Sentenza n. 763/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza ingiunzione recata dal provvedimento prot. 7132 del 22.11.2023, per il pagamento delle somme inerenti al rapporto di uso concessorio dei beni afferenti al servizio idrico integrato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione per il pagamento del canone di concessione relativo ai beni del servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al resistente (comune concedente)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune le ha richiesto il pagamento di euro 49.933,66, corrispondenti al canone di concessione per il 2022 e, in particolare, al rimborso della rata del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il gestore avrebbe dovuto rimborsare soltanto l'importo effettivamente corrisposto annualmente dal Comune agli enti finanziatori, anche quando la riduzione derivasse da rinegoziazione o rimborso anticipato del mutuo, e non l'importo risultante dal piano di ammortamento originario. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 13 del MTI-3 ARERA, poiché il metodo tariffario consentirebbe il recupero in tariffa soltanto delle somme effettivamente versate annualmente a titolo di mutuo, nonché la violazione degli artt. 12 e 13 del MTI-3 ARERA in relazione all'art. 12 della Convenzione d'ambito, sostenendo che l'applicazione sopravvenuta del metodo tariffario avrebbe imposto l'adeguamento della concessione dei beni.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda esclusivamente la determinazione patrimoniale del canone di concessione: occorre stabilire se il canone debba essere calcolato sulla base dell'importo originario del piano di ammortamento oppure adeguarsi alle rate effettivamente pagate dal Comune a seguito di rinegoziazione o estinzione parziale del mutuo. Secondo il Collegio, non viene in rilievo l'esercizio di un potere regolatorio o discrezionale dell'amministrazione, né un provvedimento autoritativo adottato a tutela di interessi generali. Il richiamo al metodo tariffario ARERA costituisce soltanto un argomento interpretativo volto a determinare l'entità del corrispettivo. La pretesa della ricorrente ha quindi natura meramente patrimoniale e si colloca nell'ambito del rapporto paritetico tra concedente e concessionario, con contrapposizione obbligo-pretesa e posizione di diritto soggettivo. La cognizione spetta al giudice ordinario; la causa può essere riproposta davanti a tale giudice nei termini di legge ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 153 d.lgs. 152/2006
Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. […] Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi.
La controversia sull'interpretazione degli oneri economici gravanti sul gestore in relazione al rimborso dei mutui trasferiti nell'ambito della concessione integra una pretesa patrimoniale, quando non comporta l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge.
artt. 12 e 13 MTI-3 ARERA
Nel caso concreto, le disposizioni del metodo tariffario sono state invocate come criterio interpretativo della misura del canone, senza che ciò trasformasse la controversia patrimoniale in una controversia sull'esercizio di poteri regolatori o discrezionali.
art. 12 Convenzione d'ambito
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la necessità di adeguare la concessione dei beni al metodo tariffario sopravvenuto; tale questione, tuttavia, non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative a canoni, indennità e altri corrispettivi connessi a una concessione rientrano nella giurisdizione ordinaria quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e riguardino il rapporto paritetico tra amministrazione concedente e concessionario, senza esercizio di poteri autoritativi a tutela di interessi generali.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a rapporti concessori sussiste, invece, quando la lite investa direttamente un provvedimento autoritativo dell'amministrazione oppure l'esercizio di poteri discrezionali o valutativi nella determinazione del dovuto, e non una mera attività di accertamento o interpretazione dei presupposti economici del rapporto.
- Il richiamo a norme regolatorie o a un metodo tariffario non attribuisce di per sé natura pubblicistica alla controversia: quando tali norme siano invocate soltanto per stabilire l'entità di un corrispettivo contrattuale o concessorio, la pretesa conserva natura patrimoniale e la posizione fatta valere è un diritto soggettivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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