CCNL Lavorazioni conto terzi a Façon (Cisal - Anpit)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 feb 2023 al 31 gen 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti di aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura, con applicazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Il CCNL riguarda anche rapporti speciali, per quanto compatibili, e richiama in via esemplificativa i settori tessile/abbigliamento/calzaturiero, pelle e cuoio, metalmeccanico, autotrasporto conto terzi, oreficeria, alimentare e altri settori operanti prevalentemente o esclusivamente in subfornitura.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende che svolgono lavorazioni o servizi conto terzi a façon in regime di subfornitura. Si applica su tutto il territorio nazionale e interessa, in via esemplificativa, i comparti:
- tessile, abbigliamento, calzaturiero;
- articoli in pelle e cuoio;
- metalmeccanico;
- autotrasporto conto terzi;
- oreficeria;
- alimentare;
- ulteriori settori individuati dalle Parti.
Validità
- Decorrenza: 01/02/2023
- Scadenza: 31/01/2026
Il testo è un CCNL del 31/01/2023, come successivamente modificato dall'accordo del 03/10/2024.
Struttura del sistema contrattuale
Il CCNL prevede:
- contrattazione nazionale;
- contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale, con possibilità di intervenire su varie materie organizzative ed economiche, inclusi premi di risultato, articolazioni dell'orario, banca ore, part-time, tempo determinato, somministrazione e altri istituti demandati.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- LAIF
- ANPIT
Organizzazioni sindacali
- CISAL
- CISAL TERZIARIO
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Il contratto prevede 13 mensilità.
| Livello | 01/02/2023 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.255,00 | 2.312,53 | 2.370,06 | 2.427,59 |
| 1 | 1.875,00 | 1.922,80 | 1.970,60 | 2.018,40 |
| 2 | 1.690,00 | 1.732,93 | 1.775,86 | 1.818,79 |
| 3 | 1.434,00 | 1.470,81 | 1.507,62 | 1.544,43 |
| 4 | 1.206,00 | 1.242,81 | 1.279,62 | 1.316,43 |
| 5 | 1.092,00 | 1.119,09 | 1.146,18 | 1.173,27 |
| 6 | 1.005,00 | 1.030,13 | 1.055,26 | 1.080,39 |
| 7 | 941,00 | 965,23 | 989,46 | 1.013,69 |
| 8 | 876,00 | 898,29 | 920,58 | 942,87 |
| Operatore di vendita 1 | 1.385,00 | 1.420,48 | 1.455,96 | 1.491,44 |
| Operatore di vendita 2 | 1.230,00 | 1.261,58 | 1.293,16 | 1.324,74 |
| Operatore di vendita 3 | 1.130,00 | 1.159,09 | 1.188,18 | 1.217,27 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Importo scatto biennale |
|---|---|
| Quadro | 26,00 |
| 1 | 26,00 |
| 2 | 22,50 |
| 3 | 20,00 |
| 4 | 18,00 |
| 5 | 16,00 |
| 6 | 15,00 |
| 7 | 14,00 |
| 8 | 13,00 |
| Operatori di vendita 1, 2, 3 | 15,00 |
Una tantum 2023
È prevista una una tantum erogata in due tranche nell'anno 2023.
| Livello | Totale una tantum | Aprile 2023 | Settembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Quadro | 450 | 225 | 225 |
| 1 | 400 | 200 | 200 |
| 2 | 340 | 170 | 170 |
| 3 | 280 | 140 | 140 |
| 4 | 240 | 120 | 120 |
| 5 | 200 | 100 | 100 |
| 6 | 180 | 90 | 90 |
| 7 | 170 | 85 | 85 |
| 8 | 150 | 75 | 75 |
| Operatore vendita 1 | 280 | 140 | 140 |
| Operatore vendita 2 | 240 | 120 | 120 |
| Operatore vendita 3 | 220 | 110 | 110 |
La sintesi contrattuale riporta che:
- i lavoratori assunti entro il 31/12/2020 hanno diritto al 100%;
- per assunzioni dal 01/01/2021 al 31/12/2022 l'importo è riproporzionato;
- gli assunti dal 01/01/2023 non ne hanno diritto.
