Cassazione Civile, Ordinanza n. 09159/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, fondato sulle presunzioni desumibili dai movimenti bancari ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione somme corrispondenti ad alcuni versamenti/prelievi rinvenuti sui conti del contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, ritenendo giustificati movimenti per euro 222.046,92; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e, con il secondo motivo, violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2696 c.c. In sostanza, l'Ufficio lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto giustificate le movimentazioni bancarie con valutazioni generiche, senza effettuare la necessaria verifica analitica della prova offerta dal contribuente per ciascuna singola operazione e ponendo indebitamente sull'Amministrazione un onere istruttorio integrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, entrambi i motivi del ricorso. Ha ribadito che, negli accertamenti bancari, la presunzione legale relativa opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti e, quanto ai prelevamenti, nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa, mentre il contribuente può vincere la presunzione solo con prova analitica e specifica dell'estraneità di ciascuna movimentazione a fatti imponibili. Nel caso concreto la CTR non aveva svolto una verifica rigorosa e individualizzata delle singole movimentazioni, limitandosi a richiamare in modo generico documentazione, consulenza tecnica di parte, dichiarazioni di terzi e presunti riscontri della decisione di primo grado, senza dar conto del contenuto di tali elementi né della loro idoneità rispetto a ogni singolo versamento. La Corte ha inoltre censurato l'affermazione della CTR secondo cui spettasse all'Ufficio un'ulteriore attività di indagine per colmare le lacune probatorie del contribuente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La presunzione legale relativa derivante dai conti bancari si estende, quanto ai versamenti, a tutti i contribuenti; quanto ai prelevamenti, dopo Corte cost. n. 228/2014, opera solo per i titolari di reddito d'impresa. Il contribuente può superarla solo con prova specifica e analitica della non imponibilità delle singole operazioni.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per contestare l'impostazione probatoria seguita dal giudice di merito nel processo tributario.
art. 2696 c.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dalla CTR; dal testo emerge che la Corte ribadisce l'onere probatorio gravante sul contribuente negli accertamenti bancari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per affermare che la presunzione sui conti bancari, prevista dall'art. 32, si estende anche all'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di accertamenti bancari e di onere del contribuente di superare la presunzione mediante prova analitica delle singole operazioni.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari la prova contraria del contribuente deve essere specifica, analitica e riferita a ciascuna singola movimentazione, non potendo bastare giustificazioni generiche o cumulative.
- Il giudice di merito, quando il contribuente deduce l'estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili, deve verificare rigorosamente la prova offerta in relazione a ogni operazione e darne conto in motivazione.
- La presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 vale per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, mentre per i prelevamenti rileva solo per i titolari di reddito d'impresa, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata successiva a Corte cost. n. 228/2014.
- Non è corretto addossare all'Amministrazione finanziaria un onere di indagine sostitutivo o integrativo rispetto alle lacune probatorie del contribuente, poiché la prova liberatoria grava su quest'ultimo.
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