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CCNL

CCNL Enti Previdenziali Privatizzati

CCNLT411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2022 al 31 dic 2024

Parti stipulanti

SindacatiCGIL FPCISL FPUGL TERZIARIOUIL PACISAL FIALPUSBDIRP-CONFEDIRCONFSAL-PARASTATORDB
Datori di lavoroAssociazione degli Enti previdenziali privati AdEPP

Sfera di applicazione

Si applica al personale non dirigente dipendente dagli enti previdenziali privatizzati di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nonché agli enti del settore richiamati dal testo contrattuale. Per ONAOSI si applica per quanto non disciplinato da separato accordo. Le disposizioni si applicano anche ai rapporti non a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale non dirigente degli enti previdenziali privatizzati.

  • Decorrenza del rinnovo vigente: 01/01/2022
  • Scadenza: 31/12/2024
  • Orizzonte normativo: il CCNL 15/01/2020 è stato rinnovato per la parte normativa ed economica con l'accordo del 21/12/2022 per il triennio 2022-2024.
  • Rinnovo tacito: salvo disdetta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.
  • Vacanza contrattuale: dopo 3 mesi dalla scadenza spetta un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% dell'IPCA sui minimi; dopo 6 mesi il valore sale al 50%, con successivo assorbimento al rinnovo.

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica al personale non dirigente in servizio presso gli enti previdenziali privati di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996. Per i lavoratori a termine o con altre forme contrattuali si applicano le norme di legge e quelle del CCNL compatibili con la tipologia di rapporto.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • Associazione degli Enti previdenziali privati AdEPP

Parte sindacale

  • CGIL FP
  • CISL FP
  • UGL TERZIARIO
  • UIL PA
  • CISAL FIALP
  • USB

Nel testo originario del 15/01/2020 risultano inoltre sottoscrittori sindacali anche DIRP-CONFEDIR, CONFSAL-PARASTATO e RDB.

Trattamento economico

La retribuzione annua è suddivisa in 13 mensilità.

Minimi tabellari mensili

Importi mensili ricavati dal tabellare annuo diviso per 13.

LivelloDal 01/01/2022Dal 01/01/2023Dal 01/01/2024
Q4.104,454.206,374.273,02
A12.864,562.935,702.982,21
A22.614,142.679,062.721,50
A32.498,092.560,132.600,69
B12.382,052.441,202.479,88
B22.174,382.228,382.263,68
B32.113,302.165,782.200,09
C12.052,222.103,192.136,51
R15.008,405.132,785.214,10
R24.104,454.206,374.273,02
R33.029,473.104,703.153,89
2-R12.656,902.722,872.766,01
2-R22.412,592.472,502.511,67
2-R32.241,572.297,232.333,63

Tabellari annui 2022-2024

LivelloImporto annuo dal 01/01/2022Importo annuo dal 01/01/2023Importo annuo dal 01/01/2024
Q53.357,8154.682,8455.549,20
A137.239,3138.164,0638.768,71
A233.983,8534.827,7735.379,56
A332.475,2133.281,6733.808,96
B130.966,5931.735,5832.238,38
B228.266,9528.968,8929.427,86
B327.472,9328.155,1628.601,23
C126.678,9127.341,4227.774,61
1R165.109,2466.726,0967.783,26
1R253.357,8154.682,8455.549,20
1R339.383,1540.361,1541.000,61
2R134.539,6535.397,3735.958,19
2R231.363,6132.142,4532.651,70
2R329.140,3529.863,9930.337,14

Criteri di incremento del rinnovo 2022-2024

Il rinnovo 21/12/2022 prevede un adeguamento complessivo del trattamento economico pari al 9% sull'intero triennio, così articolato:

DecorrenzaCriterio
01/01/2022tabellare 2021 + 4,7%
01/01/2023tabellare 2021 + 7,3%
01/01/2024tabellare 2021 + 9,0%

Divisori retributivi

VoceValore
Divisore orario156
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Elemento distinto della retribuzione (EDR)

Dal 01/01/2021 è istituito un EDR pari all'8% della retribuzione tabellare annua vigente, erogato interamente con la mensilità di giugno.

