Sentenza n. 703/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento prot. 22/2025 CAT.A. 12/IMM/SEZ. IV- L.P. emesso dal Questore di Agrigento in data 03.11.2025 con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato il 25 gennaio 2023 domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale ma ritenuta meritevole del rilascio di un permesso per protezione speciale, ha ottenuto tale permesso il 5 marzo 2024 e ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo che la legge n. 50/2023 avesse abrogato la possibilità di conversione. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, sostenendo che la disciplina transitoria salvaguardasse le istanze di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione, anche se il permesso per protezione speciale fosse stato rilasciato successivamente. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del principio di buona amministrazione e ragionevolezza ex art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, poiché l'interpretazione seguita dall'amministrazione avrebbe determinato una disparità di trattamento fondata sui tempi di lavorazione delle pratiche.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il TAR ha interpretato il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, nel senso che lo sbarramento temporale rilevante è costituito dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a essa sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, e non dalla data di rilascio di quest'ultimo titolo. Poiché la domanda era stata presentata il 25 gennaio 2023, anteriormente al 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della l. n. 50/2023, essa rientrava nella disciplina previgente e risultava ammissibile alla conversione. Il provvedimento della Questura è stato quindi annullato, con effetto conformativo consistente nell'obbligo di esaminare la domanda di conversione alla luce degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Le spese sono state compensate in ragione della poca chiarezza normativa. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Disciplina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito dell'esame della domanda di protezione internazionale.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
Prevedeva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; tale previsione è stata abrogata dalla normativa sopravvenuta, fatta salva la disciplina transitoria.
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Ha abrogato la disposizione che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale, nell'ambito della nuova disciplina applicabile dal 6 maggio 2023.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disciplina transitoria salvaguarda, ai fini della convertibilità del titolo, le domande di protezione internazionale presentate anteriormente all'entrata in vigore dell'abrogazione, quando sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza dedotti dal ricorrente.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini dell'iscrizione del difensore nell'elenco necessario per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del permesso rilasciato per protezione speciale, secondo la disciplina transitoria conseguente all'abrogazione dell'istituto, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a tale domanda sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, e non la data di rilascio di quest'ultimo permesso.
- Sono convertibili i titoli di protezione speciale collegati a domande di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023, ossia anteriormente all'entrata in vigore, il 6 maggio 2023, della legge n. 50/2023, anche qualora il permesso per protezione speciale sia stato rilasciato dopo tale data.
- La Questura, quando la domanda rientra nella disciplina transitoria, non può dichiararla inammissibile sulla sola base dell'avvenuta abrogazione della conversione, ma deve esaminarla nel merito verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
- L'annullamento del diniego di ammissibilità fondato sull'erronea individuazione dello sbarramento temporale comporta l'obbligo conformativo dell'amministrazione di riesaminare la domanda di conversione secondo la disciplina applicabile.
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