Regolamento (UE) 2017/392
Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta un corpus organico di norme tecniche che dettaglia gli obblighi del regolamento (UE) n. 909/2014 per i depositari centrali di titoli. Regola in modo molto puntuale la documentazione da presentare per l’autorizzazione, i requisiti organizzativi e prudenziali, i meccanismi di controllo dei rischi, la conservazione dei dati e le misure di riconciliazione. Definisce inoltre le condizioni per i collegamenti tra CSD, l’accesso ai servizi e l’autorizzazione dei servizi accessori di tipo bancario, includendo anche il riconoscimento dei CSD di paesi terzi.
Norme tecniche di regolamentazione su autorizzazione, vigilanza, requisiti operativi, riconoscimento dei CSD di paesi terzi, collegamenti tra CSD, accesso ai servizi e servizi accessori di tipo bancario ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
Ambito di applicazione
Si applica ai depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti nell’Unione, ai CSD di paesi terzi che chiedono il riconoscimento per operare nell’Unione, alle autorità competenti, alle autorità rilevanti, all’ESMA e, nei casi pertinenti, a emittenti, partecipanti, controparti centrali, sedi di negoziazione e enti creditizi designati. Disciplina l’intero ciclo di vita regolamentare del CSD: domanda di autorizzazione, riesame e valutazione periodica, riconoscimento dei CSD di paesi terzi, requisiti di governance, rischio, continuità operativa, conservazione dati, riconciliazione, collegamenti tra CSD, accesso ai servizi e autorizzazione ai servizi accessori di tipo bancario. È direttamente applicabile negli Stati membri; l’articolo 54 si applica dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato previsto dal regolamento (UE) n. 909/2014, se posteriore. Sono previste disposizioni transitorie per talune informazioni da trasmettere prima della data di applicazione di tale articolo.
Regolamento delegato (UE) 2017/392 sui depositari centrali di titoli
Il regolamento completa il regolamento (UE) n. 909/2014 con norme tecniche molto dettagliate in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi dei depositari centrali di titoli (CSD). La sua logica è quella di tradurre in obblighi operativi e documentali i principi di sicurezza, resilienza, trasparenza e tutela degli investitori che governano le infrastrutture di post-trading.
Ambito e impianto generale
Il testo si applica ai CSD dell’Unione, ai CSD di paesi terzi che chiedono il riconoscimento per prestare servizi nell’Unione, alle autorità competenti e, nei casi previsti, a emittenti, partecipanti, CCP, sedi di negoziazione ed enti creditizi designati. Il regolamento copre l’intero ciclo regolamentare del CSD: richiesta di autorizzazione, revisione periodica, riconoscimento di soggetti extra-UE, governance, gestione dei rischi, conservazione dei dati, riconciliazione, collegamenti tra CSD, accesso ai servizi e servizi bancari accessori.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 chiarisce alcuni concetti chiave per l’interpretazione uniforme del testo. Tra gli altri, vengono definiti il "periodo del riesame", l’"istruzione di regolamento", la "restrizione di regolamento", il "fondo indicizzato quotato" (ETF), il "CSD emittente", il "CSD investitore" e il "supporto durevole". Queste nozioni sono usate in tutto il regolamento per identificare i dati, gli eventi e i soggetti rilevanti.
Principali valute e consultazione delle autorità
Gli articoli 2 e 3 servono a individuare le principali valute ai fini della consultazione delle autorità rilevanti prevista dal regolamento (UE) n. 909/2014. La rilevanza di una valuta può emergere da una quota superiore all’1 % del valore totale regolato in quella valuta da un CSD, oppure da una quota superiore al 10 % del valore totale regolato in quella valuta da tutti i CSD dell’Unione. Le banche centrali che emettono la stessa valuta devono, se necessario, individuare un rappresentante unico per la consultazione.
Domanda di autorizzazione del CSD
La sezione più ampia del regolamento riguarda la domanda di autorizzazione del CSD. Gli articoli da 4 a 38 prescrivono un set molto esteso di informazioni su identità, struttura societaria, partecipazioni, succursali, servizi prestati o da prestare, esternalizzazioni, valute trattate, contenziosi, politiche e procedure interne, governance, controlli, comitati, conflitti di interesse, riservatezza, trasparenza tariffaria, partecipazione, registrazione e riconciliazione, rischi giuridici, operativi e commerciali, politica di investimento, requisiti patrimoniali, collegamenti tra CSD e accesso ai servizi.