Caratteristiche:

  • non entra nella base di calcolo degli istituti accessori contrattuali;
  • rileva esclusivamente ai fini del TFR;
  • matura da gennaio a dicembre in proporzione al rapporto di lavoro e al regime orario.

Assegno di qualificazione

Può essere riconosciuto al personale delle aree A, B, C, E, 1-R e 2-R che abbia conseguito una particolare qualificazione.

  • importo: non inferiore al 3% del minimo tabellare;
  • erogazione: 13 mensilità;
  • efficacia: vale a tutti gli effetti retributivi;
  • natura: non revocabile, ma riassorbibile in caso di passaggio di area con aumento retributivo.

Apicali: ulteriore elemento retributivo

Al personale che abbia maturato almeno 4 anni nei livelli apicali A1, B1, E1, C1, 1-R1 e 2-R1 spetta un ulteriore elemento pari al 3% della retribuzione tabellare.

  • non revocabile;
  • riassorbibile in caso di passaggio di area;
  • attribuibile anche anticipatamente per particolari meriti.

Apicali: elemento retributivo aggiuntivo

Dal 01/01/2020 è introdotto un ulteriore elemento con stesse caratteristiche e stesso valore economico dell'elemento apicale sopra descritto.

In prima applicazione:

  • per il personale che già percepiva l'assegno apicale, il riferimento decorre dal 01/01/2019;
  • per chi al 01/01/2019 ne beneficiava da almeno 10 anni, l'erogazione decorre dal 01/01/2021.

Indennità di funzione per quadri

Ai lavoratori inquadrati come quadri spetta una specifica indennità mensile di funzione pari ad almeno il 10% della retribuzione tabellare.

Tale indennità assorbe le prestazioni connesse alla qualifica, comprese quelle eccedenti il normale orario di lavoro.

Indennità per particolari incarichi

L'ente può riconoscere un'indennità per incarichi particolari e qualificati:

  • misura minima: 10% della retribuzione tabellare annua;
  • spetta solo per il periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Per il ruolo di ispettore di vigilanza:

  • indennità definita dalla contrattazione aziendale;
  • minimo: 5% della retribuzione tabellare annua.

Premio di risultato

È previsto un premio di risultato collegato a:

  • merito;
  • variabilità;
  • differenziazione;
  • obiettivi annuali fissati dall'ente;
  • incremento di efficienza, innovazione e qualità.

I criteri di assegnazione sono oggetto di confronto sindacale.

Classificazione del personale

Aree e livelli

Il personale è classificato in:

  • Area Quadri
  • Area A: livelli A1, A2, A3
  • Area B: livelli B1, B2, B3
  • Area C: dal 01/01/2020 un solo livello, C1
  • Area Professionale:
    • Ramo 1: livelli R1, R2, R3
    • Ramo 2: livelli 2R1, 2R2, 2R3

Dal 01/01/2020:

  • l'Area D è abolita;
  • il personale già inquadrato in Area D confluisce in C1;
  • anche i livelli C2 e C3 confluiscono in C1.

Progressioni di livello per anzianità

Area / passaggioAnzianità richiesta
A3 → A24 anni (48 mesi)
A2 → A17 anni (84 mesi)
B3 → B24 anni (48 mesi)
B2 → B15 anni (60 mesi)
R3 → R2 (Ramo 1)4 anni (48 mesi)
R2 → R1 (Ramo 1)7 anni (84 mesi)
R3 → R2 (Ramo 2)4 anni (48 mesi)
R2 → R1 (Ramo 2)5 anni (60 mesi)

Dal 01/01/2020 la progressione può essere posticipata in presenza di cause ostative, tra cui presenza annua inferiore a 185 giorni, salve le assenze equiparate indicate dal contratto.

Orario di lavoro e maggiorazioni

Orario normale

  • 36 ore settimanali
  • distribuite su 5 o 6 giorni secondo le esigenze dell'ente

Flessibilità

L'articolazione di turni, flessibilità e altre modalità specifiche di orario è demandata al confronto/contrattazione aziendale.

Lavoro notturno

  • fascia: dalle 22:00 alle 06:00
  • maggiorazione: 50%

Lavoro domenicale

  • maggiorazione: 25%
  • con diritto anche al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana

Lavoro straordinario

Limite ordinario individuale: 250 ore annue, salvo superamento per necessità operative previo confronto sindacale.

