Cassazione Penale, Sentenza n. 18311/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto pene detentive e multe e, congiuntamente, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Le censure principali erano: (a) violazione dell'art.86 T.U. stupefacenti per omissione della verifica, nella sentenza di patteggiamento, dei presupposti e della pericolosità sociale concreta dei singoli stranieri ai fini dell'espulsione; (b) per alcuni (Metani, Bundo, Sadik) la mancata applicazione dell'art.129 cod.proc.pen. (pronuncia di assoluzione); (c) per altri la eccessività/non proporzionalità della pena concordata. I ricorsi denunciavano poi vizi di motivazione e violazioni di legge ai sensi dell'art.606 c.p.p. e gli aspetti rimessi in ordine alla limitazione degli impugnativi previsti dall'art.448 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla mancata applicazione dell'art.129 c.p.p. (per difetto di specificità) e le doglianze sull'eccessività della pena nei termini dedotti (inammissibili per i limiti posti dall'art.448, comma 2-bis, c.p.p. in caso di patteggiamento). Ha invece accolto il profilo comune relativo alla violazione dell'art.86 T.U. stupefacenti, ritenendo che nella sentenza di patteggiamento mancasse una valutazione motivata, individualizzata e concreta della pericolosità sociale dei singoli stranieri, richiesta alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.58/1995. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte relativa alla misura di sicurezza dell'espulsione e ha rinviato gli atti al Tribunale di Ancona per un nuovo giudizio limitato a quell'accertamento; ha dichiarato inammissibili, nel resto, i ricorsi proposti dagli imputati.
Norme richiamate
art.86 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato
La norma prevede l'espulsione dello straniero condannato per specifici reati, ma, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'espulsione non può essere automatica: il giudice deve accertare e motivare la pericolosità sociale concreta del singolo prima di ordinare l'espulsione.
Sentenza Corte Costituzionale n.58/1995
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che imponeva l'ordine di espulsione senza valutazione concreta della pericolosità sociale, imponendo dunque un obbligo motivazionale e di accertamento individuale.
art.129 cod.proc.pen.
Regola la pronuncia di proscioglimento quando sussistono cause ostative alla punibilità. In cassazione, la deduzione di mancata applicazione dell'art.129 richiede specifica indicazione degli elementi concreti che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione; mere deduzioni generiche sono inammissibili.
art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Limita i motivi di impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento: le doglianze sulla determinazione della pena concordata tra le parti sono tipicamente non proponibili con il ricorso per cassazione salvo i casi espressamente previsti.
art.606 cod.proc.pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione verso le sentenze penali. La Corte qui lo ha richiamato per valutare la legittimità delle censure di mancata motivazione e violazione di legge, ammettendo il ricorso in relazione alla mancanza di valutazione individuale della pericolosità ai fini dell'espulsione.
art.444 ss. cod.proc.pen. (patteggiamento)
Disciplina l'accordo tra parti per l'applicazione della pena (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza è sindacabile in Cassazione nei limiti e con i criteri previsti dalla giurisprudenza, in particolare se manca motivazione sull'accertamento richiesto dalla legge e dalla Corte Costituzionale.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento che preveda l'espulsione dello straniero ex art.86 T.U. stupefacenti, il giudice è obbligato a valutare e motivare, in modo individualizzato, la pericolosità sociale concreta del condannato; la mancata valutazione comporta annullamento della parte relativa all'espulsione.
- Le doglianze in cassazione sulla mancata applicazione dell'art.129 c.p.p. devono indicare elementi concreti e specifici che avrebbero dovuto portare all'assoluzione; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Le contestazioni di eccessività della pena concordata con il patteggiamento sono spesso inammissibili in Cassazione per i limiti posti dall'art.448, comma 2-bis; tali questioni devono essere tempestivamente e specificamente sollevate nei gradi precedenti.
- La sindacabilità delle misure di sicurezza applicate con il patteggiamento non è esclusa: se la decisione manca della motivazione richiesta dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale, è possibile ottenere l'annullamento limitato alla misura e il rinvio per nuovo esame.
- Nei ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento è essenziale formulare censure specifiche e concrete, richiamando fatti e prove puntuali; il richiamo generico agli atti del P.M. non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
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