Sentenza n. 10118/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento -del Decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 6.7.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, intitolato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Allegati A, B, C e D al predetto Decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2022, che ne costituiscono parte integrante; - del Decreto del Ministero della salute datato 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251, del 26 ottobre 2022, intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su proposta del Ministero della Salute, in attuazione dell'art. 9-ter, D.L 19.6.2015, n. 78, convertivo con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125; - del Decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale n. 172, del 13.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” della Regione Veneto e i rispettivi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di certificazione, ripartizione e richiesta del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, i relativi allegati, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e il decreto della Regione Veneto del 13 dicembre 2022, con cui era stata attuata la ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto che la società ricorrente aveva versato alla Regione la quota ridotta del debito prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e che la Regione Veneto aveva attestato l'intervenuto pagamento mediante apposito decreto direttoriale. Poiché l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, per legge, la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, anch'esse in applicazione della disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e comporta la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce che il pagamento di una quota ridotta dell'importo richiesto estingue integralmente l'obbligazione amministrativa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il versamento effettuato dall'obbligato determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto i provvedimenti di ripiano cui la disposizione si riferisce.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'adempimento sopravvenuto è documentalmente attestato sia dalla parte privata sia dall'amministrazione destinataria del pagamento, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'impugnazione.
- Quando la disciplina legislativa che estingue l'obbligazione sopravvenuta prevede espressamente la compensazione delle spese, il giudice deve regolare le spese conformemente a tale previsione.
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