Cassazione Civile, Ordinanza n. 11110/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dall'1.11.2013, sostenendo di aver maturato il diritto in base all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, in ragione del sopravvenuto riconoscimento di un'invalidità non inferiore all'80%. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile anche a tale ipotesi il regime delle cd. finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo che la finestra annuale si applicasse agli invalidi che accedono alla pensione anticipata e riconoscendo la decorrenza immediata del trattamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che la disciplina delle finestre mobili ha portata generale e si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che beneficiano dell'accesso anticipato alla pensione, non essendo prevista per costoro alcuna deroga espressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza applicare il periodo di 12 mesi della finestra mobile. Ha quindi rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
prevede la pensione di vecchiaia anticipata per soggetti con invalidità non inferiore all'80%.
art. 12 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella l. 30 luglio 2010 n. 122
introduce il regime delle cd. finestre mobili, con slittamento di un anno dell'accesso alla pensione, da applicarsi in modo generale anche ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata, salvo espressa deroga.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Il regime delle cd. finestre mobili introdotto per l'accesso alla pensione ha portata generale quando il testo normativo individua in modo ampio l'ambito soggettivo di applicazione, includendo anche i casi diversi dalla pensione di vecchiaia ordinaria.
- In materia previdenziale, l'accesso anticipato alla pensione riconosciuto a categorie protette o a soggetti invalidi non esclude, di per sé, l'applicazione di discipline generali sopravvenute sul differimento della decorrenza, se la legge non prevede una deroga espressa.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già interpretato in modo univoco la disposizione applicabile, la Corte di cassazione deve assicurarvi continuità salvo validi elementi per discostarsene.
- Se la decisione di merito omette di applicare una disciplina generale sulla decorrenza del trattamento pensionistico, la sentenza va cassata con rinvio per il nuovo esame conforme al principio di diritto.
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