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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/393

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta i modelli e le istruzioni tecniche per l’adempimento degli obblighi di segnalazione relativi ai regolamenti internalizzati previsti dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 909/2014. Stabilisce chi deve utilizzare quali modelli, con quali contenuti, in quali termini e con quali formati tecnici, sia verso l’autorità competente sia verso l’ESMA. Introduce inoltre un modello separato per la comunicazione dei rischi potenziali derivanti dall’attività di regolamento internalizzato. L’efficacia applicativa è differita al 10 marzo 2019.

Norme tecniche di attuazione sui modelli, formati e procedure per la segnalazione e trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli internalizzatori di regolamento e alle autorità competenti degli Stati membri, per la segnalazione trimestrale delle informazioni sui regolamenti internalizzati e per la trasmissione delle relative informazioni all’ESMA, nonché per la comunicazione dei potenziali rischi derivanti da tale attività. Si applica dal 10 marzo 2019, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono escluse solo le informazioni non richieste dal modello o non pertinenti ai periodi di riferimento indicati dal regolamento.

Modelli e procedure per la segnalazione dei regolamenti internalizzati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione dà attuazione all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 909/2014, disciplinando in modo uniforme le modalità con cui devono essere segnalati e trasmessi i dati sui regolamenti internalizzati. La finalità è assicurare omogeneità, comparabilità e trattamento efficiente dei dati, anche in relazione alla comunicazione all’ESMA dei potenziali rischi connessi a tale attività.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione intende standardizzare formati, modelli e procedure per agevolare l’attuazione degli obblighi di reporting da parte degli operatori di mercato e delle autorità competenti. Il regolamento valorizza l’uso di codici standard ISO, ove disponibili, e richiede che le segnalazioni siano trasmesse in formato leggibile da un dispositivo informatico, così da agevolare l’elaborazione di grandi volumi di dati. È inoltre riconosciuto che l’implementazione degli obblighi può richiedere adeguamenti informatici e organizzativi, ragione per cui l’applicazione è differita al 10 marzo 2019.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano, da un lato, gli internalizzatori di regolamento, che devono trasmettere le segnalazioni periodiche all’autorità competente; dall’altro, le autorità competenti, che devono inoltrare all’ESMA le informazioni ricevute e segnalare i rischi potenziali derivanti dall’attività di regolamento internalizzato. L’oggetto della segnalazione è articolato per periodo trimestrale e comprende dati aggregati sui regolamenti internalizzati, distinti per strumenti finanziari, tipologie di operazioni, tipologie di clienti e CSD emittente.

Segnalazione trimestrale degli internalizzatori di regolamento

L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli internalizzatori di regolamento di utilizzare il modello dell’allegato I per le segnalazioni all’autorità competente ex articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. La trasmissione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell’anno civile. La prima segnalazione deve essere inviata entro 10 giorni lavorativi dalla fine del primo trimestre successivo al 10 marzo 2019.

Il modello richiede, in particolare:

  • dati identificativi dell’internalizzatore di regolamento, tra cui codice paese, data e ora della segnalazione, periodo di segnalazione, LEI, nome, funzione, telefono ed e-mail della persona responsabile;
  • per ciascun CSD emittente, identificativo e codice paese;
  • dati aggregati su volumi, valori in euro e tassi relativi alle istruzioni di regolamento internalizzato, distinguendo tra istruzioni regolate e non andate a buon fine.

Le categorie da riportare comprendono le principali classi di strumenti finanziari di MiFID II, tra cui valori mobiliari, debito sovrano, ETF, quote di OICR, strumenti del mercato monetario, quote di emissione e altri strumenti finanziari. Sono previste anche classificazioni per tipo di operazione, come acquisto o vendita di titoli, gestione delle garanzie, concessione e assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto e altre operazioni su titoli, nonché per tipo di clientela, distinguendo tra clienti professionali e al dettaglio.

Trasmissione delle informazioni dall’autorità competente all’ESMA

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che l’autorità competente utilizza il medesimo modello dell’allegato I per trasmettere all’ESMA le informazioni ricevute. Il termine è più breve rispetto a quello previsto per l’internalizzatore: 5 giorni lavorativi dalla ricezione di ciascuna segnalazione. Anche in questo caso la compilazione deve seguire le istruzioni dell’allegato II.

