Ordinanza n. 2866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo ai provvedimenti concernenti i locali di una veranda adibita a sala ristorante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, invocando la necessità di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito dell'appello. La controversia riguarda una veranda chiusa in cemento armato, adibita a sala ristorante, la cui realizzazione sarebbe stata ritenuta dall'amministrazione abusiva. Il titolo abilitativo originario del 1972 e il nulla osta della Soprintendenza del 26 aprile 1972 avrebbero consentito soltanto il rifacimento di una tettoia aperta, con prescrizioni relative alla struttura, all'altezza e al diniego della realizzazione di un terrazzo. Gli appellanti contestano quindi, in sostanza, la qualificazione dell'opera e la reiezione delle censure proposte contro i provvedimenti amministrativi impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. In sede sommaria ha ritenuto che la sentenza appellata apparisse congruamente motivata e coerente con l'istruttoria, dalla quale risultava che il titolo del 1972 non autorizzava una veranda chiusa in cemento armato. La realizzazione di un volume chiuso destinato a sala ristorante appariva pertanto configurabile come nuova costruzione abusiva, eseguita in totale difformità dal titolo e priva di permesso di costruire. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità cautelare di preservare integralmente la situazione, rilevando che i provvedimenti di primo grado riguardavano soltanto i locali della veranda e che per gli altri locali restava possibile proseguire l'attività di ristorazione. Ogni questione è stata comunque lasciata impregiudicata per la decisione di merito dell'appello. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare; sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione.
d.P.R. 380/2001
Il riferimento alla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una nuova costruzione abusiva è utilizzato per qualificare sommariamente l'intervento edilizio contestato.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando la motivazione della sentenza appare congrua e l'istruttoria evidenzia, con valutazione sommaria, la non assentibilità dell'intervento edilizio contestato.
- La realizzazione di un volume chiuso in cemento armato destinato a sala ristorante, quando il titolo originario consentiva soltanto il rifacimento di una tettoia aperta e imponeva prescrizioni incompatibili con tale trasformazione, può essere qualificata in sede cautelare come nuova costruzione eseguita in totale difformità e priva di permesso di costruire.
- La necessità di mantenere integra la situazione di fatto non giustifica la sospensione cautelare quando gli effetti dei provvedimenti impugnati riguardano soltanto una parte dei locali e l'attività economica può proseguire nei restanti spazi.
- La valutazione compiuta in sede cautelare sull'abusività dell'intervento non pregiudica l'esame delle questioni controverse nella fase di merito dell'appello.
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