Regolamento (UE) 2017/391
Regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il CSDR specificando in modo dettagliato quali informazioni debbano essere incluse nella segnalazione dei regolamenti internalizzati. L'obiettivo è rendere comparabili i dati tra internalizzatori di regolamento e fornire una visione aggregata del volume e del valore delle istruzioni regolate fuori dai sistemi di regolamento titoli. Sono inoltre precisati criteri uniformi di calcolo del valore e del tasso di fallimento, nonché la data di applicazione delle nuove regole.
Norme tecniche che specificano il contenuto della segnalazione dei regolamenti internalizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli internalizzatori di regolamento, ossia agli intermediari che eseguono nelle proprie scritture istruzioni di regolamento di clienti al di fuori di un sistema di regolamento titoli. Riguarda le segnalazioni periodiche previste dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, con decorrenza applicativa dal 10 marzo 2019. Non si applica ai successivi allineamenti delle posizioni contabili che riflettono il regolamento di istruzioni da parte di altre entità della catena di detenzione, né alle operazioni eseguite in una sede di negoziazione e poi trasferite a una CCP per compensazione o a un CSD per regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2017/391: contenuto della segnalazione dei regolamenti internalizzati
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 909/2014, che disciplina il miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e i depositari centrali di titoli, specificando il contenuto delle segnalazioni che gli internalizzatori di regolamento devono trasmettere. La finalità, richiamata nei considerando, è colmare le differenze tra Stati membri nelle prassi di monitoraggio e consentire una visione comparabile dell'entità dei regolamenti internalizzati effettuati al di fuori dei sistemi di regolamento titoli.
Finalità e contesto
La Commissione interviene sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 e dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA in stretta collaborazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali. I considerando evidenziano che gli obblighi di segnalazione richiedono dati armonizzati, oggettivi e affidabili, nonché un periodo sufficiente per l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure interne degli operatori interessati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli internalizzatori di regolamento, cioè gli intermediari che eseguono nelle proprie scritture le istruzioni di regolamento dei clienti senza ricorrere a un sistema di regolamento titoli. Le segnalazioni riguardano solo i regolamenti internalizzati in senso proprio, ossia quelli in cui l'istruzione del cliente viene regolata dall'internalizzatore nelle proprie scritture. Non rientrano invece i successivi allineamenti contabili che riflettono regolamenti effettuati da altre entità della catena di detenzione, né le operazioni concluse in una sede di negoziazione e trasferite a una controparte centrale per la compensazione o a un CSD per il regolamento.
Definizioni essenziali
Ai sensi dell'articolo 1, l'"istruzione di regolamento internalizzato" è l'istruzione di un cliente a mettere a disposizione del beneficiario denaro o a trasferire titoli mediante scritture contabili o altre modalità, regolata dall'internalizzatore nelle proprie scritture e non tramite un sistema di regolamento titoli. L'"istruzione di regolamento internalizzato non andata a buon fine" è invece il mancato o parziale regolamento alla data concordata per mancanza di titoli o contante, indipendentemente dalla causa della mancanza.
Contenuto della segnalazione
L'articolo 2 elenca in modo puntuale le informazioni da includere nella segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. Devono essere indicati:
- il codice paese del luogo di stabilimento dell'internalizzatore;
- la data e l'ora della segnalazione;
- il periodo cui la segnalazione si riferisce;
- l'identificativo dell'internalizzatore;
- le informazioni di contatto;
- il volume e il valore in euro, in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate nel periodo.
La segnalazione deve poi essere disaggregata per classi di strumenti finanziari, tipologie di operazioni su titoli, categorie di clienti, trasferimenti di contante e CSD di riferimento, e deve comprendere anche i dati delle istruzioni non andate a buon fine e i relativi tassi di fallimento.
Disaggregazione per strumenti finanziari, operazioni e clienti
La ripartizione per strumenti finanziari copre, tra gli altri, valori mobiliari, debito sovrano, fondi indicizzati quotati, quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF, strumenti del mercato monetario, quote di emissioni e altri strumenti finanziari. La ripartizione per operazioni comprende acquisto o vendita di titoli, gestione delle garanzie, prestito titoli, operazioni di vendita con patto di riacquisto e altre operazioni su titoli.
