CCNL Installatori e Manutentori Piscine (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 feb 2023 al 31 gen 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL disciplina, in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese del settore installazione e manutenzione piscine e il relativo personale dipendente. Si applica alle aziende operanti nella promozione, vendita, fornitura e montaggio di componenti che formano la struttura e l'impianto di piscine pubbliche o private, coperte o scoperte, nonché nelle attività di manutenzione successive e in tutte le attività connesse. Le attività di manutenzione delle piscine scoperte possono essere considerate stagionali nel periodo da maggio a ottobre.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica alle imprese di installazione e manutenzione piscine e al relativo personale dipendente.
Validità:
- decorrenza: 01/02/2023
- scadenza: 31/01/2026
Il testo esaminato è il CCNL del 20/01/2023, successivamente modificato dall'accordo assistenza integrativa del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026.
L'ambito comprende:
- installazione di piscine pubbliche e private, coperte o scoperte;
- promozione, vendita, fornitura e montaggio di componenti strutturali e impiantistici;
- manutenzione ordinaria e connessa;
- attività accessorie collegate al settore.
Per le piscine scoperte, sono considerate attività stagionali quelle legate a:
- apertura piscina;
- pulizia vasca;
- manutenzione ordinaria impianto trattamento acqua;
- approvvigionamento prodotti chimici;
- messa a riposo della piscina.
Tali attività sono stagionali nel periodo maggio-ottobre.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CONFLAVORO PMI
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/02/2023 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | Indennità di funzione |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | € 1.774,00 | € 1.800,70 | € 1.827,70 | € 75,00 |
| Quadro B | € 1.774,00 | € 1.800,70 | € 1.827,70 | € 70,00 |
| 4° livello | € 1.650,50 | € 1.675,25 | € 1.700,40 | - |
| 3° livello | € 1.500,00 | € 1.523,00 | € 1.546,00 | - |
| 2° livello | € 1.378,15 | € 1.416,15 | € 1.454,15 | - |
| 1° livello | € 1.318,00 | € 1.357,95 | € 1.397,95 | - |
E.D.R. bilateralità e sanità integrativa
Le sintesi retributive riportano anche gli elementi distinti della retribuzione collegati a bilateralità e assistenza sanitaria, dovuti solo in caso di mancata adesione/regolarità contributiva ai relativi sistemi.
| Voce | Importo |
|---|---|
| E.D.R. bilateralità | € 25,00 mensili |
| E.D.R. sanità integrativa | € 25,00 mensili |
Note:
- le imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti non erogano l'E.D.R. bilateralità;
- le imprese aderenti al sistema di assistenza sanitaria integrativa e in regola con i versamenti non erogano l'E.D.R. sanità;
- l'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 208 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
Importante: per le nuove assunzioni dal 01/02/2023 la 14ª mensilità è soppressa; resta come condizione di miglior favore per i dipendenti già in forza al 31/01/2023. In pratica:
- dipendenti già in forza al 31/01/2023: 14 mensilità;
- nuove assunzioni dal 01/02/2023: 13 mensilità.
Premio di risultato
Può essere negoziato a livello aziendale un premio di risultato variabile, legato a parametri oggettivi quali:
- produttività;
- redditività;
- qualità;
- efficienza;
- innovazione.
Welfare contrattuale
Dal 01/02/2023, al 1° febbraio di ogni anno, i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a strumenti di welfare per:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Welfare annuo | € 200,00 |
Caratteristiche:
- utilizzabile entro il 30/11 dell'anno successivo;
- riproporzionato per part-time;
- riproporzionato in base ai mesi di anzianità maturati nell'anno precedente;
- può essere destinato al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.
Scatti di merito / professionalità
Non sono previsti scatti automatici di anzianità nel nuovo regime; le parti demandano ad un accordo aziendale la disciplina degli scatti di merito/professionalità.
Sono invece salvaguardati come miglior favore gli eventuali scatti di anzianità già maturati alla data di passaggio al CCNL.
Salario di ingresso e start up
Per assunzioni a tempo indeterminato nei livelli 2°, 3° e 4°, se il lavoratore ha esperienza pregressa inferiore a 5 anni nelle attività richieste, l'azienda può applicare retribuzioni di primo ingresso ridotte.
| Periodo | Riduzione |
|---|---|
| Primo anno | 7,5% |
| Secondo anno | 5% |
Lo stesso criterio può essere applicato, per un massimo di 2 anni, anche alle aziende di nuova costituzione o in avvio di nuova attività, previa comunicazione all'ente bilaterale.
Indennità di reperibilità
La reperibilità è demandata ad accordo aziendale, che deve comunque prevedere una indennità forfetaria minima di:
| Voce | Importo minimo |
|---|---|
| Indennità di reperibilità | € 12,00 per chiamata/intervento |
L'importo è aggiuntivo rispetto alla retribuzione delle ore di intervento.
Indennità di cassa
Al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa spetta un'indennità pari al:
| Voce | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa e maneggio denaro | 5% della paga base nazionale conglobata |
Classificazione del personale
L'inquadramento è articolato in 4 livelli, oltre ai quadri.
