante debitore, dal CSD o da soggetti essenziali per il funzionamento del CSD, salvo specifiche eccezioni.
Le altre garanzie reali di cui all'articolo 11 comprendono strumenti finanziari ammissibili presso una banca centrale dell'Unione con accesso al credito di routine o, per alcuni fini, strumenti liquidabili entro cinque giorni lavorativi con risorse liquide ammissibili sufficienti a coprire il periodo di smobilizzo. L'articolo 15 regola invece le altre risorse finanziarie equivalenti, ammettendo garanzie di banche commerciali o centrali, nonché, in casi limitati, capitale residuo rispetto ai requisiti prudenziali generali. L'articolo 16 consente garanzie bancarie e lettere di credito per collegamenti interoperabili, ma con una serie di vincoli stringenti, inclusi limiti di concentrazione, copertura limitata alle esposizioni fra i due CSD e disponibilità di liquidità a copertura del periodo fino all'escussione.
Valutazione, scarti di garanzia e concentrazione
L'articolo 12 impone valutazioni di mercato almeno quotidiane per le garanzie più liquide e valutazioni almeno quotidiane o tramite modelli per le altre, con revisione annuale delle policy e revisione immediata in caso di cambiamenti sostanziali. L'articolo 13 disciplina la determinazione degli scarti di garanzia, che devono riflettere il rischio di credito, il rischio paese, la scadenza, la volatilità, la liquidità del mercato, il rischio di cambio e l'eventuale correlazione sfavorevole; gli scarti devono essere calibrati in modo prudente e con limitazione della prociclicità.
L'articolo 14 stabilisce poi limiti di concentrazione molto dettagliati, basati su emittenti, paese, tipo di attività, valuta, liquidità e volatilità, nonché sul singolo partecipante debitore e sui gruppi di partecipanti. È inoltre previsto che non più del 10 % dell'esposizione creditizia infragiornaliera sia garantito da un singolo ente creditizio, da un ente finanziario di paese terzo prudenzialmente equivalente o da entità commerciali del medesimo gruppo.
Quadro prudenziale per il rischio di credito
Gli articoli 17-28 regolano il rischio di credito collegato ai servizi bancari accessori. Il CSD fornitore di servizi bancari deve predisporre politiche e procedure per misurare, controllare, gestire, segnalare e pubblicare il rischio di credito infragiornaliero e overnight, nonché per trattare garanzie, esposizioni residue e procedure di rimborso.
La misurazione del rischio infragiornaliero richiede il monitoraggio continuo di picchi e medie delle esposizioni per controparte, della ripartizione per tipo di garanzia e del totale delle linee di credito. Per il rischio overnight, il CSD deve registrare giornalmente le esposizioni in essere e conservarne i dati per almeno dieci anni. Il controllo si fonda su sistemi automatici di segnalazione, sui limiti di credito a livello di gruppo, sulla valutazione dell'affidabilità creditizia del debitore e sul riesame almeno annuale delle linee concesse.
Per la gestione del rischio, il regolamento impone che siano concesse solo linee di credito revocabili incondizionatamente e richiede una procedura specifica per le esposizioni residue potenziali, comprese le modalità di riparto delle perdite e la pianificazione di rimedi in caso di peggioramento del valore di realizzo delle garanzie. Sono inoltre previsti tassi sanzionatori per le esposizioni overnight, che devono essere superiori al tasso overnight garantito di mercato e al tasso di rifinanziamento marginale della banca centrale di emissione della valuta dell'esposizione.
Il quadro di reporting è articolato: il CSD trasmette all'autorità competente una dichiarazione qualitativa annuale e aggiornamenti immediati in caso di modifiche sostanziali, oltre a dati mensili sulle misure di rischio; se vi sono violazioni o rischi di violazione, deve informare immediatamente l'autorità e presentare un piano di ritorno alla conformità. Parallelamente, è prevista una dichiarazione qualitativa annuale al pubblico.
Quadro prudenziale per il rischio di liquidità
Gli articoli 29-40 disciplinano analogamente il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight. Il CSD fornitore di servizi bancari deve misurare in continuo le massime posizioni nette di liquidità, le risorse liquide disponibili all'inizio della giornata e i flussi di cassa attesi, distinguendo tra risorse liquide ammissibili e altre risorse non ammissibili. Deve inoltre monitorare le esigenze di liquidità per ciascuna valuta e per ciascuna entità che genera esposizione.
La gestione della liquidità richiede l'uso di risorse liquide ammissibili per valuta, la previsione e il presidio degli afflussi e deflussi infragiornalieri, la preparazione di funding intraday, la conversione in contante di garanzie e la predisposizione di piani per interruzioni impreviste. Il regolamento impone stress test rigorosi e lungimiranti, basati su scenari estremi ma plausibili, che includano l'inadempimento dei due maggiori partecipanti, problemi di funding, cali di valore delle garanzie, stress di convertibilità valutaria e crisi reputazionali.
Le valute pertinenti devono essere individuate secondo criteri quantitativi e qualitativi: il regolamento include a priori le valute dell'Unione più rilevanti determinate dal regolamento delegato (UE) 2017/392 e, per le altre, richiede di considerare le tre maggiori posizioni nette negative complessive fino a coprire il 95 % delle esposizioni in valuta. Per i primi 12 mesi, sono ammesse modalità transitorie di identificazione delle valute pertinenti.
