Cassazione Penale, Sentenza n. 6604/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova del 12/01/2021 che aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo Pagliari responsabile, ai soli effetti civili, di alcuni reati e condannandolo al risarcimento dei danni. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di Pagliari, deduce cinque motivi: (1) errata applicazione dell'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) perché la condotta attribuita al Pagliari si sarebbe limitata al sollevamento del braccio destro senza atti di violenza; (2) omissione della valutazione di riscontri oggettivi a sostegno delle dichiarazioni del pubblico ufficiale-testimone (artt. 192, comma 3 e 197-bis c.p.p.); (3) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per aver riformato l'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento testimonial senza rinnovare l'istruttoria; (4) errata configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale in assenza della prova della presenza di una pluralità di persone; (5) vizio di motivazione circa il dolo richiesto per l'oltraggio, non avendo la Corte accertato la consapevolezza della presenza di più persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che i fatti accertati non integrano il reato di resistenza ex art. 337 c.p.: la condotta si è risolta in una mancata collaborazione o in una resistenza passiva (mero sollevamento del braccio, tentativo di divincolarsi) non idonea a costituire violenza o minaccia diretta contro il pubblico ufficiale. Per tali ragioni i motivi relativi alla valutazione delle prove testimoniali e alla rinnovazione dell'istruttoria sono logicamente assorbiti. Quanto all'oltraggio ex art. 341-bis c.p., la Corte ha confermato che manca la prova della presenza della pluralità di persone estranee alla pubblica amministrazione: non è sufficiente l'ipotetica udibilità delle espressioni, occorre che l'offesa abbia raggiunto persone esterne o comunque non partecipanti alle funzioni in corso. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede una condotta di opposizione attiva, con violenza o minaccia diretta verso il pubblico ufficiale tale da ostacolare l'attività istituzionale. Mero divincolarsi o resistenza passiva non integra il reato.
art. 341-bis cod. pen.
L'oltraggio a pubblico ufficiale richiede che l'offesa avvenga alla presenza di almeno due persone non comprese tra coloro che svolgono la funzione pubblica in quel contesto; la pluralità deve essere costituita da persone estranee alla pubblica amministrazione o presenti per motivo diverso dall'ufficio.
art. 590 cod. pen.
Norma richiamata nel provvedimento di merito per la riclassificazione di alcuni fatti (reato contro la persona, per i quali esistevano valutazioni sulla natura dell'offesa). Nella fattispecie la Cassazione si è concentrata sulla corretta qualificazione giuridica delle condotte contestate.
art. 603 comma 3-bis c.p.p.
Prevede limiti e modalità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando la Corte di appello modifica la valutazione delle prove: se la decisione dipende da valutazioni testimoniali rilevanti può rendersi necessaria la rinnovazione dell'istruttoria.
art. 192 comma 3 c.p.p.
Regola la valutazione della prova testimoniale; la sentenza richiama l'esigenza di riscontri oggettivi quando la testimonianza provenga da un pubblico ufficiale o abbia rilievo centrale nella decisione.
art. 197-bis c.p.p.
Norma procedurale relativa alle dichiarazioni delle parti e dei testi, richiamata in relazione all'obbligo di valutare la attendibilità e la presenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese da pubblici ufficiali-testimoni.
artt. 582, 583, 61 n.9 cod. pen.
Norme originariamente richiamate nella contestazione iniziale (lesioni, ecc.) che la Corte d'appello aveva poi ricondotto ad altre fattispecie; citate come contesto fattuale della vicenda.
Massime di principio
- Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. è necessaria una opposizione attiva mediante violenza o minaccia diretta: atti di mera non collaborazione o divincolamento non sono sufficenti.
- L'oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. richiede la presenza dimostrata di una pluralità di persone estranee all'atto di ufficio; non è sufficiente la mera ipotetica udibilità dell'insulto.
- La Corte d'appello non può limitarsi a un diverso apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali che incida sulla decisione senza valutare se sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.); se la decisione cambia radicalmente in base a testimonianze decisive, può rendersi necessaria l'assunzione di nuova prova.
- Le dichiarazioni di pubblici ufficiali-testimoni richiedono, ove rilevanti per la condanna, riscontri oggettivi o approfondita motivazione circa la loro attendibilità; l'assenza di elementi di riscontro può portare all'assorbimento dei motivi di impugnazione.
- Il dolo specifico per l'oltraggio (consapevolezza della presenza di altre persone) deve emergere dalla motivazione: la corte deve accertare non solo le parole ma anche se l'agente era consapevole di ledere la considerazione sociale dell'ufficio alla presenza di terzi.
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