I dati vanno inoltre distinti tra clienti professionali e clienti al dettaglio, secondo le definizioni della direttiva 2014/65/UE.
Identificazione del CSD e criteri sostitutivi
Per ciascun CSD che fornisce i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione ai titoli sottostanti, devono essere indicati volume e valore aggregati. Se l'informazione sul CSD non è disponibile, il regolamento impone l'uso del codice ISIN dei titoli come indicatore sostitutivo, con ripartizione dei dati in base ai primi due caratteri del codice.
Valore, conversione in euro e calcolo dei tassi di fallimento
Per la conversione in euro delle altre valute, quando disponibile, si utilizza il tasso di cambio della Banca centrale europea dell'ultimo giorno del periodo di segnalazione. Il valore aggregato delle istruzioni internalizzate si calcola in modo diverso a seconda della natura dell'operazione:
- per le istruzioni contro pagamento, si considera l'importo della gamba contante;
- per le istruzioni senza pagamento, si considera il valore di mercato dei titoli o, se non disponibile, il valore nominale.
Per il valore di mercato sono fissati criteri specifici: per gli strumenti ammessi alla negoziazione in una sede dell'Unione, si utilizza il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità; per gli altri strumenti ammessi alla negoziazione, il prezzo di chiusura della sede dell'Unione con il maggiore volume di scambi; per gli strumenti non rientranti in tali categorie, un prezzo calcolato secondo una metodologia predeterminata approvata dall'autorità competente e basata su dati di mercato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 10 marzo 2019. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni di riferimento
Vengono definite l'"istruzione di regolamento internalizzato" come l'istruzione di un cliente regolata nelle scritture dell'internalizzatore senza passare per un sistema di regolamento titoli, e l'"istruzione di regolamento internalizzato non andata a buon fine" come il mancato o parziale regolamento alla data concordata per mancanza di titoli o contante, indipendentemente dalla causa.
Contenuto della segnalazione
La segnalazione deve includere dati identificativi e temporali dell'internalizzatore di regolamento, il periodo di riferimento, i recapiti, e soprattutto volumi e valori aggregati in euro delle istruzioni regolate, suddivisi per classe di attività, tipo di operazione, tipo di cliente, trasferimenti di contante e CSD di riferimento. Devono essere inclusi anche i dati sulle istruzioni non andate a buon fine e i relativi tassi di fallimento.
Ripartizione per strumenti finanziari e operazioni
Le informazioni devono essere disaggregate per categorie di strumenti finanziari elencate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), tra cui valori mobiliari, debito sovrano, fondi indicizzati quotati, quote di OIC diversi dagli ETF, strumenti del mercato monetario, quote di emissioni e altri strumenti finanziari. Deve inoltre essere fornita la ripartizione per tipologie di operazioni su titoli, quali acquisto/vendita, gestione delle garanzie, prestito titoli, pronti contro termine e altre operazioni.
Ripartizione per clienti e CSD
I dati vanno distinti per clienti professionali e al dettaglio e per ciascun CSD che fornisce i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti. Se l'informazione sul CSD non è disponibile, occorre usare il codice ISIN dei titoli, separando i dati in base ai primi due caratteri del codice.
Calcolo del valore e conversione valutaria
Per la conversione in euro delle altre valute si usa, ove disponibile, il tasso di cambio BCE dell'ultimo giorno del periodo di segnalazione. Il valore aggregato delle istruzioni contro pagamento corrisponde all'importo della gamba contante; per le istruzioni senza pagamento si usa il valore di mercato dei titoli o, in mancanza, il valore nominale. Sono inoltre previste regole specifiche per la determinazione del valore di mercato in base alla quotazione su sedi di negoziazione o, in mancanza, mediante una metodologia predeterminata approvata dall'autorità competente.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 10 marzo 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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