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CCNL

CCNL Lavorazioni conto terzi a Façon (Cisal - Anpit)

CCNLV181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 feb 2023 al 31 gen 2026

Parti stipulanti

SindacatiCISALCISAL TERZIARIO
Datori di lavoroLAIFANPIT

Sfera di applicazione

Dipendenti di aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura, con applicazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Il CCNL riguarda anche rapporti speciali, per quanto compatibili, e richiama in via esemplificativa i settori tessile/abbigliamento/calzaturiero, pelle e cuoio, metalmeccanico, autotrasporto conto terzi, oreficeria, alimentare e altri settori operanti prevalentemente o esclusivamente in subfornitura.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende che svolgono lavorazioni o servizi conto terzi a façon in regime di subfornitura. Si applica su tutto il territorio nazionale e interessa, in via esemplificativa, i comparti:

  • tessile, abbigliamento, calzaturiero;
  • articoli in pelle e cuoio;
  • metalmeccanico;
  • autotrasporto conto terzi;
  • oreficeria;
  • alimentare;
  • ulteriori settori individuati dalle Parti.

Validità

  • Decorrenza: 01/02/2023
  • Scadenza: 31/01/2026

Il testo è un CCNL del 31/01/2023, come successivamente modificato dall'accordo del 03/10/2024.

Struttura del sistema contrattuale

Il CCNL prevede:

  • contrattazione nazionale;
  • contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale, con possibilità di intervenire su varie materie organizzative ed economiche, inclusi premi di risultato, articolazioni dell'orario, banca ore, part-time, tempo determinato, somministrazione e altri istituti demandati.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • LAIF
  • ANPIT

Organizzazioni sindacali

  • CISAL
  • CISAL TERZIARIO

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Il contratto prevede 13 mensilità.

Livello01/02/202301/02/202401/02/202501/12/2025
Quadro2.255,002.312,532.370,062.427,59
11.875,001.922,801.970,602.018,40
21.690,001.732,931.775,861.818,79
31.434,001.470,811.507,621.544,43
41.206,001.242,811.279,621.316,43
51.092,001.119,091.146,181.173,27
61.005,001.030,131.055,261.080,39
7941,00965,23989,461.013,69
8876,00898,29920,58942,87
Operatore di vendita 11.385,001.420,481.455,961.491,44
Operatore di vendita 21.230,001.261,581.293,161.324,74
Operatore di vendita 31.130,001.159,091.188,181.217,27

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloImporto scatto biennale
Quadro26,00
126,00
222,50
320,00
418,00
516,00
615,00
714,00
813,00
Operatori di vendita 1, 2, 315,00

Una tantum 2023

È prevista una una tantum erogata in due tranche nell'anno 2023.

LivelloTotale una tantumAprile 2023Settembre 2023
Quadro450225225
1400200200
2340170170
3280140140
4240120120
5200100100
61809090
71708585
81507575
Operatore vendita 1280140140
Operatore vendita 2240120120
Operatore vendita 3220110110

La sintesi contrattuale riporta che:

  • i lavoratori assunti entro il 31/12/2020 hanno diritto al 100%;
  • per assunzioni dal 01/01/2021 al 31/12/2022 l'importo è riproporzionato;
  • gli assunti dal 01/01/2023 non ne hanno diritto.

Altri elementi economici

  • Indennità di cassa: 6% della paga base nazionale mensile, pro quota per part-time, per personale addetto continuativamente a operazioni di cassa con responsabilità di quadratura.
  • Divisore orario:
    • 173 per orario settimanale di 40 ore;
    • 195 per orario settimanale di 45 ore.
  • Divisore giornaliero: 26.
  • Numero mensilità: 13.

Operatori di vendita

La retribuzione degli operatori di vendita è composta da:

  • quota fissa mensile tabellare;
  • quota variabile a premi o provvigioni.

Le provvigioni/premi devono comunque garantire un importo pari ad almeno il 7% della Paga Base Nazionale Mensile nel periodo considerato.


Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali per la generalità dei lavoratori.
  • Possibile articolazione su 5 o 6 giorni.