L'articolo 38 disciplina in dettaglio gli accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili con enti finanziari con merito di credito elevato, imponendo requisiti su affidabilità, accesso al credito presso la banca centrale, controllo continuo della qualità creditizia, limiti di concentrazione per valuta e per fornitore di liquidità, capacità di conversione giornaliera delle garanzie in contante e rapidità di accesso alle attività date in garanzia. Se il CSD ha accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione, alcuni requisiti di funding si considerano soddisfatti nei limiti delle garanzie ammissibili presso la banca centrale.
Segnalazioni, informativa e governance del rischio
Sia per il rischio di credito sia per il rischio di liquidità, il regolamento prevede obblighi di comunicazione verso l'autorità competente ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, oltre a obblighi di reportistica verso i comitati rischi del CSD e, se del caso, del CSD fornitore di servizi bancari. In caso di superamento di limiti o di inadeguatezza delle risorse, il CSD deve attivare senza ritardo piani correttivi e aggiornare il quadro di gestione del rischio.
L'articolo 40 impone anche una pubblicazione annuale di una dichiarazione qualitativa globale sul quadro di gestione del rischio di liquidità, mentre l'articolo 28 prevede un analogo obbligo per il rischio di credito.
Entrata in vigore e allegato sugli scenari di ristrutturazione/liquidazione
L'articolo 42 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'allegato fornisce i parametri sugli scenari di ristrutturazione o liquidazione, distinguendo tra scenari idiosincratici e sistemici e indicando che gli scenari devono essere proporzionati al modello di business, alle dimensioni, all'interconnessione e alle vulnerabilità del CSD.
Disposizioni principali
Capitale minimo dei CSD
L'articolo 1 richiede che il CSD disponga in ogni momento, insieme a utili non distribuiti e riserve, del capitale pari almeno all'importo determinato dall'articolo 3. L'articolo 2 stabilisce che il capitale deve essere composto da strumenti di capitale versati, in grado di assorbire integralmente le perdite in continuità aziendale e subordinati in caso di insolvenza; per i CSD autorizzati a prestare servizi bancari sono ammissibili anche strumenti che siano fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Calcolo dei requisiti patrimoniali generali
L'articolo 3 somma quattro componenti: rischi operativi, giuridici e di custodia; rischio di investimento; rischio commerciale; liquidazione o ristrutturazione. Il CSD deve inoltre avere procedure per identificare tutte le fonti di tali rischi. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano i metodi di calcolo, rinviando in larga parte ai parametri e metodi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Rischi operativi, giuridici e di custodia
L'articolo 4 prevede che il calcolo dipenda dal metodo prudenziale applicabile al CSD: AMA, metodo standardizzato o metodo base del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dell'autorizzazione bancaria e del modello adottato.
Rischio di investimento
L'articolo 5 richiede un requisito pari all'8 % delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte, più il capitale per il rischio di mercato. Il regolamento distingue tra CSD non autorizzati ai servizi bancari, CSD autorizzati ma non IRB e CSD autorizzati con metodo IRB o modelli interni per il rischio di mercato.
Rischio commerciale
L'articolo 6 fissa il requisito al maggiore tra: la stima del capitale per scenari sfavorevoli al netto di utili considerati, e il 25 % delle spese operative lorde annuali. Sono disciplinati gli elementi di costo da includere, le fonti contabili ammissibili e la possibilità di dedurre deprezzamento e ammortamento.
Liquidazione o ristrutturazione
L'articolo 7 impone di calcolare il requisito moltiplicando le spese operative mensili per il maggiore tra il periodo stimato per la ristrutturazione o liquidazione e sei mesi. Il parametro temporale deriva dagli scenari dell'allegato e dal piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
Maggiorazione di capitale per credito infragiornaliero
L'articolo 8 disciplina la maggiorazione di capitale aggiuntiva per i servizi bancari accessori: media delle cinque esposizioni creditizie infragiornaliere di picco dell'ultimo anno, con scarti di garanzia ipotizzati al 5 % di perdita di valore e calcolo del fabbisogno come esposizione a fine giornata. Il requisito si applica dopo 12 mesi dall'autorizzazione ex articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014.
Garanzie reali e altre risorse finanziarie equivalenti
Gli articoli 9-16 stabiliscono una gerarchia di attivi accettabili, criteri di ammissibilità, valutazione, scarti di garanzia, limiti di concentrazione e regole per garanzie bancarie, lettere di credito e altri strumenti equivalenti. Le garanzie devono essere liquide, liberamente trasferibili, valutate almeno quotidianamente e gestite secondo accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili.
Gestione del rischio di credito
Gli articoli 17-28 impongono un quadro completo di misurazione, controllo, gestione, segnalazione e informativa del rischio di credito infragiornaliero e overnight. Il CSD deve monitorare esposizioni, linee di credito, garanzie e rischi residui, usare limiti di credito, mantenere registri per almeno dieci anni, predisporre procedure di rimborso con tassi sanzionatori e informare autorità e comitati rischi in caso di violazioni o rischi di violazione.
Gestione del rischio di liquidità
Gli articoli 29-40 disciplinano la misurazione, il controllo e la gestione della liquidità infragiornaliera e overnight, con obbligo di utilizzare risorse liquide ammissibili per valuta, effettuare stress test regolari, definire scenari estremi ma plausibili, identificare le valute pertinenti e predisporre accordi di finanziamento prestabiliti per convertire rapidamente le garanzie in contante. Sono previsti obblighi di segnalazione all'autorità competente e di pubblicazione annuale di una dichiarazione qualitativa.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
L'articolo 41 prevede una disciplina transitoria di 12 mesi per l'individuazione delle valute pertinenti di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera b), punto ii). L'articolo 42 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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