Quadri
- Quadro A: funzioni direttive con elevata responsabilità gestionale e organizzativa.
- Quadro B: funzioni direttive con autonomia operativa e responsabilità di unità o settori.
Livelli
- 4° livello: attività amministrative o tecniche specialistiche con autonomia operativa.
- 3° livello: mansioni di concetto, specializzati provetti, coordinamento tecnico/funzionale.
- 2° livello: compiti esecutivi con qualificate conoscenze pratiche.
- 1° livello: attività elementari con normale addestramento pratico.
Orario di lavoro
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Orario normale | 48 ore settimanali |
| Distribuzione | su 5 o 6 giorni |
| Lavoro discontinuo | 48 ore settimanali |
Per i lavoratori addetti prevalentemente ad attività di attesa o custodia, la durata normale resta di 48 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
È prevista l'articolazione multiperiodale dell'orario su un periodo fino a 12 mesi.
Tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore.
L'azienda deve fornire al lavoratore entro il 31 dicembre l'estratto conto individuale delle ore accantonate.
Se le ore non vengono fruite, il datore può fissarne il recupero entro le 52 settimane successive; in mancanza, deve pagarle con la maggiorazione per straordinario.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00-06:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 18% |
| Straordinario diurno | 25% |
| Straordinario notturno | 48% |
| Straordinario festivo | 45% |
| Supplementare part-time | 10% |
| Clausola flessibile part-time | 10% |
| Clausola elastica part-time | pari al supplementare |
Le maggiorazioni non sono cumulabili: prevale quella più favorevole.
Ferie, permessi e festività
Ferie
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane |
Permessi per festività soppresse
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Permessi retribuiti annui | 32 ore |
I permessi non fruiti entro l'anno possono essere goduti entro il 30/06 dell'anno successivo, altrimenti vanno pagati.
Festività coincidenti con la domenica
Se una festività cade di domenica, spetta un'ulteriore giornata di retribuzione di fatto oltre alla retribuzione mensile.
4 novembre
Al lavoratore che presta servizio il 4 novembre spetta la retribuzione delle ore lavorate senza maggiorazione, oppure il corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario |
Lutto e grave infermità familiari
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Permesso retribuito | 3 giorni annui complessivi |
Spetta in caso di decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Disabilità, cure invalidi, donne vittime di violenza
Si applica la normativa legale vigente, con richiamo espresso a:
- Legge 104/1992;
- D.Lgs. 151/2001;
- D.Lgs. 119/2011;
- D.Lgs. 80/2015, art. 24.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
| Casistica | Limite |
|---|---|
| Malattia continuativa | 180 giorni di calendario |
| Malattia per sommatoria | 180 giorni nei 36 mesi precedenti |
| Patologie gravi certificate | 720 giorni nei 48 mesi precedenti |
Per i lavoratori a termine, la conservazione del posto è limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Trattamento economico di malattia
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni, fino a 4 eventi annui | 60% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 45° giorno | 75% della retribuzione giornaliera lorda |
| Massimo indennizzabile nell'anno | 45 giorni |
| Patologie gravi certificate | integrazione fino al 100% per max 180 giorni |
Infortunio sul lavoro
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Giorno dell'evento | 100% |
| Successivi 3 giorni di carenza | 60% |
| Dal giorno successivo fino al 180° | 100% |
Maternità e paternità
Astensione obbligatoria
È prevista integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione giornaliera per tutto il periodo di astensione obbligatoria.
Le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa sono integrate fino al 100%.
Congedo parentale
| Soggetto | Durata massima |
|---|---|
| Madre | 6 mesi |
| Padre | 6 mesi, elevabili a 7 |
| Genitore solo | 10 mesi |
| Totale complessivo genitori | 10 mesi, elevabili a 11 |
Periodo di prova
| Categoria | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e 4° livello | 6 mesi |
| Altri livelli | 3 mesi |
Per i contratti a termine inferiori all'anno, il periodo di prova non può superare il 50% della durata del rapporto.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.
Maggiorazioni nel part-time
| Istituto | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 10% |
| Clausola flessibile | 10% |
| Clausola elastica | 10% |
Per il lavoro straordinario si applicano le normali maggiorazioni del full-time.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di destinazione | Durata massima |
|---|---|
| 2° livello | 36 mesi |
| 3° e 4° livello | 48 mesi |
È ammesso l'apprendistato stagionale in più periodi, con ultimo avvio entro 48 mesi dalla prima assunzione.
Retribuzione apprendisti
| Annualità | Percentuale della retribuzione del qualificato |
|---|---|
| 1° anno | 80% |
| 2° anno | 85% |
| 3° anno | 90% |
| 4° anno | 95% |
Contratto a tempo determinato e stagionale
Durata massima e proroghe
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Durata massima complessiva | 24 mesi |
| Numero massimo proroghe | 4 |
| Ulteriore contratto in sede protetta | massimo 12 mesi |
Prosecuzione oltre la scadenza
| Periodo di prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% |
| Oltre il 10° giorno | 40% |
Il contratto si trasforma a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno se il contratto è inferiore a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Limiti quantitativi
| Istituto | Limite |
|---|---|
| Tempo determinato | 50% dei lavoratori a TI, apprendisti e reinserimento TI |
| Unità fino a 5 dipendenti | comunque possibile assumere 3 lavoratori a termine |
| Somministrazione a termine | 20% annuo dei lavoratori a TI |
Sono esclusi dai limiti, tra gli altri:
- avvio nuove attività;
- flussi turistici delle aziende clienti;
- sostituzioni;
- attività stagionali;
- lavoratori over 50;
- contratti di reinserimento.