La logica dell’impianto è quella di consentire all’autorità competente una valutazione completa ex ante dell’assetto organizzativo, finanziario e tecnico del CSD. In particolare, il richiedente deve documentare il piano aziendale triennale, il piano di risanamento, la struttura dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione, le procedure di controllo interno e di audit, la gestione dei conflitti di interesse e le misure di tutela della riservatezza.
Governance, funzioni di controllo e conflitti di interesse
Il regolamento impone una governance robusta e nettamente separata tra funzioni operative e funzioni di controllo. Devono esistere una funzione di gestione del rischio, una funzione tecnologica, una funzione di controllo interno e conformità e una funzione di audit interno; sono inoltre richiesti un comitato dei rischi, un comitato di audit e un comitato per le remunerazioni. L’organo di amministrazione resta responsabile in via finale della gestione dei rischi, mentre l’alta dirigenza deve assicurare l’attuazione coerente delle politiche e la disponibilità di risorse adeguate.
In materia di conflitti di interesse, il CSD deve adottare una politica che copra anche gli accordi di esternalizzazione e i conflitti generati dalla presenza nel gruppo. Il testo dà rilievo non solo ai conflitti interni, ma anche a quelli derivanti da legami con persone fisiche o giuridiche collegate direttamente o indirettamente a esponenti del CSD. È vietato l’uso commerciale delle informazioni detenute nei sistemi del CSD senza consenso scritto dell’interessato.
Conservazione dei dati
Gli articoli 53-58 stabiliscono che il CSD debba mantenere dati completi, accurati e facilmente accessibili per tutte le attività disciplinate dal regolamento, anche durante le perturbazioni. I dati devono essere conservati su supporti durevoli e distinti per servizio, con garanzie di tracciabilità delle correzioni, prevenzione delle alterazioni, sicurezza e riservatezza, recupero tempestivo e possibilità di ricostruire ogni fase di trattamento.
Il regolamento distingue i dati relativi alle operazioni/istruzioni di regolamento, alle posizioni, ai servizi accessori, all’organizzazione interna del CSD e alle informazioni supplementari richieste dall’autorità competente. La conservazione deve consentire di monitorare le attività, i flussi e gli eventi rilevanti ai fini della vigilanza.
Misure di riconciliazione e integrità dell’emissione
Gli articoli 59-65 dettano un articolato sistema di riconciliazione. Il CSD deve effettuare controlli giornalieri sui saldi, usare la partita doppia, verificare l’accuratezza dei registri e prevenire creazioni o cancellazioni indebite di titoli. Se la riconciliazione rileva irregolarità che non vengono corrette entro il giorno lavorativo successivo, l’emissione deve essere sospesa ai fini del regolamento fino alla correzione dell’errore.
Il testo disciplina separatamente il modello dell’autorità di registrazione, dell’agente di trasferimento e del depositario comune, prevedendo riconciliazioni giornaliere e, in alcuni casi, periodiche più approfondite. Quando il numero di casi di creazione o cancellazione indebita supera cinque al mese, il CSD deve proporre entro un mese un piano di misure correttive e poi aggiornarlo e riferire mensilmente fino al rientro sotto la soglia.
Rischio operativo, sicurezza informatica e continuità operativa
Gli articoli 66-80 costituiscono il nucleo delle prescrizioni sulla resilienza operativa. Il rischio operativo comprende carenze nei sistemi, nei processi, nel personale e perturbazioni esterne, inclusi attacchi informatici e pandemie. Il CSD deve identificare in modo continuativo i rischi, monitorare i partecipanti principali e i fornitori critici, predisporre sistemi informatici resilienti, adottare controlli di sicurezza, effettuare test regolari e mantenere un quadro documentato di gestione del rischio operativo.
La continuità operativa deve essere supportata da una policy approvata dall’organo di amministrazione e da un piano di ripristino in caso di disastro. Il piano deve individuare le operazioni critiche, fissare livelli minimi di servizio e prevedere un tempo massimo di ripristino non superiore a due ore per ciascuna operazione critica. Deve inoltre essere disponibile un sito di trattamento secondario sufficientemente distante dal sito primario, e i test devono essere svolti almeno annualmente, con riesami ulteriori dopo modifiche significative o incidenti rilevanti.
