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Sentenza

Sentenza n. 1361/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova orale e graduatoria di un concorso pubblico per il reclutamento di personale amministrativo, nonché gli atti della commissione e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Università della Calabria per il reclutamento di personale dell’area collaboratori, a tempo indeterminato. Ha impugnato il decreto di approvazione degli atti concorsuali, l’esito della propria prova orale, l’elenco degli idonei e la graduatoria dei vincitori, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante inserimento nella graduatoria o l’adozione di misure equivalenti. Con il primo motivo ha dedotto la mancata o tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale e del colloquio attitudinale, lamentando inoltre che i subcriteri non indicassero il peso dei singoli elementi e consentissero l’attribuzione di un voto unitario. Con il secondo motivo ha censurato le modalità di sorteggio delle domande orali, sostenendo che le buste non fossero collocate in un’urna chiusa e sigillata e che l’allontanamento dei candidati e degli astanti dall’aula compromettesse trasparenza e imparzialità. Con il terzo motivo ha contestato la composizione della commissione, ritenendo inadeguata la competenza di una commissaria laureata in fisica rispetto alle materie del concorso e insufficiente l’esperienza professionale dell’esperta incaricata della valutazione comportamentale e motivazionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei, poiché la domanda era comunque destinata al rigetto. Ha esaminato anzitutto la censura relativa alla composizione della commissione, affermando che il requisito della comprovata esperienza previsto dall’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001 non impone ai commissari di essere titolari dello specifico insegnamento o materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati. Ha quindi ritenuto adeguato il profilo della commissaria, dipendente universitaria e responsabile del settore selezione e contratti, nonché coerente con il compito assegnato il profilo dell’esperta in psicologia del lavoro, orientamento e reclutamento. Quanto ai criteri di valutazione, ha interpretato l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 nel senso che la loro determinazione può intervenire anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della concreta valutazione, così da escludere il rischio di criteri predisposti per favorire o sfavorire specifici concorrenti. Nel caso concreto, i criteri erano stati individuati già nella prima seduta della commissione del 27 maggio 2024, mediante indicazione degli elementi di valutazione del colloquio tecnico-specialistico e delle aree di competenza trasversale del colloquio comportamentale e motivazionale, con richiamo al relativo framework. Il giudice ha inoltre escluso che fosse necessario attribuire un peso numerico distinto a ciascun criterio, ritenendo sufficiente l’attribuzione di un voto unitario. Infine, ha respinto la censura sulle modalità di selezione delle domande orali, rilevando che il sorteggio era stato effettuato poiché ciascun candidato aveva potuto scegliere una delle buste chiuse poste davanti a sé; in assenza di prova di condotte fraudolente, la legge non richiedeva ulteriori cautele, come l’utilizzo di un’urna sigillata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Il requisito della comprovata esperienza dei commissari non richiede la titolarità dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza specifica e idonea a valutare i candidati.

  • art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove

    I criteri di valutazione devono essere determinati e verbalizzati prima della concreta valutazione delle prove; possono essere individuati anche dopo lo svolgimento materiale della prova, purché non sia ancora iniziata la valutazione dei candidati e non possa sorgere il sospetto di criteri costruiti per favorire o sfavorire specifici concorrenti. Non è necessario, in assenza di una previsione normativa, attribuire un peso numerico autonomo a ciascun criterio.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta unitamente alla domanda di annullamento, ma è stata respinta in conseguenza del rigetto delle censure rivolte contro gli atti concorsuali.

Massime di principio

  • Il requisito della comprovata esperienza dei componenti di una commissione di concorso non impone che ciascun commissario possieda la titolarità dello specifico insegnamento o della singola materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza professionale specifica e idonea a valutare i candidati, anche in relazione alla funzione concretamente assegnata nella commissione.
  • I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali devono essere predeterminati e verbalizzati prima della loro concreta valutazione, ma la loro determinazione può legittimamente avvenire dopo lo svolgimento materiale della prova, purché non sia ancora iniziata la valutazione dei candidati e sia così escluso il rischio di elaborazioni finalizzate a favorire o sfavorire singoli concorrenti.
  • In assenza di una specifica previsione legislativa o regolamentare, la commissione di concorso non è tenuta ad attribuire un peso numerico autonomo a ciascun subcriterio di valutazione; l’attribuzione di un voto unitario può essere sufficiente a rappresentare la valutazione complessiva compiuta sulla base dei criteri previamente individuati.
  • Il requisito del sorteggio delle domande della prova orale è soddisfatto quando ciascun candidato può scegliere una domanda tra buste chiuse predisposte dalla commissione. Ulteriori modalità formali, come la collocazione delle buste in un’urna chiusa e sigillata, non sono necessarie in assenza di una specifica previsione normativa o di elementi concreti indicativi di frode o alterazione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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