Lavoro discontinuo

Per lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa/custodia:

  • orario normale fino a 45 ore settimanali;
  • per autisti in regime di subfornitura fino a 47 ore settimanali.

Maggiorazioni per lavoro discontinuo oltre orario normale:

DescrizioneMaggiorazione
Dalla 46ª alla 53ª ora settimanale (o dalla 48ª alla 55ª per 47 ore)15%
Ore eccedenti20%

Personale non soggetto a limitazioni d'orario

Rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 17, c. 5, D.Lgs. 66/2003, in particolare:

  • Quadri;
  • personale direttivo;
  • personale viaggiante;
  • figure con autonomo potere di gestione dell'orario.

Per il personale direttivo, la paga base assorbe il lavoro supplementare/straordinario nei giorni lavorativi entro il limite di 30 ore mensili; oltre tale limite, o in caso di lavoro festivo/riposo, spettano le maggiorazioni contrattuali.


Banca ore e flessibilità

Banca ore

È consentito:

  1. superare l'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane annue, con accantonamento a credito delle ore eccedenti le 40;
  2. ridurre l'orario fino a 24 ore settimanali, anticipando però la retribuzione di 40 ore e registrando il debito ore del lavoratore.

Per le ore di intensificazione in banca ore spetta la sola maggiorazione del 5%.

Preavviso per intensificazione

  • preavviso ordinario: 72 ore;
  • preavviso eccezionale: 24 ore.

Indennità per minor preavviso:

  • da 72 a 24 ore: 0,30 euro per ogni ora d'intensificazione;
  • da 24 a 0 ore: 0,60 euro per ogni ora d'intensificazione.

Flessibilità media dell'orario

Per attività senza soluzione di continuità:

  • media massima di 58 ore in ogni periodo di 60 giorni, comprese le ore straordinarie;
  • media massima di 52 ore su periodo mobile di 6 mesi.

Maggiorazioni per lavoro ordinario, supplementare e straordinario

Lavoro ordinario festivo e notturno

DescrizioneNon turnistiTurnisti
Lavoro festivo diurno10%5%
Lavoro notturno15%10%
Lavoro festivo notturno20%15%

Straordinario e supplementare

DescrizioneMaggiorazione
Supplementare nel tempo pieno5%
Straordinario entro le 48 ore settimanali10%
Straordinario oltre la 48ª ora settimanale15%
Straordinario diurno festivo20%
Straordinario notturno25%
Straordinario notturno festivo30%

Part-time

  • Lavoro supplementare: massimo 40% dell'orario concordato.
  • Maggiorazioni:
TipologiaMaggiorazione
Clausole elastiche/flessibili3%
Supplementare nel part-time orizzontale5%
Prestazioni ulteriori nel part-time verticale10%

Trasferta

Trasferta nazionale

Spettano:

  • rimborso spese documentate;
  • rimborso spese non documentabili fino a 12,00 euro al giorno;
  • diaria giornaliera pari a 1/52 della Paga Base Nazionale Mensile.

Il tempo di viaggio oltre le 2 ore giornaliere è retribuito al 70% della Retribuzione Oraria Normale.

Se il mezzo è del lavoratore, il rimborso è determinato secondo il costo chilometrico ACI.

Trasferta estera

Sono dovuti, oltre al rimborso analitico delle spese:

  • diaria giornaliera;
  • rimborso spese non documentabili;

entrambi con limiti pari al doppio di quelli previsti per la trasferta nazionale.


Ferie, festività, permessi e congedi

Ferie

  • 4 settimane annue.
  • Quantificazione oraria:
    • 160 ore per lavoratori a 40 ore settimanali;
    • 180 ore per lavoratori a 45 ore settimanali;
    • 188 ore per lavoratori a 47 ore settimanali.

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.

Ex festività

  • 32 ore annue di festività soppresse.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi retribuiti per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui per decesso o grave infermità documentata di familiari indicati dal CCNL.

Donne vittime di violenza

  • Congedo massimo di 3 mesi, pari a 90 giornate di prevista attività lavorativa, con indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione sulle sole voci fisse e continuative, secondo la disciplina legale richiamata.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto:

  • conservazione del posto per 180 giorni solari, anche non continuativi;
  • con limite complessivo di 365 giorni di prognosi nel periodo mobile degli ultimi 5 anni.