Politica di investimento
Gli articoli 81-83 limitano severamente l’investimento delle attività del CSD. Sono ammissibili strumenti di debito altamente liquidi e a rischio minimo emessi o garantiti da autorità pubbliche, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, FESF o MES; in via eccezionale sono ammessi derivati solo per copertura del rischio di cambio o del rischio di tasso di interesse, e solo se qualificabili come hedge secondo gli IFRS. Il CSD deve avere accesso immediato alle attività liquide e accesso agli strumenti finanziari nella stessa giornata lavorativa in cui decide la liquidazione, rispettando anche limiti di concentrazione presso singole controparti.
Collegamenti tra CSD
Gli articoli 84-87 disciplinano in modo particolarmente dettagliato i collegamenti tra CSD, inclusi quelli con CSD di paesi terzi e i collegamenti interoperabili. Prima di creare un collegamento, il CSD deve valutare solidità finanziaria, governance, capacità operativa, affidabilità, dipendenze da fornitori critici, quadro giuridico applicabile e protezione delle attività. Devono inoltre essere definiti test end-to-end, piani di emergenza, misure di riservatezza, norme armonizzate di riconciliazione e di comunicazione, e riesami annuali del collegamento.
Se il collegamento avviene tramite intermediari o in modo indiretto, il regolamento richiede ulteriori presidi su segregazione, accesso rapido ai titoli, capacità operativa, gestione del rischio, continuità operativa e trasferimento immediato dei proventi del regolamento. Le procedure di riconciliazione devono essere giornaliere e coordinate tra i CSD coinvolti.
Accesso ai servizi e rifiuto dell’accesso
Gli articoli 88-90 regolano chi può chiedere accesso a un CSD e in quali casi il rifiuto possa essere giustificato. La valutazione deve considerare rischi giuridici, finanziari e operativi. Per i partecipanti, ad esempio, il rifiuto può essere giustificato se non possiedono requisiti giuridici, risorse finanziarie o capacità operativa, o se non garantiscono la riservatezza o la conformità alla disciplina del CSD. Per gli emittenti, il CSD può opporre rifiuto se non è possibile garantire l’integrità dell’emissione. Per CCP e sedi di negoziazione si applicano criteri analoghi.
La procedura è formalizzata: il richiedente può proporre reclamo entro un mese; l’autorità competente può richiedere informazioni aggiuntive; sono previste consultazioni con altre autorità entro termini prefissati; in caso di rifiuto ingiustificato, l’autorità competente ordina l’accesso, di regola entro tre mesi, estesi a otto mesi per collegamenti personalizzati che richiedano sviluppi informatici rilevanti.
Servizi accessori di tipo bancario
Gli articoli 91-94 disciplinano l’autorizzazione ai servizi accessori di tipo bancario, sia quando il CSD li presta direttamente sia quando li affida a un ente creditizio designato. La domanda deve dimostrare il rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza, il piano di risanamento, l’assetto operativo e giuridico del cash leg del regolamento, la giustificazione del mancato uso della banca centrale per il regolamento in contanti e l’assenza di pregiudizio per i servizi di base.
Quando è designato un ente creditizio esterno, occorre documentare anche il suo assetto proprietario, l’autorizzazione bancaria, le relazioni tra CSD ed ente creditizio, gli accordi di esternalizzazione, la capacità di accedere rapidamente alle garanzie in titoli e i conflitti di interesse connessi. Sono previsti moduli standard nell’allegato III e l’obbligo di presentazione su supporto durevole con numerazione univoca dei documenti.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 95 prevede che alcune informazioni siano trasmesse con anticipo rispetto alla data di applicazione dell’articolo 54, mentre altri dati statistici e documentali sono richiesti solo dalla data di applicazione di tale articolo. L’articolo 96 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e precisa che l’articolo 54 si applica dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, se successiva.
Disposizioni principali
Definizioni e termini tecnici
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "periodo del riesame", "istruzione di regolamento", "restrizione di regolamento", "ETF", "CSD emittente", "CSD investitore" e "supporto durevole". Tali definizioni sono fondamentali per l’applicazione uniforme degli obblighi introdotti dal regolamento.
Determinazione delle principali valute e consultazione delle autorità rilevanti
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono i criteri per individuare le principali valute ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014: quota superiore all’1 % del valore totale regolato in una valuta UE da un CSD, oppure quota superiore al 10 % del valore totale regolato in quella valuta da tutti i CSD dell’Unione. Le autorità competenti effettuano i calcoli annualmente. Se una valuta è emessa da più banche centrali, queste designano un rappresentante unico; analogo meccanismo vale per la gamba contante regolata presso diverse banche centrali che emettono la stessa valuta.
