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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/394

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma in tutta l’Unione i moduli, i modelli e le procedure operative richiesti per l’autorizzazione, il riesame e la valutazione dei CSD, per la cooperazione fra autorità e per le procedure di accesso tra infrastrutture di mercato. Stabilisce inoltre un formato armonizzato dei dati che i CSD devono conservare e rendere disponibili alle autorità, con forte enfasi sull’uso di identificativi standardizzati come il LEI, i codici ISO e modelli comuni di scambio informativo. Infine disciplina in modo dettagliato il flusso di consultazione delle autorità in relazione all’autorizzazione dei servizi accessori di tipo bancario e i relativi esiti motivati.

Norme tecniche di attuazione su moduli, modelli, procedure di autorizzazione, riesame, cooperazione, accesso e formato dati dei depositari centrali di titoli (CSD) ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

Ambito di applicazione

Si applica ai depositari centrali di titoli (CSD) soggetti al regolamento (UE) n. 909/2014, alle autorità competenti degli Stati membri, alle autorità dello Stato membro d'origine e ospitante, all'ESMA e, per taluni profili, ad altre autorità coinvolte nelle consultazioni sull'autorizzazione o sull'accesso. Riguarda le procedure e i moduli per la domanda di autorizzazione, il riesame e la valutazione periodica, la cooperazione tra autorità in caso di succursali e servizi transfrontalieri, la conservazione e il formato dei dati, le procedure di accesso tra CSD e verso altre infrastrutture di mercato, nonché la consultazione per l'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'articolo 11, paragrafo 1, si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, o dall'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014, se posteriore.

Norme tecniche di attuazione per i CSD ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 riunisce in un unico atto le norme tecniche di attuazione relative ai principali procedimenti di vigilanza sui depositari centrali di titoli (CSD). La finalità è garantire uniformità, rapidità di scambio informativo, comparabilità dei dati e cooperazione efficace tra autorità nazionali, ESMA e altre autorità coinvolte.

Ambito e finalità sistematica

Il testo si fonda su più basi normative del regolamento (UE) n. 909/2014 e organizza in modo coerente le regole tecniche concernenti autorizzazione, riesame, cooperazione tra autorità, accesso alle infrastrutture e conservazione dei dati. I considerando evidenziano la necessità di un supporto durevole per le domande e le informazioni, di numeri di riferimento univoci per i documenti, di modelli armonizzati per le cooperazioni transfrontaliere e di formati dati standardizzati per ridurre costi e aumentare l’efficienza di vigilanza e regolazione.

Autorizzazione del CSD

Per la domanda di autorizzazione, il CSD richiedente deve usare il modulo standard e i modelli dell’allegato I e presentare tutta la documentazione su supporto durevole. La domanda deve essere corredata da un elenco completo dei documenti con numero di riferimento univoco, titolo e collocazione delle informazioni rilevanti; l’autorità può imporre l’uso di una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Nei casi previsti dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce anche l’elenco delle autorità competenti da consultare, comprensivo dei contatti.

L’allegato I dettaglia un insieme molto ampio di informazioni richieste, tra cui:

  • dati identificativi e societari del CSD;
  • struttura proprietaria e legami con imprese figlie o collegate;
  • servizi di base, servizi accessori e attività di investimento eventualmente svolte;
  • esternalizzazioni;
  • valute trattate;
  • contenziosi e procedimenti rilevanti;
  • eventuali succursali e attività transfrontaliere;
  • politiche di conformità, governance, controllo interno, audit, conflitti di interesse, riservatezza, comitato degli utenti, conservazione dati;
  • norme di condotta, partecipazione, trasparenza, comunicazioni con utenti e infrastrutture;
  • requisiti operativi, prudenziali e di accesso ai servizi.

Riesame e valutazione periodici

Per il riesame e la valutazione periodica, il CSD deve trasmettere le informazioni richieste dall’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/392 tramite i moduli dell’allegato II e su supporto durevole. L’autorità competente comunica al CSD la frequenza, il livello di dettaglio, il periodo del riesame e la lingua da usare; eventuali modifiche devono essere comunicate senza indebito ritardo.

