Cassazione Civile, Ordinanza n. 14737/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente culturale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un privato che, proprietario di una scultura in bronzo denominata "Natura 59-60 n. 5" e conosciuta come "scultura Boga", chiedeva l'accertamento che l'opera fosse stata realizzata in vita da Lucio Fontana, con conseguente condanna della fondazione detentrice dell'archivio delle opere originali a rilasciare dichiarazione di autenticità, a inserirla nell'archivio dell'autore e a risarcire il danno asseritamente derivato dalla contestazione dell'autenticità. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo non dimostrata la paternità dell'opera in capo al maestro. La Cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso principale e ritenuto assorbito l'incidentale. Con il ricorso per revocazione il ricorrente ha denunciato errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo: 1) che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente affermato l'inesistenza di firme di comparazione, nonostante la relazione del CTU ammettesse l'esistenza di fusioni con firma autentica dell'artista; avrebbe inoltre omesso di considerare l'art. 8 l.d.a. e l'effetto di inversione dell'onere probatorio, nonché gli artt. 2697 e 2728 c.c. in relazione alla mancata ammissione di una consulenza grafologica; 2) che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto condiviso il metodo peritale di confronto con opere postume, mentre il consulente di parte aveva espresso dissenso, come da comunicazione indirizzata al CTU. La Fondazione ha resistito, chiedendo il rigetto e la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per errori di fatto percettivi relativi ad atti interni del giudizio di legittimità, quando la Corte non abbia deciso su uno o più motivi; non può invece essere utilizzato per censurare la valutazione del materiale istruttorio o per ottenere un nuovo esame del merito. Nel caso concreto, i motivi di revocazione miravano in sostanza a contestare la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica e la qualificazione giuridica dell'onere della prova, cioè profili già esaminati o comunque attinenti al merito. Inoltre, l'ordinanza precedente si fondava su rationes autonome ulteriori, in particolare sull'inammissibilità della richiesta di rivalutazione del merito, non attinte da specifica censura; pertanto mancava il requisito della decisività dell'asserito errore revocatorio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, escludendo invece la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi di errore di fatto percettivo; non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva decisiva e immediatamente rilevabile dagli atti, non in un errore di giudizio
art. 8 l. n. 633/1941
la Corte ne ha richiamato la dedotta applicabilità, ma ha ritenuto che la censura miri a contestare la valutazione di merito sull'autenticità della firma e sull'onere della prova, non un errore revocatorio
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto la questione non suscettibile di revocazione perché attinente al merito e già scrutinata
art. 2728 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che la sua dedotta erronea applicazione integri errore di fatto revocatorio
art. 360, n. 5 c.p.c.
il dissenso del consulente di parte non costituisce un fatto storico omesso, ma una valutazione, quindi non è censurabile nei termini dedotti
art. 96 c.p.c.
la Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando mala fede o colpa grave nella resistenza della parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato anche per il requisito della decisività dell'errore revocatorio
art. 2697 c.c.
richiamato anche in relazione alla mancata ammissione della consulenza grafologica
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando vi sia una svista percettiva su un atto interno del giudizio di legittimità che abbia impedito di decidere su uno o più motivi di ricorso.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore percettivo, miri in realtà a contestare la valutazione delle prove, la lettura della consulenza tecnica o l'interpretazione giuridica dei motivi di ricorso.
- La revocazione richiede decisività: se l'ordinanza o la sentenza impugnata si fonda anche su autonome rationes decidendi non colpite dalla censura, il rimedio è inammissibile.
- Il dissenso del consulente di parte sulle modalità dell'indagine peritale è una valutazione difensiva e non un fatto storico omesso ai fini del vizio di revocazione o del vizio di motivazione.
- In materia di autenticità di un'opera attribuita a un artista, le questioni sulla ripartizione dell'onere della prova e sull'idoneità degli elementi tecnici prodotti appartengono al merito e non possono essere riesaminate in sede di revocazione della decisione di legittimità.
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