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Sentenza

Sentenza del 28/09/2017 n. 2621 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento, sostenendo principalmente l'omessa o irregolare notificazione della cartella esattoriale sottostante, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, l'assenza nell'intimazione dell'indicazione degli interessi e delle modalità di calcolo, nonché l'avvenuto pagamento delle imposte. In appello ha inoltre chiesto l'annullamento del ruolo sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, censura ritenuta nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di annullamento del ruolo perché proposta per la prima volta in appello. Ha inoltre considerato provata la notificazione della cartella mediante la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, firmato da un familiare convivente, precisando che la fotocopia può essere valutata dal giudice come prova del fatto storico della notificazione anche se contestata, salvo un disconoscimento specifico e tempestivo. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata indicazione degli interessi nell'intimazione, poiché tali elementi risultavano già dalla cartella notificata. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 9.310 euro, oltre spese generali, IVA e CAP, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame

    Nel processo tributario non possono essere introdotte per la prima volta in appello nuove eccezioni in senso stretto, comprese quelle relative a vizi di invalidità dell'atto tributario o a fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    La notificazione della cartella di pagamento rileva ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione; nel caso esaminato, la notificazione del ruolo coincide con quella della cartella.

  • Art. 2719 del codice civile

    La copia fotostatica può essere contestata quanto alla conformità all'originale, ma il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo. Inoltre, il giudice può comunque accertare la conformità attraverso altri elementi di prova o presunzioni.

  • Artt. 214 e 215 del codice di procedura civile

    Il disconoscimento della conformità della copia o dell'autenticità della sottoscrizione deve essere effettuato formalmente, in modo specifico e non equivoco, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Quando l'impugnazione è respinta integralmente, è dichiarato l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

  • D.M. n. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per liquidare le spese e competenze del giudizio in favore dell'agente della riscossione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, le eccezioni e i vizi dell'atto devono essere dedotti già nel ricorso introduttivo; introdurli per la prima volta in appello comporta normalmente l'inammissibilità per divieto di nuove eccezioni.
  • Quando il contribuente contesta la mancata notificazione della cartella e ne viene a conoscenza tramite un'intimazione di pagamento, il giudice può esaminare direttamente la validità della notificazione della cartella, anche al di là della qualificazione formale dell'azione.
  • La prova della notificazione può essere fornita anche mediante copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, soprattutto quando il documento è utilizzato per dimostrare il fatto storico della consegna e non come negozio giuridico.
  • Una contestazione generica della fotocopia non è sufficiente: il disconoscimento deve essere specifico, formale e tempestivo; comunque il giudice può valutare altri elementi per ritenere provata la notificazione.
  • Se la cartella contiene già l'indicazione della misura e delle modalità di calcolo degli interessi, l'intimazione di pagamento non deve necessariamente ripetere integralmente tali informazioni.
  • La parte che perde l'appello può essere condannata sia alle spese legali della controparte sia al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

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