Il CSD trasmette le informazioni entro due mesi dalla fine del periodo di riesame. L’autorità competente comunica i risultati alle autorità coinvolte entro tre giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione; se emergono azioni correttive o sanzioni, la comunicazione avviene entro tre giorni lavorativi dall’adozione della misura. Le autorità interessate concordano la lingua di lavoro o, in mancanza di accordo, utilizzano una lingua comunemente impiegata negli ambienti della finanza internazionale.

L’allegato II precisa anche la tipologia dei dati periodici da fornire, includendo:

  • bilanci e relazioni di revisione;
  • decisioni dell’organo di amministrazione e del comitato utenti;
  • contenziosi e reclami;
  • stress test e incidenti operativi;
  • informazioni su accessi rifiutati, conflitti di interesse, audit interni, violazioni, azioni disciplinari;
  • strategia commerciale e piano di attività.

Cooperazione tra autorità per succursali e servizi transfrontalieri

Il capo III disciplina i rapporti tra autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante. Le autorità concordano la lingua di lavoro e designano due persone di riferimento, scambiandosi i relativi contatti. Per le succursali del CSD in altro Stato membro, gli scambi informativi avvengono con i modelli dell’allegato III.

Sono previste regole per:

  • lo scambio di informazioni tra autorità d’origine e ospitante;
  • le ispezioni in loco, con accordo preventivo su condizioni, ambito, ruoli e motivazioni;
  • le richieste di informazioni sull’attività del CSD nello Stato ospitante;
  • la segnalazione di violazioni da parte dell’autorità ospitante all’autorità d’origine e all’ESMA;
  • il successivo esame delle conclusioni e la comunicazione delle misure adottate.

L’allegato III stabilisce anche flussi di informazioni periodiche e ad hoc, compresi dati sul gruppo, capitale, organi sociali, rischi sostanziali, sanzioni, problemi operativi, esternalizzazioni e dati finanziari della succursale.

Conservazione dei dati e standardizzazione dei formati

Il capo IV impone al CSD di conservare, nel formato dell’allegato IV, i dati relativi a:

  • operazioni e istruzioni di regolamento;
  • posizioni nei conti titoli;
  • servizi accessori;
  • attività e organizzazione interna.

Ai fini delle segnalazioni alle autorità, il CSD deve usare il LEI per identificare se stesso, partecipanti, banche di regolamento ed emittenti per i quali presta i servizi di base di cui all’allegato, sezione A, punti 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Per i clienti dei partecipanti, se noti al CSD, può usare LEI, BIC o altro identificativo disponibile delle persone giuridiche; per le persone fisiche può utilizzare identificativi nazionali univoci, se disponibili. Vanno altresì impiegati i codici ISO previsti dall’allegato IV.

Il formato proprietario è consentito solo se può essere convertito rapidamente in un formato aperto basato su standard internazionali. Su richiesta, il CSD deve trasmettere direttamente all’autorità competente le informazioni pertinenti degli articoli 54 e 55 del regolamento delegato (UE) 2017/392.

Accesso tra CSD, verso i partecipanti e verso altre infrastrutture di mercato

Il capo V disciplina i moduli standard da usare per domande, concessioni e rifiuti di accesso, nonché per i reclami e le consultazioni con altre autorità. Gli accessi riguardano, in particolare, le relazioni tra CSD, partecipanti, emittenti, CCP e sedi di negoziazione ai sensi degli articoli 33, 49, 52 e 53 del regolamento (UE) n. 909/2014.

In caso di rifiuto, il CSD o l’altra parte destinataria della domanda deve usare il modello standard e indicare i rischi giuridici, finanziari e operativi valutati, oltre alle ragioni del diniego. La parte richiedente può presentare reclamo all’autorità competente competente, utilizzando il modello appropriato. Le autorità consultano, se necessario, le altre autorità interessate e possono deferire la questione all’ESMA. La risposta finale deve essere motivata e comunicata nel formato previsto.

Autorizzazione ai servizi accessori di tipo bancario

Il capo VI regola la consultazione delle autorità prima del rilascio dell’autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014. L’autorità competente identifica le autorità da consultare e trasmette la richiesta di parere motivato usando il modello dell’allegato VI, sezione 1.

Ogni autorità consultata deve confermare via e-mail la ricezione delle informazioni. Il parere motivato va reso con il modello dell’allegato VI, sezione 2; se almeno un parere è negativo, l’autorità competente che intende autorizzare emette una decisione motivata con il modello dell’allegato VI, sezione 3. Se una delle autorità decide di deferire la questione all’ESMA, si usa il modello dell’allegato VI, sezione 4, e devono essere trasmessi tutti i documenti rilevanti. Il regolamento prevede una tempistica di 30 giorni per il rilascio del parere e per l’intervento dell’ESMA.

