Sentenza n. 5360/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 395/2022, RG n. 380/2021, resa in data 26 gennaio 2022 dal Tribunale di Napoli e pubblicata in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli n. 395/2022, passata in giudicato, relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con rapporti a termine e al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 395/2022 del 26 gennaio 2022, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia aveva riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, l’integrale anzianità di servizio di 9 anni, 6 mesi e 14 giorni maturata durante rapporti di lavoro a termine e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 2.524,25 per differenze retributive, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ciascun incremento al saldo. Il ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione, documentando il passaggio in giudicato; ha chiesto l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento dedotto e documentato non era stato contestato dall’Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, il quale, su richiesta del ricorrente e dopo la scadenza del termine, dovrà provvedere nei successivi 60 giorni, anche adottando le eventuali modifiche di bilancio; il compenso commissariale, pari a € 500,00, è posto a carico del Ministero. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme giudizialmente liquidate, le spese successive funzionali all’introduzione del giudizio (pubblicazione, esame e notifica del titolo e atti accessori), mentre non sono riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive; restano escluse dalla liquidazione omnicomprensiva le eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e versate. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del sopra richiamato dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, per l’ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il giudicato non sia stato eseguito, una volta scaduto il termine previsto per l’adempimento dell’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il decorso dei 120 giorni concessi per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali consente di esperire il giudizio di ottemperanza in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione non abbia eseguito il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all’Amministrazione dopo la scadenza infruttuosa di quel termine.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute, oltre agli interessi sulle somme liquidate dal titolo, le spese successive funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione e gli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive scelte dal creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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