Maggiorazioni:

TipologiaMaggiorazione
Straordinario feriale25%
Straordinario festivo infrasettimanale50%
Lavoro domenicale25%
Lavoro notturno50%

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono festivi, oltre alle domeniche, i giorni previsti dalla legge e dal contratto, incluso il Santo Patrono.

È prevista inoltre la festività del 16 agosto.

Il 4 novembre è trattato come festività coincidente con la domenica.

Ex festività

  • 4 giorni annui di permesso per festività soppresse.

Ferie annuali

Articolazione orarioFerie annue
Su 5 giorni settimanali26 giorni lavorativi
Su 6 giorni settimanali30 giorni lavorativi

Almeno 2 settimane continuative vanno fruite nell'anno solare; il residuo, in caso di esigenze eccezionali, entro i 18 mesi successivi.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Permessi per lutto e grave infermità

  • 4 giorni lavorativi annui per lutto del coniuge o parente/affine entro il 2° grado
  • 4 giorni complessivi annui anche per grave e documentata infermità dei medesimi soggetti

Permessi al padre per nascita del figlio

La sintesi economico-normativa riporta:

  • 3 giorni di permesso retribuito

Nel testo contrattuale è inoltre richiamata la disciplina legale sul congedo obbligatorio di paternità.

Permessi personali recuperabili

Possono essere concessi permessi per motivi personali o familiari:

  • fino a 36 ore annue;
  • di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero;
  • da recuperare successivamente.

Permessi per fecondazione medicalmente assistita

  • 5 giorni di permesso retribuito

Assenze per malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto: massimo 18 mesi.

Trattamento economico:

PeriodoTrattamento
Primi 9 mesi100% della retribuzione fissa mensile
Successivi 3 mesi90% della retribuzione fissa mensile
Successivi 6 mesi50% della retribuzione fissa mensile

Per patologie particolarmente gravi è possibile richiedere un'ulteriore aspettativa non retribuita fino a 18 mesi.

Sono esclusi dal comporto i giorni di ricovero/day hospital e quelli legati a terapie salvavita o particolarmente invalidanti, debitamente certificati, con diritto all'intera retribuzione.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque non oltre 18 mesi.

Trattamento economico:

PeriodoTrattamento
Giorno dell'infortunio100%
Dal 2° al 4° giorno100%
Dal 5° giorno alla guarigione clinicaintegrazione al 100%, con anticipazione del trattamento INAIL

Maternità / astensione obbligatoria

Il contratto prevede l'integrazione dell'indennità di legge:

  • indennità INPS/di legge: 80%
  • integrazione contrattuale: 20%
  • totale: 100% della retribuzione di riferimento

Durante l'astensione obbligatoria sono garantite anche le quote di salario accessorio fisso e quelle connesse a professionalità e produttività, secondo quanto previsto dal testo.

Genitorialità e tutele sociali

Il CCNL recepisce e integra la disciplina di tutela della maternità e paternità prevista dal D.Lgs. 151/2001.

Principali previsioni:

  • congedi parentali entro i primi 12 anni di vita del bambino;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • congedi per malattia del figlio;
  • estensione ai genitori adottivi e affidatari;
  • riconoscimento della figura del secondo genitore equivalente.

È previsto inoltre il congedo per donne vittime di violenza di genere:

  • fino a 120 giorni lavorativi in 3 anni;
  • fruibile su base giornaliera o oraria;
  • indennità pari al 100% dell'ultima retribuzione di riferimento.

Periodo di prova

InquadramentoDurata
Area Quadri e ramo professionale6 mesi
Area A4 mesi
Area B3 mesi
Area C2 mesi

Per i contratti a termine:

  • massimo 1 mese se il contratto dura fino a 6 mesi;
  • massimo 2 mesi se il contratto supera 6 mesi.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato all'orario ridotto.

Lavoro supplementare

  • limite: 20% dell'orario concordato
  • maggiorazione: 25%

Clausole elastiche

  • maggiorazione: 15% per le ore interessate dalla variazione richiesta dal datore di lavoro
  • preavviso: 2 giorni

È prevista priorità nel passaggio a tempo pieno per i lavoratori part-time già in forza, rispetto a nuove assunzioni di pari qualifica.