Informazioni sui rischi potenziali

L’articolo 1, paragrafo 4, prevede un ulteriore flusso informativo: l’autorità competente deve informare l’ESMA in merito ai rischi potenziali derivanti dall’attività di regolamento internalizzato. A tal fine deve utilizzare il modello dell’allegato III e trasmettere le informazioni entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell’anno civile. L’allegato IV richiede l’identificazione dell’autorità competente, i dati della persona di riferimento e un’indicazione testuale libera dei rischi potenziali nel paese.

Regole tecniche di compilazione e formati

L’allegato II dettaglia le modalità tecniche di compilazione. I paesi vanno indicati con il codice ISO 3166 a due caratteri; date e ore secondo ISO 8601 in formato UTC; il periodo di segnalazione corrisponde all’ultimo giorno del periodo. L’internalizzatore di regolamento deve essere identificato mediante LEI; analogamente il CSD emittente deve essere indicato con il proprio LEI e, in mancanza di informazioni, si utilizzano i primi due caratteri del codice ISIN.

Per i dati quantitativi:

  • i volumi sono indicati come numeri interi fino a 20 caratteri senza decimali;
  • i valori monetari sono espressi in euro con decimali, utilizzando il punto come separatore;
  • i tassi sono espressi in percentuale con al massimo due decimali.

Se non vi è attività da segnalare, le colonne interessate devono essere compilate con zero.

Codifiche specifiche per categorie operative

Le istruzioni di allegato II forniscono codici operativi specifici. Per la gestione delle garanzie sono previsti, tra gli altri, i codici COLI per garanzia in entrata, COLO per garanzia in uscita e CNCB per collateralizzazione con banca centrale. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicati i codici REPU, RVPO, TRPO, TRVO, BSBK e SBBK, a seconda della struttura contrattuale dell’operazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il 10 marzo 2019. Da tale data esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Obbligo di utilizzare i modelli standard

Gli internalizzatori di regolamento devono usare il modello dell’allegato I per le segnalazioni all’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. Le autorità competenti devono usare lo stesso modello per trasmettere all’ESMA le informazioni ricevute. Per la comunicazione dei potenziali rischi derivanti dall’attività di regolamento internalizzato, le autorità competenti devono usare il modello dell’allegato III.

Termini di trasmissione delle segnalazioni

La segnalazione trimestrale dell’internalizzatore di regolamento va trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell’anno civile. La prima segnalazione deve essere trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine del primo trimestre successivo al 10 marzo 2019. L’autorità competente trasmette all’ESMA le informazioni ricevute entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna segnalazione. Le informazioni sui rischi potenziali vanno trasmesse dall’autorità competente entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell’anno civile.

Formato, standard di compilazione e codifiche

I modelli devono essere compilati secondo le istruzioni degli allegati II e IV. Le informazioni devono essere trasmesse in formato leggibile da un dispositivo informatico. Il regolamento privilegia l’uso dei codici standard ISO e, ove disponibili, dei codici pubblicati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione, per ridurre i costi e agevolare l’attuazione.

Contenuto della segnalazione sui regolamenti internalizzati

L’allegato I richiede dati identificativi dell’internalizzatore di regolamento, inclusi codice paese, data e ora della segnalazione, periodo di segnalazione, LEI, nominativo, funzione, telefono ed e-mail del responsabile. Per ciascun CSD emittente devono essere indicati identificativo e codice paese del CSD, oltre a dati aggregati su volumi, valori in euro, tassi di istruzioni regolate e non andate a buon fine, sia in totale sia per categorie di strumenti finanziari, operazioni e clientela.

Classificazioni e istruzioni di dettaglio per la compilazione

L’allegato II specifica le modalità di compilazione: codici ISO 3166 per i paesi, formato ISO 8601 per data e ora, uso del LEI per l’identificativo dell’internalizzatore e del CSD, valori interi per i volumi, valori con decimali per gli importi in euro, percentuali con massimo due decimali per i tassi. Se non vi è attività da segnalare, le colonne interessate devono essere compilate con zero. Sono inoltre fornite istruzioni puntuali per la classificazione di strumenti finanziari, tipologie di operazioni e tipologie di clienti, nonché codici specifici per le operazioni di gestione delle garanzie e per le operazioni di vendita con patto di riacquisto.

Comunicazione dei rischi potenziali all’ESMA

L’allegato III disciplina un modello separato per le informazioni sui rischi potenziali derivanti dall’attività di regolamento internalizzato nel paese. Il modello richiede l’identificazione dell’autorità competente, i dati della persona di riferimento e una voce testuale libera per l’indicazione dei rischi potenziali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 10 marzo 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariinfrastrutture di mercatotrasparenza e segnalazionevigilanza finanziariastrumenti finanziari

Testo integrale

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