Domanda di autorizzazione del CSD e informazioni da fornire
Gli articoli da 4 a 38 elencano in modo estremamente dettagliato il contenuto della domanda di autorizzazione: identificazione del CSD, struttura proprietaria e di gruppo, servizi di base e accessori, esternalizzazioni, valute trattate, contenziosi, politiche e procedure interne, risorse finanziarie, piano aziendale e piano di risanamento, organigramma, remunerazione, governance, conflitti di interesse, riservatezza, comitati degli utenti, conservazione dei dati, condotta negli affari, partecipazione, trasparenza tariffaria, scritture contabili, prevenzione e gestione dei mancati regolamenti, integrità dell’emissione, protezione dei titoli, carattere definitivo del regolamento, regolamento in contanti, inadempimento dei partecipanti, trasferimento delle attività in caso di revoca, rischio giuridico, rischio commerciale, rischio operativo, politica di investimento, requisiti patrimoniali, collegamenti tra CSD, accesso ai servizi e facoltà dell’autorità competente di richiedere informazioni aggiuntive.
Criteri per la partecipazione del CSD in altre entità
L’articolo 39 disciplina l’autorizzazione alla partecipazione di un CSD nel capitale di persone giuridiche che non prestano i servizi dei CSD. L’autorità competente valuta l’entità delle passività assunte, la disponibilità di risorse finanziarie per coprire garanzie, obbligazioni e meccanismi di loss sharing, l’eventuale natura complementare dei servizi dell’entità partecipata, il controllo del CSD sulla partecipata e un’analisi indipendente dei rischi e delle passività, con particolare rilievo alla giustificazione strategica della partecipazione.
Riesame e valutazione periodica
Gli articoli da 40 a 45 disciplinano le informazioni che il CSD deve fornire nel riesame periodico previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014. Il CSD trasmette bilanci, informazioni su decisioni degli organi sociali, contenziosi, stress test, incidenti operativi, performance del sistema, reclami, rifiuti di accesso, collegamenti tra CSD, conflitti di interesse, audit, violazioni, misure disciplinari e strategia commerciale, oltre a un’ampia serie di dati statistici sulle posizioni e sulle istruzioni di regolamento. Sono previste anche regole di scambio informativo tra autorità competenti e verso le altre autorità rilevanti, con termini stringenti (ad esempio 10 giorni lavorativi per talune trasmissioni e 2 settimane per altre).
Riconoscimento dei CSD di paesi terzi
L’articolo 46 e l’allegato I richiedono che la domanda di riconoscimento sia presentata su supporto durevole, in formato cartaceo ed elettronico, in lingua della finanza internazionale e con un numero di riferimento univoco per ciascun documento. La domanda deve documentare struttura del gruppo, servizi offerti nell’Unione, risorse finanziarie, norme prudenziali e organizzative del paese terzo, esternalizzazioni, finalità e gestione dei rischi, piani di risanamento, accesso e collegamenti, nonché gli elementi necessari a dimostrare una vigilanza effettiva nel paese terzo e un elevato livello di protezione degli investitori.
Strumenti di controllo dei rischi e governance
Gli articoli 47-52 impongono un sistema integrato di gestione dei rischi, coprendo tutti i rischi verso il CSD e verso terzi, con funzioni separate e indipendenti di gestione rischi, tecnologia, controllo interno/conformità e audit interno. È obbligatoria l’istituzione di comitati dei rischi, audit e remunerazioni; l’organo di amministrazione conserva la responsabilità finale della gestione dei rischi e deve definire la propensione al rischio. Sono inoltre disciplinati i conflitti di interesse, la tutela delle informazioni confidenziali, la limitazione dell’uso commerciale dei dati e la condivisione dei risultati delle verifiche con il comitato degli utenti.
Conservazione dei dati
Gli articoli 53-58 stabiliscono obblighi di conservazione completa, accurata e facilmente accessibile dei dati, su supporti durevoli, distinti per servizi prestati e resilienti anche durante le perturbazioni. Sono previsti obblighi specifici per i dati relativi a operazioni e istruzioni di regolamento, posizioni, servizi accessori, organizzazione interna del CSD e ulteriori dati richiesti dall’autorità competente. Il CSD deve poter ricostruire le fasi di elaborazione, tracciare le correzioni, proteggere i dati da alterazioni non autorizzate e garantirne il recupero tempestivo.
