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Sentenza

Sentenza n. 4792/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202502519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili, oltre agli atti presupposti e ai criteri comunali e dell’ASL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che ha archiviato con esito negativo l’istanza di assegnazione di un posto H personalizzato in favore della minore, ritenendo non sussistenti le particolari condizioni di invalidità richieste. Hanno dedotto: violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990, dell’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto comunicare il parere negativo della Commissione ASL, formulare il preavviso di rigetto e consentire la presentazione di osservazioni; violazione dell’obbligo di motivazione e dell’Intesa tra Comune e ASL, poiché il Comune avrebbe recepito senza autonoma valutazione il parere tecnico negativo; incompetenza del dirigente comunale, ritenendo che la decisione spettasse al Sindaco; violazione delle norme a tutela delle persone con disabilità e difetto di istruttoria, perché il diniego non avrebbe adeguatamente considerato le patologie della minore, già beneficiaria di provvidenze e dello stato di handicap ai sensi della l. 104/1992; illegittimità dei criteri a punteggio stabiliti dal Comune e dall’ASL, ritenuti irragionevoli e potenzialmente discriminatori. La Commissione ASL aveva attribuito alla minore un punteggio di 35 secondo l’indice Barthel-mobilità, mentre il beneficio era previsto per punteggi compresi tra 0 e 25.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 subordini l’assegnazione dello stallo personalizzato alla compresenza di tre condizioni: particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico e assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile. Nel caso concreto, la condizione ostativa era costituita dal mancato raggiungimento della soglia prevista dai criteri applicati, poiché la Commissione ASL aveva attribuito alla minore il punteggio di 35. La verificazione disposta dal Collegio ha confermato sia il punteggio sia l’assenza delle particolari condizioni di invalidità rilevanti ai fini dello stallo personalizzato, qualificando la situazione come difficoltà deambulatoria di prima classe, con autonomia nella deambulazione. Il TAR ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che la valutazione negativa della Commissione era stata comunicata prima del provvedimento comunale e che gli interessati avrebbero potuto presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti. Ha inoltre affermato che, trattandosi di parere tecnico specialistico obbligatorio ma non vincolante, il Comune che intenda aderirvi può motivare il diniego mediante richiamo al parere; una motivazione esplicita e più articolata è necessaria soprattutto quando l’amministrazione intenda discostarsene. È stata esclusa anche la necessità di rivalutare la posizione sulla base del riconoscimento dell’invalidità ai sensi della l. 104/1992, poiché i benefici previsti da tale legge e il contrassegno per la circolazione e la sosta riguardano presupposti diversi rispetto allo stallo personalizzato, il quale richiede una specifica incidenza della patologia sulla funzione deambulatoria. Il Collegio ha ritenuto ragionevoli i criteri a punteggio, in quanto fondati su parametri oggettivi e uniformi e coerenti con la gestione di una risorsa scarsa quale lo spazio di sosta in un contesto urbano ad alta densità. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge, e le spese di verificazione sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992

    Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del ‘contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne’.

    L’assegnazione dello stallo personalizzato richiede la compresenza di particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico e assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile.

  • art. 381, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Il contrassegno per circolare e sostare in deroga costituisce un beneficio distinto dallo stallo personalizzato e non dimostra, di per sé, il possesso delle particolari condizioni richieste per quest’ultimo.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una lesione della partecipazione procedimentale, poiché la valutazione negativa della Commissione era stata comunicata prima dell’adozione del provvedimento comunale e gli interessati potevano presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha escluso che la mancata adozione di un ulteriore preavviso di rigetto determinasse l’illegittimità del provvedimento, alla luce della previa conoscenza della valutazione negativa e della possibilità di interlocuzione degli interessati.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il richiamo al parere tecnico specialistico può integrare la motivazione del diniego quando l’amministrazione vi aderisca; una motivazione esplicita e adeguata è necessaria soprattutto quando l’amministrazione intenda discostarsene.

  • art. 188, comma 1, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata nel quadro della tutela della mobilità delle persone con disabilità, senza costituire il fondamento decisivo del rigetto.

  • art. 28, comma 1, l. 104/1992

    Il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sulla disabilità non comporta automaticamente il diritto all’assegnazione di uno stallo personalizzato, soggetto a specifici criteri relativi alla deambulazione.

Massime di principio

  • L’assegnazione gratuita di uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 presuppone congiuntamente particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico e assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile.
  • Il riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap ai sensi della l. 104/1992 e il possesso del contrassegno per la circolazione e la sosta in deroga non attribuiscono automaticamente il diritto allo stallo personalizzato, poiché quest’ultimo richiede una specifica incidenza della patologia sulla funzione deambulatoria secondo i criteri applicabili.
  • Quando un’amministrazione aderisce a un parere tecnico specialistico obbligatorio ma non vincolante, il richiamo al parere può costituire motivazione sufficiente del provvedimento, mentre una motivazione autonoma e più articolata è necessaria soprattutto se l’amministrazione intende discostarsene.
  • La previa comunicazione all’interessato della valutazione tecnica negativa e la possibilità concreta di presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti possono escludere, nel caso concreto, una lesione delle garanzie partecipative anche in assenza di un ulteriore preavviso di rigetto.
  • È ragionevole utilizzare criteri oggettivi e uniformi a punteggio che valutino non soltanto la gravità della patologia, ma le sue ricadute effettive sulla deambulazione, quando l’amministrazione debba distribuire una risorsa scarsa come lo spazio di sosta personalizzato.
  • La verificazione tecnica disposta dal giudice può confermare la legittimità della valutazione amministrativa quando sia svolta in contraddittorio, secondo criteri predeterminati, e le contestazioni della parte si risolvano in rivalutazioni alternative non sorrette da errori metodologici o da nuovi elementi documentali.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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