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Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale del -OMISSIS-, con cui il responsabile di settore - Ufficio Urbanistica del Comune di Taurisano ha intimato al ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria di € 8.000,00 a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione delle opere edilizie su terreni sito nel territorio comunale alla Strada Comunale cd -OMISSIS-, riportata in catasto al fgl n.8 p.lle nn.-OMISSIS-, ivi meglio descritte; - nonché della nota del 28/02/2025 di protocollo ignoto (allegata all’ordinanza -OMISSIS-), con la quale il verbalizzante, quale Comandante de Corpo di Polizia locale di Taurisano, ha comunicato in esito al sopralluogo del 19/02/2025 l’inottemperanza del ricorrente all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di irrogazione della sanzione pecuniaria di 8.000 euro per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, nonché comunicazione della Polizia Locale relativa al sopralluogo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del corretto procedimento, l'illegittimità derivata e l'eccesso di potere, sostenendo che la sanzione avrebbe richiesto la preventiva redazione e allegazione di uno specifico verbale di accertamento dell'inottemperanza, non potendo a tal fine valere la mera comunicazione interna della Polizia Locale relativa al sopralluogo. Con il secondo motivo ha contestato la quantificazione della sanzione, deducendo la violazione dell'art. 31, commi 4-bis e 4-ter, d.P.R. 380/2001, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché difetto di istruttoria e motivazione, assumendo che l'assenza di un verbale impedisse di verificare la consistenza degli abusi e la correttezza del calcolo. Le note d'udienza depositate dal ricorrente sono state ritenute inutilizzabili: in parte perché tardive e, in parte, perché introducevano una nuova censura relativa al sequestro penale dell'immobile, non proposta con il ricorso nelle forme processuali previste.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 richiede che l'inottemperanza sia constatata, ma non prescrive necessariamente la redazione o l'allegazione di uno specifico verbale di sopralluogo. Nel caso concreto, la comunicazione della Polizia Locale, attestante il sopralluogo e la permanenza delle opere abusive, corredata da dettagliata documentazione fotografica, è stata considerata atto istruttorio idoneo a comprovare l'inottemperanza. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di sanzione vincolata e non essendo stata contestata nel merito la permanenza delle opere. È stato respinto anche il secondo motivo: l'ordinanza individuava le opere abusive, ne indicava l'estensione, dava atto della loro permanenza sulla base della documentazione fotografica, richiamava la delibera comunale n. 16/2018, indicava le categorie di opere e la relativa sanzione, rendendo verificabile la quantificazione e sufficientemente motivato il provvedimento. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    constatata l'inottemperanza

    La norma non impone necessariamente l'allegazione di uno specifico verbale di sopralluogo; è sufficiente che l'amministrazione abbia constatato l'inottemperanza con atti istruttori idonei, quali una comunicazione della Polizia Locale corredata da documentazione fotografica.

  • art. 31, comma 4-ter, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione della sanzione, senza una distinta interpretazione sviluppata dal giudice.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; il giudice ha ritenuto ragionevole la sanzione perché commisurata alle opere abusive secondo criteri predeterminati.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento sanzionatorio è stato ritenuto sufficientemente motivato perché indicava opere, estensione, permanenza, categoria di riferimento e criterio di calcolo.

  • art. 73 c.p.a.

    Le note d'udienza contenenti una memoria difensiva sono state ritenute inutilizzabili perché depositate in violazione dei termini processuali.

  • artt. 29, 40 e 41 c.p.a.

    La nuova censura relativa al sequestro penale avrebbe dovuto essere proposta mediante ricorso o motivi aggiunti nelle forme e nei termini previsti, non attraverso mere note d'udienza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione, l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non richiede necessariamente la redazione o l'allegazione di uno specifico verbale di sopralluogo: è sufficiente una constatazione dell'inottemperanza risultante da atti istruttori idonei e attendibili, anche interni all'amministrazione, se corredati da elementi oggettivi quali documentazione fotografica.
  • La sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura vincolata; pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando il destinatario non contesti nel merito la permanenza delle opere abusive e l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • La motivazione della quantificazione della sanzione per inottemperanza è sufficiente quando il provvedimento individua le opere abusive, ne indica consistenza ed estensione, dà conto della loro permanenza, richiama i criteri predeterminati applicabili e specifica la categoria sanzionatoria e l'importo conseguente.
  • Una nuova ragione di illegittimità dell'atto impugnato non può essere introdotta per la prima volta con note d'udienza, dovendo essere dedotta nelle forme e nei termini propri del ricorso o dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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