Sentenza n. 59/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del decreto del 15 ottobre 2021 in forza del quale la Questura di Agrigento ha disposto “la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, disposta sulla base di due segnalazioni: una relativa a una lite nei pressi di un esercizio pubblico e una relativa a dissidi in ambito familiare. Ha dedotto che le condotte fossero inidonee a porre in dubbio la sua affidabilità nell’uso delle armi, il difetto di motivazione del provvedimento e la violazione dell’art. 18 della l. n. 689/1981 per mancata audizione, nonostante la richiesta. Ha inoltre evidenziato, quanto agli episodi, il carattere eventualmente solo verbale del proprio intervento, la finalità difensiva nei confronti di un familiare e l’assenza di querela per il dissidio familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 18 della l. n. 689/1981, poiché la revoca della licenza di porto d’armi non ha natura sanzionatoria, bensì cautelare e preventiva. In ogni caso, il ricorrente aveva potuto presentare osservazioni nel procedimento, delle quali il provvedimento dava atto. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione: seppure sinteticamente, il decreto indicava due episodi specifici idonei a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il giudice ha ribadito che il porto d’armi costituisce una facoltà eccezionale rispetto al generale divieto di possesso e uso delle armi e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare preventivamente il rischio di abuso. Ai fini della revoca non sono necessari né un accertato abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale o la rilevanza penale dei fatti: possono essere valorizzati anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la valutazione sia non irrazionale e adeguatamente motivata. La mancata querela, il carattere eventualmente verbale dell’intervento e la sua asserita finalità difensiva non escludevano l’idoneità degli episodi a porre in dubbio l’affidabilità. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18 l. n. 689/1981
Non si applica alla revoca della licenza di porto d’armi, perché tale misura ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria.
art. 699 c.p.
Richiamato quale espressione del generale divieto rispetto al quale il porto d’armi costituisce una facoltà accordata in deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
Richiamato quale fondamento del generale divieto di possesso e uso delle armi, rispetto al quale il porto d’armi rappresenta un quid pluris eccezionalmente accordato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca della licenza di porto d’armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; pertanto, non trova applicazione il procedimento previsto dall’art. 18 della l. n. 689/1981 per le sanzioni amministrative pecuniarie.
- Il rilascio e il mantenimento del porto d’armi presuppongono un giudizio prognostico di piena affidabilità del titolare, poiché il possesso e l’uso delle armi costituiscono una facoltà eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione e porto.
- Ai fini della revoca del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, anche fatti privi di rilievo penale, semplici segnalazioni o episodi non sfociati in querela, senza necessità di dimostrare un effettivo abuso dell’arma o la pericolosità sociale del titolare.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini della revoca del porto d’armi è legittimo quando individua episodi concreti e la valutazione del rischio di abuso non è irrazionale ed è adeguatamente motivata, anche mediante una motivazione sintetica.
- La partecipazione procedimentale del titolare, assicurata dalla possibilità di presentare osservazioni, esclude la necessità di una specifica audizione orale quando il procedimento di revoca non ha natura sanzionatoria.
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