Indennità INPS:

  • dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
  • dal 21° al 180° giorno: 66,66%.

Integrazione datoriale:

  • dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza lavorativi;
  • dal 4° al 20° giorno: integrazione fino al 70% della retribuzione normale lorda;
  • dal 21° al 180° giorno: integrazione fino all'80% della retribuzione normale lorda.

Infortunio sul lavoro / malattia professionale

Indennità INAIL:

  • dal 4° giorno al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera;
  • dal 91° giorno: 75%.

Integrazione datoriale:

  • 1° giorno: pagamento delle ore non lavorate;
  • dal 2° al 4° giorno: 100% della retribuzione giornaliera normale lorda;
  • dal 5° al 90° giorno: 20% della retribuzione giornaliera normale lorda;
  • dal 91° giorno a fine infortunio: 10% della retribuzione giornaliera normale lorda.

Maternità e paternità

Si applica la disciplina legale. Il CCNL prevede in particolare che:

  • il datore di lavoro è esonerato da integrazioni dell'indennità economica INPS;
  • resta dovuta la quota del 20% della tredicesima mensilità ai sensi del DPR 568/1953.

La sintesi contrattuale richiama inoltre:

  • indennità INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera per il congedo obbligatorio;
  • maturazione dell'anzianità di servizio;
  • maturazione ferie;
  • maturazione della tredicesima nei limiti indicati dal contratto.

Assunzione, prova e primo ingresso

Periodo di prova

LivelloDurata massima
Quadro180 giorni
1° livello150 giorni
2° livello140 giorni
3° livello120 giorni
4° livello e Operatore di Vendita 1ª cat.90 giorni
5° livello e Operatore di Vendita 2ª cat.60 giorni
6°, 7°, 8° livello e Operatore di Vendita 3ª cat.30 giorni

È prevista una clausola di durata minima della prova pari al 50% del periodo previsto, salvo giusta causa o giustificato motivo.

Retribuzione di primo ingresso

Per favorire assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori privi delle competenze pregresse richieste, è ammesso un inquadramento iniziale nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione, per i seguenti periodi:

Livello d'approdoLivello inizialeDurata
2° livello3° livello24 mesi
3° livello4° livello24 mesi
4° livello5° livello22 mesi
5° livello6° livello22 mesi
6° livello7° livello20 mesi

Apprendistato professionalizzante

Durata

Inquadramento finalePrimo periodoSecondo periodoTotale
1° livello18 mesi18 mesi36 mesi
2° livello18 mesi18 mesi36 mesi
3° livello18 mesi18 mesi36 mesi
4° livello18 mesi18 mesi36 mesi
5° livello18 mesi18 mesi36 mesi
6° livello18 mesi18 mesi36 mesi
7° livello15 mesi15 mesi30 mesi

Trattamento retributivo

  • prima metà del periodo: trattamento del livello due livelli inferiori, all'80%;
  • seconda metà del periodo: trattamento del livello un livello inferiore, all'85%;
  • per apprendista con approdo al 7° livello: mantenimento del livello inferiore (8°) all'85% per tutta la durata.

Limiti numerici

  • rapporto massimo apprendisti/lavoratori qualificati: 3 a 2;
  • nelle aziende con meno di 10 dipendenti: massimo 100%;
  • se i lavoratori qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.

Tempo determinato e stagionali

Regole generali

  • primo rapporto a termine: fino a 12 mesi senza causale;
  • durata massima con causale: 24 mesi;
  • massimo 4 proroghe in 24 mesi;
  • contratto ulteriore assistito: una sola volta, fino a 12 mesi;
  • stop and go:
    • 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
    • 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.

Prosecuzione di fatto

  • 30 giorni se il contratto era inferiore a 6 mesi;
  • 50 giorni negli altri casi.

Maggiorazioni per prosecuzione di fatto:

  • 20% nei primi 10 giorni;
  • 40% oltre i 10 giorni.