Entrata in vigore

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con la specifica applicazione differita dell’articolo 11, paragrafo 1, ai dati di flusso quando sarà efficace l’atto delegato pertinente adottato dalla Commissione.

Disposizioni principali

Domanda di autorizzazione del CSD

La domanda di autorizzazione ex articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 deve essere presentata su supporto durevole, utilizzando il modulo standard e i modelli dell’allegato I. Il CSD deve allegare un elenco di tutti i documenti con numero di riferimento univoco, titolo e indicazione del capitolo/sezione/pagina pertinente; l’autorità competente può richiedere la presentazione in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 6, il CSD fornisce anche l’elenco delle autorità da consultare e dei relativi contatti.

Riesame e valutazione periodici

Le informazioni richieste nel riesame e nella valutazione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014 vanno fornite su supporto durevole e tramite i modelli dell’allegato II. L’autorità competente indica frequenza, grado di dettaglio, periodo del riesame e lingua; il CSD presenta le informazioni entro due mesi dalla fine del periodo di riesame. I risultati del riesame sono comunicati alle altre autorità interessate entro tre giorni lavorativi; se vi sono azioni correttive o sanzioni, la comunicazione avviene entro tre giorni lavorativi dall’adozione della misura. È disciplinato anche lo scambio di valutazioni tra autorità competenti, con termini di 30 giorni lavorativi per l’invio delle informazioni e della valutazione.

Cooperazione tra autorità dello Stato membro d'origine e ospitante

Per succursali e attività transfrontaliere sono previsti requisiti generali comuni: lingua di lavoro concordata o, in mancanza, lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, e designazione di una prima e seconda persona di riferimento per ciascuna autorità. Gli allegati III contengono modelli per lo scambio di informazioni, le ispezioni in loco, le richieste di informazioni, la notifica di violazioni da parte del CSD e la trasmissione delle conclusioni all’ESMA quando necessario. Sono previsti obblighi di motivazione e di condivisione delle informazioni pertinenti in caso di controlli e violazioni.

Formato dei dati da conservare

Il CSD deve conservare, nel formato dell’allegato IV, i dati relativi a operazioni/istruzioni di regolamento, posizioni, servizi accessori e attività interne. Ai fini delle segnalazioni alle autorità, deve utilizzare il LEI per CSD, partecipanti, banche di regolamento ed emittenti, mentre per i clienti dei partecipanti può usare LEI, BIC o altri identificativi disponibili, e per le persone fisiche identificativi nazionali ove disponibili. Devono essere impiegati i codici ISO previsti; il formato proprietario è ammesso solo se convertibile senza indebito ritardo in un formato aperto basato su standard internazionali. Su richiesta, il CSD fornisce direttamente i dati all’autorità competente.

Procedure di accesso e reclami

L’allegato V contiene modelli standard per domande di accesso, concessione dell’accesso, rifiuto dell’accesso e reclami, sia per accessi tra CSD sia per accessi a/da CCP e sedi di negoziazione. Le autorità competenti consultano le autorità interessate usando modelli standard, possono deferire la questione all’ESMA e devono fornire risposte motivate alla parte richiedente. Le comunicazioni tra autorità e con ESMA seguono regole comuni di lingua di lavoro, in mancanza di accordo una lingua comunemente usata nella finanza internazionale.

Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario

All’atto del ricevimento della domanda ex articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità competente identifica le autorità da consultare ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4. La richiesta di parere motivato si trasmette secondo il modello dell’allegato VI, con conferma di ricezione da parte delle autorità consultate; il parere motivato viene reso entro 30 giorni e, in caso di parere negativo, l’autorità competente emette una decisione motivata. Se permane dissenso, la questione può essere deferita all’ESMA, alla quale vanno trasmessi domanda, pareri e decisione motivata.

Entrata in vigore e applicazione differita di una disposizione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11, paragrafo 1, relativo al formato dei dati di flusso, si applica dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, o dell’articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014, se successiva.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza prudenzialeservizi finanziariinfrastrutture di mercatocooperazione tra autorità

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