Altri elementi economici
- Indennità di cassa: 6% della paga base nazionale mensile, pro quota per part-time, per personale addetto continuativamente a operazioni di cassa con responsabilità di quadratura.
- Divisore orario:
- 173 per orario settimanale di 40 ore;
- 195 per orario settimanale di 45 ore.
- Divisore giornaliero: 26.
- Numero mensilità: 13.
Operatori di vendita
La retribuzione degli operatori di vendita è composta da:
- quota fissa mensile tabellare;
- quota variabile a premi o provvigioni.
Le provvigioni/premi devono comunque garantire un importo pari ad almeno il 7% della Paga Base Nazionale Mensile nel periodo considerato.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali per la generalità dei lavoratori.
- Possibile articolazione su 5 o 6 giorni.
Lavoro discontinuo
Per lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa/custodia:
- orario normale fino a 45 ore settimanali;
- per autisti in regime di subfornitura fino a 47 ore settimanali.
Maggiorazioni per lavoro discontinuo oltre orario normale:
| Descrizione | Maggiorazione |
|---|---|
| Dalla 46ª alla 53ª ora settimanale (o dalla 48ª alla 55ª per 47 ore) | 15% |
| Ore eccedenti | 20% |
Personale non soggetto a limitazioni d'orario
Rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 17, c. 5, D.Lgs. 66/2003, in particolare:
- Quadri;
- personale direttivo;
- personale viaggiante;
- figure con autonomo potere di gestione dell'orario.
Per il personale direttivo, la paga base assorbe il lavoro supplementare/straordinario nei giorni lavorativi entro il limite di 30 ore mensili; oltre tale limite, o in caso di lavoro festivo/riposo, spettano le maggiorazioni contrattuali.
Banca ore e flessibilità
Banca ore
È consentito:
- superare l'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane annue, con accantonamento a credito delle ore eccedenti le 40;
- ridurre l'orario fino a 24 ore settimanali, anticipando però la retribuzione di 40 ore e registrando il debito ore del lavoratore.
Per le ore di intensificazione in banca ore spetta la sola maggiorazione del 5%.
Preavviso per intensificazione
- preavviso ordinario: 72 ore;
- preavviso eccezionale: 24 ore.
Indennità per minor preavviso:
- da 72 a 24 ore: 0,30 euro per ogni ora d'intensificazione;
- da 24 a 0 ore: 0,60 euro per ogni ora d'intensificazione.
Flessibilità media dell'orario
Per attività senza soluzione di continuità:
- media massima di 58 ore in ogni periodo di 60 giorni, comprese le ore straordinarie;
- media massima di 52 ore su periodo mobile di 6 mesi.
Maggiorazioni per lavoro ordinario, supplementare e straordinario
Lavoro ordinario festivo e notturno
| Descrizione | Non turnisti | Turnisti |
|---|---|---|
| Lavoro festivo diurno | 10% | 5% |
| Lavoro notturno | 15% | 10% |
| Lavoro festivo notturno | 20% | 15% |
Straordinario e supplementare
| Descrizione | Maggiorazione |
|---|---|
| Supplementare nel tempo pieno | 5% |
| Straordinario entro le 48 ore settimanali | 10% |
| Straordinario oltre la 48ª ora settimanale | 15% |
| Straordinario diurno festivo | 20% |
| Straordinario notturno | 25% |
| Straordinario notturno festivo | 30% |
Part-time
- Lavoro supplementare: massimo 40% dell'orario concordato.
- Maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Clausole elastiche/flessibili | 3% |
| Supplementare nel part-time orizzontale | 5% |
| Prestazioni ulteriori nel part-time verticale | 10% |
Trasferta
Trasferta nazionale
Spettano:
- rimborso spese documentate;
- rimborso spese non documentabili fino a 12,00 euro al giorno;
- diaria giornaliera pari a 1/52 della Paga Base Nazionale Mensile.
Il tempo di viaggio oltre le 2 ore giornaliere è retribuito al 70% della Retribuzione Oraria Normale.
Se il mezzo è del lavoratore, il rimborso è determinato secondo il costo chilometrico ACI.
Trasferta estera
Sono dovuti, oltre al rimborso analitico delle spese:
- diaria giornaliera;
- rimborso spese non documentabili;
entrambi con limiti pari al doppio di quelli previsti per la trasferta nazionale.