Sanzioni per superamento dei limiti del tempo determinato
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Se i lavoratori eccedenti sono al massimo 1 | 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni |
| Se i lavoratori eccedenti sono più di 1 | 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni |
Diritto di precedenza
Per i lavoratori a termine:
- diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi;
- esercitabile se la prestazione supera 6 mesi;
- la volontà deve essere manifestata entro 6 mesi dalla cessazione;
- il diritto si estingue entro 1 anno.
Per i lavoratori stagionali:
- la volontà va manifestata entro 3 mesi;
- il diritto si estingue entro 1 anno.
Somministrazione
Il ricorso alla somministrazione a termine è ammesso nel limite del:
| Istituto | Limite |
|---|---|
| Somministrazione a termine | 20% annuo dei dipendenti a tempo indeterminato |
Sono escluse dal computo le assunzioni per avvio nuove attività e per sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.
Preavviso
I termini sono di calendario e valgono per entrambe le parti.
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri | 3 mesi | 4 mesi | 5 mesi |
| 4° livello | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 2° e 3° livello | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| 1° livello | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
Il periodo di preavviso è computato ai fini del TFR.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Si applica la disciplina di legge. Ai fini della base di calcolo annua rientrano, se corrisposti con carattere continuativo:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito/professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- tredicesima;
- provvigioni e incentivi continuativi.
Bilateralità, sanità integrativa e fondi
Contribuzione EBIASP
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo mensile totale | € 7,50 |
| A carico azienda | € 6,50 |
| A carico lavoratore | € 1,00 |
| E.D.R. sostitutivo in caso di omissione | € 25,00 lordi mensili |
Sanità integrativa FONDOSANI prevista dal CCNL originario
Nel testo originario del CCNL:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo mensile totale | € 12,50 |
| A carico azienda | € 11,50 |
| A carico lavoratore | € 1,00 |
| Mensilità dovute | 12 |
| E.D.R. sostitutivo in caso di omissione | € 25,00 lordi mensili |
Quota annuale di iscrizione originaria:
| Organico aziendale | Quota annua |
|---|---|
| Da 1 a 5 | € 50,00 |
| Da 6 a 15 | € 100,00 |
| Da 16 a 30 | € 150,00 |
| Da 31 a 40 | € 250,00 |
| Da 41 a 50 | € 300,00 |
| Oltre 50 | € 350,00 |
Modifica con accordo assistenza integrativa del 28/05/2026
Dal 01/06/2026, per FONDOSANI:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo mensile totale | € 14,50 |
| A carico azienda | € 13,50 |
| A carico lavoratore | € 1,00 |
| Mensilità dovute | 12 |
| Quota annua separata | non dovuta, assorbita nel contributo |
| E.D.R. sostitutivo in caso di omissione | € 25,00 lordi mensili |
Il versamento dal 01/06/2026 è previsto mediante F24 codice "SANI".
Altri istituti rilevanti
RLST - contributo annuale sicurezza
Per le aziende che si avvalgono dell'RLST tramite OPNASP:
| Dimensione aziendale | Contributo annuo |
|---|---|
| Fino a 5 lavoratori | € 125,00 |
| Da 6 a 10 lavoratori | € 150,00 |
| Oltre 10 lavoratori | € 200,00 |
Assistenza contrattuale
È previsto un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende in misura non inferiore a:
| Voce | Misura |
|---|---|
| Assistenza contrattuale | 1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi |
Assistenza sindacale
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo annuo per lavoratore non iscritto FESICA | € 10,00 |
Sintesi finale operativa
Il CCNL prevede una disciplina piuttosto dettagliata, con elementi economici centrali rappresentati da:
- minimi tabellari crescenti su tre tranche dal 01/02/2023 al 01/02/2025;
- welfare annuo di € 200,00;
- E.D.R. sostitutivi di € 25,00 per bilateralità e € 25,00 per sanità in caso di mancata adesione/regolarità;
- specifiche riduzioni per salario di ingresso e start up;
- maggiorazioni definite per lavoro notturno, festivo, straordinario e part-time;
- disciplina speciale per stagionalità del settore piscine scoperte;
- soppressione della 14ª mensilità per i nuovi assunti dal 01/02/2023, con conservazione per i dipendenti già in forza al 31/01/2023.
L'accordo del 28/05/2026 incide in particolare sulla sanità integrativa FONDOSANI, aumentando la contribuzione mensile complessiva a € 14,50 dal 01/06/2026 e assorbendo la precedente quota annuale di iscrizione.
Accordi e rinnovi
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