Limiti quantitativi

Il CCNL consente assunzioni a termine fino all'80% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con le esclusioni indicate dal contratto.

Stagionali

  • durata massima nello stesso ciclo stagionale: 6 mesi per ciascun lavoratore, comprese proroghe.

Diritto di precedenza

  • per i lavoratori a termine: maturazione oltre 12 mesi negli ultimi 24 mesi;
  • esercizio della volontà entro 6 mesi dalla cessazione;
  • efficacia per le assunzioni nei 12 mesi successivi.

Per stagionali:

  • manifestazione della volontà entro 15 giorni dalla cessazione.

Somministrazione di lavoro

La materia è stata modificata dall'accordo del 03/10/2024.

Limiti quantitativi

  • somministrazione a tempo indeterminato: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio;
  • somministrazione a tempo determinato: massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio.

Sono previste esenzioni dai limiti quantitativi per particolari categorie di lavoratori e casi previsti dalla legge.

La contrattazione di secondo livello può elevare le percentuali in casi di:

  • nuovi appalti;
  • acquisizioni di servizi;
  • ampliamenti;
  • ristrutturazioni.

Divieti principali

Divieto di ricorso alla somministrazione, tra l'altro:

  • per sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo eccezioni;
  • in presenza di CIG per le stesse mansioni;
  • in assenza di valutazione dei rischi.

Preavviso e cessazione

LivelliFino a 5 anniFino a 10 anniOltre 10 anni
Quadro, 1°, 2°60 giorni90 giorni120 giorni
3°, 4°, 5°, Operatori di vendita 1°, 2°, 3°30 giorni45 giorni60 giorni
6°20 giorni30 giorni45 giorni
7°, 8°10 giorni15 giorni20 giorni

La decorrenza del preavviso parte dal giorno successivo alla comunicazione di dimissioni o licenziamento.


Trattamento di fine rapporto (TFR)

Spetta il TFR secondo la Legge n. 297/1982.

La base di calcolo è costituita da:

  • retribuzioni lorde normali mensili dell'anno;
  • quote di tredicesima spettanti.

Non rientrano nel TFR, salvo diversa previsione:

  • rimborsi spese;
  • straordinario e supplementare;
  • compensi e maggiorazioni di banca ore;
  • compensi per flessibilità;
  • indennità collegate a particolari modalità della prestazione;
  • premi di secondo livello.

Welfare contrattuale ed enti bilaterali

Il contratto prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione a ENBIMS per aziende e lavoratori, con prestazioni di welfare contrattuale, sanità integrativa e servizi bilaterali.

Tra i contributi indicati nel testo contrattuale:

  • per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato / apprendisti / part-time almeno 16 ore: 27,00 euro mensili complessivi (324,00 euro annui);
  • per i quadri: 53,67 euro mensili (644,04 euro annui);
  • per tempi determinati fino a 12 mesi: 6,00 euro mensili (72,00 euro annui);
  • per part-time inferiori a 16 ore: 12,00 euro mensili (144,00 euro annui).

È inoltre previsto un contributo di assistenza contrattuale Co.As.Co. pari a 1,00 euro per dipendente per 12 mensilità.


Aspetti ulteriori di rilievo

  • Codice contratto INPS: 448.
  • Lavoro intermittente: consentito nei casi previsti dal contratto e dalla legge; indennità di disponibilità non inferiore al 20% della retribuzione mensile normale.
  • Mensa/indennità sostitutiva: possibile disciplina di secondo livello; indennità sostitutiva fino a 5,29 euro al giorno.
  • Riposo settimanale rinviato oltre il settimo giorno: indennità di 10,00 euro per ciascuna settimana interessata, massimo 2 settimane al mese.
  • Preposto sicurezza: emolumento minimo mensile pari al 5% della paga base per ogni mese di incarico.

Questa disciplina si caratterizza per una forte valorizzazione della flessibilità organizzativa, della contrattazione di secondo livello e di strumenti quali banca ore, somministrazione, apprendistato e primo ingresso, mantenendo al contempo una struttura retributiva tabellare definita e progressiva.

Accordi e rinnovi

CCNL 31/01/2023Accordo di modifica del 03/10/2024

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