Ferie, festività, permessi e congedi
Ferie
- 4 settimane annue.
- Quantificazione oraria:
- 160 ore per lavoratori a 40 ore settimanali;
- 180 ore per lavoratori a 45 ore settimanali;
- 188 ore per lavoratori a 47 ore settimanali.
Festività
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.
Ex festività
- 32 ore annue di festività soppresse.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi retribuiti per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui per decesso o grave infermità documentata di familiari indicati dal CCNL.
Donne vittime di violenza
- Congedo massimo di 3 mesi, pari a 90 giornate di prevista attività lavorativa, con indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione sulle sole voci fisse e continuative, secondo la disciplina legale richiamata.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto:
- conservazione del posto per 180 giorni solari, anche non continuativi;
- con limite complessivo di 365 giorni di prognosi nel periodo mobile degli ultimi 5 anni.
Indennità INPS:
- dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
- dal 21° al 180° giorno: 66,66%.
Integrazione datoriale:
- dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza lavorativi;
- dal 4° al 20° giorno: integrazione fino al 70% della retribuzione normale lorda;
- dal 21° al 180° giorno: integrazione fino all'80% della retribuzione normale lorda.
Infortunio sul lavoro / malattia professionale
Indennità INAIL:
- dal 4° giorno al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera;
- dal 91° giorno: 75%.
Integrazione datoriale:
- 1° giorno: pagamento delle ore non lavorate;
- dal 2° al 4° giorno: 100% della retribuzione giornaliera normale lorda;
- dal 5° al 90° giorno: 20% della retribuzione giornaliera normale lorda;
- dal 91° giorno a fine infortunio: 10% della retribuzione giornaliera normale lorda.
Maternità e paternità
Si applica la disciplina legale. Il CCNL prevede in particolare che:
- il datore di lavoro è esonerato da integrazioni dell'indennità economica INPS;
- resta dovuta la quota del 20% della tredicesima mensilità ai sensi del DPR 568/1953.
La sintesi contrattuale richiama inoltre:
- indennità INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera per il congedo obbligatorio;
- maturazione dell'anzianità di servizio;
- maturazione ferie;
- maturazione della tredicesima nei limiti indicati dal contratto.
Assunzione, prova e primo ingresso
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadro | 180 giorni |
| 1° livello | 150 giorni |
| 2° livello | 140 giorni |
| 3° livello | 120 giorni |
| 4° livello e Operatore di Vendita 1ª cat. | 90 giorni |
| 5° livello e Operatore di Vendita 2ª cat. | 60 giorni |
| 6°, 7°, 8° livello e Operatore di Vendita 3ª cat. | 30 giorni |
È prevista una clausola di durata minima della prova pari al 50% del periodo previsto, salvo giusta causa o giustificato motivo.
Retribuzione di primo ingresso
Per favorire assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori privi delle competenze pregresse richieste, è ammesso un inquadramento iniziale nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione, per i seguenti periodi:
| Livello d'approdo | Livello iniziale | Durata |
|---|---|---|
| 2° livello | 3° livello | 24 mesi |
| 3° livello | 4° livello | 24 mesi |
| 4° livello | 5° livello | 22 mesi |
| 5° livello | 6° livello | 22 mesi |
| 6° livello | 7° livello | 20 mesi |
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Inquadramento finale | Primo periodo | Secondo periodo | Totale |
|---|---|---|---|
| 1° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 2° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 3° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 4° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 5° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 6° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 7° livello | 15 mesi | 15 mesi | 30 mesi |
Trattamento retributivo
- prima metà del periodo: trattamento del livello due livelli inferiori, all'80%;
- seconda metà del periodo: trattamento del livello un livello inferiore, all'85%;
- per apprendista con approdo al 7° livello: mantenimento del livello inferiore (8°) all'85% per tutta la durata.
Limiti numerici
- rapporto massimo apprendisti/lavoratori qualificati: 3 a 2;
- nelle aziende con meno di 10 dipendenti: massimo 100%;
- se i lavoratori qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato e stagionali
Regole generali
- primo rapporto a termine: fino a 12 mesi senza causale;
- durata massima con causale: 24 mesi;
- massimo 4 proroghe in 24 mesi;
- contratto ulteriore assistito: una sola volta, fino a 12 mesi;
- stop and go:
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Prosecuzione di fatto
- 30 giorni se il contratto era inferiore a 6 mesi;
- 50 giorni negli altri casi.