Misure di riconciliazione e integrità dell’emissione
Gli articoli 59-65 disciplinano la riconciliazione giornaliera e periodica tra registri, conti e emissioni, il controllo delle creazioni o cancellazioni indebite di titoli, la sospensione del regolamento in caso di irregolarità non sanate entro il giorno lavorativo successivo, la comunicazione alle autorità e ai partecipanti e il ripristino del regolamento. Sono previste regole specifiche per i modelli di autorità di registrazione, agente di trasferimento e depositario comune, nonché per gli obblighi di riconciliazione con i partecipanti e per piani di riduzione dei casi ricorrenti di errore.
Rischio operativo, IT e continuità operativa
Gli articoli 66-80 dettagliano l’intero quadro di gestione del rischio operativo: individuazione e monitoraggio continui dei rischi, inclusi attacchi informatici e pandemie, identificazione dei partecipanti principali e dei fornitori critici, sistemi informatici resilienti, prove rigorose, controlli di sicurezza, politiche di continuità operativa e piani di ripristino in caso di disastro. Sono fissati tempi massimi di ripristino per le operazioni critiche non superiori a due ore, l’obbligo di un sito secondario, test annuali e riesami dopo modifiche sostanziali o incidenti rilevanti.
Politica di investimento
Gli articoli 81-83 delimitano gli strumenti in cui il CSD può investire le proprie attività: strumenti di debito altamente liquidi, con rischio di mercato e di credito minimo, emessi o garantiti da soggetti pubblici o istituzioni sovranazionali, o derivati utilizzati solo a fini di copertura del rischio di cambio o di tasso. È richiesto l’accesso immediato alle attività liquide e la disponibilità dei titoli entro la giornata lavorativa in cui si decide la liquidazione, oltre a limiti di concentrazione e criteri di diversificazione tra enti creditizi o CSD autorizzati.
Collegamenti tra CSD
Gli articoli 84-87 disciplinano condizioni stringenti per la creazione e il mantenimento dei collegamenti tra CSD, compresi quelli con CSD di paesi terzi e i collegamenti interoperabili. Sono richieste analisi di solidità finanziaria, valutazioni giuridiche, misure di protezione delle attività, regole armonizzate, test end-to-end, piani di emergenza, riconciliazioni giornaliere, controllo dei rischi ulteriori quando intervengano intermediari o collegamenti indiretti, e riesami annuali. Per il regolamento tramite consegna contro pagamento via collegamento, il regolamento è ammesso solo se esiste domanda di mercato, commissione ragionevole e accesso sicuro ed efficiente alla liquidità.
Accesso ai servizi del CSD e procedura di rifiuto
Gli articoli 88-90 definiscono le parti coinvolte nelle domande di accesso e i criteri di valutazione del rifiuto, fondati su rischi giuridici, finanziari e operativi. Sono indicati i casi in cui il rifiuto può essere giustificato per partecipanti, emittenti, altri CSD, CCP e sedi di negoziazione, inclusa l’assenza di requisiti giuridici, di risorse finanziarie o di capacità operativa. La procedura prevede reclamo entro un mese, consultazioni tra autorità con termini precisi, possibile deferimento all’ESMA e, se il rifiuto è ingiustificato, un ordine di concessione dell’accesso entro tre mesi, elevati a otto mesi per alcuni collegamenti personalizzati.
Autorizzazione ai servizi accessori di tipo bancario
Gli articoli 91-94 disciplinano la richiesta di autorizzazione per i CSD che prestano essi stessi servizi bancari o li prestano tramite un ente creditizio designato. La domanda deve dimostrare il rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza del regolamento (UE) n. 909/2014, il piano di risanamento, l’organizzazione operativa, la giustificazione del mancato ricorso ai conti presso la banca centrale per il cash leg del regolamento, l’assenza di pregiudizio per i servizi di base e la gestione dei conflitti di interesse. Sono previsti moduli standard e l’obbligo di fornire gli aggiornamenti delle modifiche sostanziali, salvo già comunicati nel riesame periodico.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 95 prevede termini transitori per alcune informazioni da trasmettere prima della data di applicazione dell’articolo 54 e per taluni dati da fornire solo dalla data di applicazione. L’articolo 96 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione differita dell’articolo 54 alla data di entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione previsto dal regolamento (UE) n. 909/2014, se successiva.
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