Contratto a tempo determinato

  • durata massima ordinaria: 24 mesi, salvo diversa previsione aziendale nei limiti consentiti;
  • contingentamento: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diversa disciplina aziendale;
  • termine con somministrazione a termine complessivamente non oltre il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, salvo diversa previsione aziendale.

Permessi non retribuiti per lavoratori a termine

Dopo il superamento del periodo di prova:

  • fino a 10 giorni complessivi annui per motivate esigenze.

Apprendistato

  • durata massima: 36 mesi
  • periodo di prova: 60 giorni di lavoro effettivo

Retribuzione apprendistato

FaseRetribuzione
Prima metà della durata60% della retribuzione tabellare
Seconda metà della durata75% della retribuzione tabellare

Gli enti non possono stipulare nuovi contratti di apprendistato se non hanno confermato almeno il 60% degli apprendisti il cui rapporto è cessato nei 24 mesi precedenti.

Missioni, trasferte e trasferimenti

Missioni

L'ente può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede, di norma con 48 ore di preavviso.

  • ciascuna missione non può superare 6 mesi, salvo consenso dell'interessato;
  • le missioni non possono superare complessivamente 160 giorni lavorativi annui.

Trasferta in Italia

Spettano, tra l'altro:

  • rimborso viaggio;
  • rimborso bagaglio;
  • rimborso spese documentate sostenute nell'interesse dell'ente;
  • diaria/piè di lista secondo contrattazione di secondo livello;
  • anticipo non inferiore al 75% delle spese prevedibili.

Trasferimento

Per trasferimento disposto dall'ente con cambio di residenza:

  • preavviso di 4 mesi;
  • tutele rafforzate per lavoratori con almeno 50 anni di età e 15 anni di anzianità;
  • rimborso spese di viaggio, trasloco, eventuale perdita canone e altre spese;
  • indennità una tantum pari a 1 mensilità, elevata a 2 mensilità in presenza di familiari conviventi.

Recesso, preavviso e TFR

Preavviso in caso di licenziamento

Anzianità di servizioPreavviso
Fino a 25 anni di servizio effettivo4 mesi
Oltre 25 anni di servizio effettivo6 mesi

Dimissioni

I termini di preavviso sono ridotti della metà:

Anzianità di servizioPreavviso in caso di dimissioni
Fino a 25 anni di servizio effettivo2 mesi
Oltre 25 anni di servizio effettivo3 mesi

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 c.c. e dalla L. 29/05/1982 n. 297.

Le spettanze di fine rapporto devono essere liquidate, compatibilmente con i tempi di elaborazione, entro 60 giorni dalla cessazione.

Relazioni sindacali e diritti sindacali

Il sistema di relazioni sindacali si articola in:

  • contrattazione collettiva nazionale;
  • contrattazione integrativa di secondo livello;
  • confronto;
  • informazione;
  • interpretazione autentica.

Tra i principali diritti sindacali:

  • assemblee retribuite fino a 20 ore annue;
  • permessi sindacali secondo dimensione dell'ente e rappresentatività;
  • affissioni e strumenti elettronici di comunicazione;
  • aspettative per cariche sindacali o pubbliche.

Formazione, sicurezza e welfare

Formazione

Gli enti devono investire in formazione professionale e aggiornamento.

È previsto uno stanziamento nel bilancio di previsione non inferiore all'1% delle retribuzioni tabellari per i costi formativi.

Sicurezza sul lavoro

Il CCNL richiama la disciplina del D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione, formazione dei lavoratori e RLS.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Gli enti si impegnano a favorire lo sviluppo di:

  • previdenza complementare;
  • assistenza sanitaria integrativa.

Ulteriori istituti di rilievo

  • telelavoro e lavoro agile ammessi secondo disciplina contrattuale e legale;
  • lavoro agile normalmente fino a 3 giorni a settimana, salvo diversa disciplina aziendale;
  • tutele contro molestie, mobbing, straining e discriminazioni;
  • tutela delle pari opportunità;
  • attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Accordi e rinnovi

CCNL 15/01/2020Accordo di rinnovo 21/12/2022Testo consolidato del CCNL 15/01/2020 come modificato dall'Accordo di rinnovo 21/12/2022

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