Maggiorazioni per prosecuzione di fatto:
- 20% nei primi 10 giorni;
- 40% oltre i 10 giorni.
Limiti quantitativi
Il CCNL consente assunzioni a termine fino all'80% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con le esclusioni indicate dal contratto.
Stagionali
- durata massima nello stesso ciclo stagionale: 6 mesi per ciascun lavoratore, comprese proroghe.
Diritto di precedenza
- per i lavoratori a termine: maturazione oltre 12 mesi negli ultimi 24 mesi;
- esercizio della volontà entro 6 mesi dalla cessazione;
- efficacia per le assunzioni nei 12 mesi successivi.
Per stagionali:
- manifestazione della volontà entro 15 giorni dalla cessazione.
Somministrazione di lavoro
La materia è stata modificata dall'accordo del 03/10/2024.
Limiti quantitativi
- somministrazione a tempo indeterminato: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio;
- somministrazione a tempo determinato: massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio.
Sono previste esenzioni dai limiti quantitativi per particolari categorie di lavoratori e casi previsti dalla legge.
La contrattazione di secondo livello può elevare le percentuali in casi di:
- nuovi appalti;
- acquisizioni di servizi;
- ampliamenti;
- ristrutturazioni.
Divieti principali
Divieto di ricorso alla somministrazione, tra l'altro:
- per sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo eccezioni;
- in presenza di CIG per le stesse mansioni;
- in assenza di valutazione dei rischi.
Preavviso e cessazione
| Livelli | Fino a 5 anni | Fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadro, 1°, 2° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 3°, 4°, 5°, Operatori di vendita 1°, 2°, 3° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 6° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 7°, 8° | 10 giorni | 15 giorni | 20 giorni |
La decorrenza del preavviso parte dal giorno successivo alla comunicazione di dimissioni o licenziamento.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Spetta il TFR secondo la Legge n. 297/1982.
La base di calcolo è costituita da:
- retribuzioni lorde normali mensili dell'anno;
- quote di tredicesima spettanti.
Non rientrano nel TFR, salvo diversa previsione:
- rimborsi spese;
- straordinario e supplementare;
- compensi e maggiorazioni di banca ore;
- compensi per flessibilità;
- indennità collegate a particolari modalità della prestazione;
- premi di secondo livello.
Welfare contrattuale ed enti bilaterali
Il contratto prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione a ENBIMS per aziende e lavoratori, con prestazioni di welfare contrattuale, sanità integrativa e servizi bilaterali.
Tra i contributi indicati nel testo contrattuale:
- per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato / apprendisti / part-time almeno 16 ore: 27,00 euro mensili complessivi (324,00 euro annui);
- per i quadri: 53,67 euro mensili (644,04 euro annui);
- per tempi determinati fino a 12 mesi: 6,00 euro mensili (72,00 euro annui);
- per part-time inferiori a 16 ore: 12,00 euro mensili (144,00 euro annui).
È inoltre previsto un contributo di assistenza contrattuale Co.As.Co. pari a 1,00 euro per dipendente per 12 mensilità.
Aspetti ulteriori di rilievo
- Codice contratto INPS: 448.
- Lavoro intermittente: consentito nei casi previsti dal contratto e dalla legge; indennità di disponibilità non inferiore al 20% della retribuzione mensile normale.
- Mensa/indennità sostitutiva: possibile disciplina di secondo livello; indennità sostitutiva fino a 5,29 euro al giorno.
- Riposo settimanale rinviato oltre il settimo giorno: indennità di 10,00 euro per ciascuna settimana interessata, massimo 2 settimane al mese.
- Preposto sicurezza: emolumento minimo mensile pari al 5% della paga base per ogni mese di incarico.
Questa disciplina si caratterizza per una forte valorizzazione della flessibilità organizzativa, della contrattazione di secondo livello e di strumenti quali banca ore, somministrazione, apprendistato e primo ingresso, mantenendo al contempo una struttura retributiva tabellare definita e progressiva.
Accordi e rinnovi
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