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CCNL

CCNL Dirigenti - Enti previdenziali privatizzati

CCNLT412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2022 al 31 dic 2024

Parti stipulanti

SindacatiASDEPP-FEDERMANAGERCGIL FPCISL FPUGL TERZIARIOUIL PACISAL FIALPDIRPUBBLICACIDA SINDERP
Datori di lavoroADEPP

Sfera di applicazione

Si applica nel settore degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96 e disciplina i rapporti di lavoro con il personale dirigente che presti servizio nel rispetto delle condizioni di subordinazione previste dall'art. 2094 del Codice civile.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dirigente degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96, in regime di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.

La fonte contrattuale di riferimento è il CCNL del 12/02/2020, rinnovato per la parte normativa ed economica dal 16/01/2023 con effetti economici dal 01/01/2022.

Validità del rinnovo: dal 01/01/2022 al 31/12/2024.

Il contratto costituisce la disciplina minima di riferimento, sia sotto il profilo normativo sia economico, per i contratti individuali dei dirigenti e del direttore generale dell'Ente.

Qualifiche interessate

Rientrano nella dirigenza:

  • i Dirigenti;
  • i Direttori;
  • il Direttore Generale.

Il Direttore Generale ricopre la posizione apicale nell'ordinamento dell'Ente. Gli Enti possono attribuire ad alcuni dirigenti la qualifica di Direttore in relazione a specifiche attività di coordinamento o esigenze organizzative.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • ADEPP

Organizzazioni sindacali

  • ASDEPP-FEDERMANAGER
  • CGIL FP
  • CISL FP
  • UGL TERZIARIO
  • UIL PA
  • CISAL FIALP
  • DIRPUBBLICA
  • CIDA SINDERP

Trattamento economico

Il trattamento economico del dirigente è definito tra Ente e dirigente, assumendo come base il minimo tabellare previsto dal CCNL.

La struttura retributiva è composta da:

  • minimo tabellare;
  • indennità di dirigenza;
  • indennità accessoria di risultato;
  • eventuale retribuzione individuale di anzianità;
  • eventuali altre indennità previste.

La somma di tali elementi costituisce la RAL - retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi ulteriori per incarichi presso associazioni, enti, società o altri soggetti giuridici.

Minimi tabellari mensili

Gli importi mensili sotto riportati sono ricavati redazionalmente dagli importi annui su 13 mensilità.

LivelloDal 01/01/2022Dal 01/01/2023Dal 01/01/2024
Dirigenti€ 5.582,22€ 5.720,84€ 5.811,48

Minimi tabellari annui

LivelloImporto al 31/12/2021Incremento dal 01/01/2022Importo dal 01/01/2022Incremento rideterminato dal 01/01/2023Importo dal 01/01/2023Incremento rideterminato dal 01/01/2024Importo dal 01/01/2024
Dirigenti€ 69.311,20€ 3.257,63€ 72.568,83€ 1.802,09€ 74.370,92€ 1.178,29€ 75.549,21

Criteri di incremento previsti dal rinnovo

Il rinnovo del 16/01/2023 ha rideterminato i tabellari 2022-2024 riconoscendo un adeguamento complessivo del 9% nel triennio, come segue:

DecorrenzaCriterio di adeguamento sul tabellare 2021
01/01/2022tabellare 2021 + 4,7%
01/01/2023tabellare 2021 + 7,3%
01/01/2024tabellare 2021 + 9,0%

Ultimi tabellari del precedente triennio

DecorrenzaImporto annuo
01/01/2019€ 63.644,08
01/01/2020€ 68.744,60
01/01/2021€ 69.311,20

Numero mensilità

VoceValore
Mensilità annue13

Indennità di dirigenza

Al personale in servizio spetta una indennità di dirigenza almeno pari al 10% del trattamento economico tabellare.

Può essere articolata in due quote percentuali riferite a:

  • rilevanza, complessità e strategicità degli incarichi assegnati;
  • professionalità acquisita.

In caso di incarico ad interim, spetta una retribuzione aggiuntiva almeno pari all'indennità di dirigenza già riconosciuta per il medesimo incarico.

Indennità accessoria di risultato

L'Ente pattuisce con il dirigente una retribuzione accessoria di risultato, erogata annualmente e calcolata in percentuale su:

  • trattamento economico tabellare;
  • indennità di dirigenza;
  • eventuale retribuzione individuale di anzianità.

L'importo è graduato in relazione al concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati, collegati alle linee programmatiche, ai piani di gestione o ad obiettivi specifici annualmente condivisi.

Elemento provvisorio della retribuzione

In caso di vacanza contrattuale:

  • dopo 3 mesi dalla scadenza del CCNL, decorre dalla data di scadenza un importo pari al 30% dell'indice IPCA/inflazione programmata applicato ai minimi contrattuali vigenti;
  • dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, l'importo sale al 50%.

Dalla data di decorrenza del rinnovo l'indennità cessa di essere erogata ed è assorbita dagli eventuali aumenti contrattuali relativi al periodo di vacanza.

Premio di anzianità

Al raggiungimento del 25° anno di servizio presso l'Ente di appartenenza è corrisposto un premio di anzianità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a un decimo della RAL del dirigente.

Trasferte e missioni

In caso di trasferimento dalla sede istituzionale ad altra sede per trasferte o missioni di rappresentanza, l'Ente riconosce:

  • rimborso spese di viaggio (treno, aereo o utilizzo dell'auto propria secondo tabelle ACI, oltre al pedaggio autostradale);
  • rimborso spese trasporto bagaglio;
  • rimborso spese postali, vitto, alloggio, telefoniche e di ogni altra spesa sostenuta nell'interesse dell'Ente, previa documentazione;
  • indennità di trasferta per i giorni di viaggio e permanenza.

Misura minima indennità di trasferta

VoceMisura minima
Indennità giornaliera di trasfertanon inferiore al 3% di 1/13 della retribuzione

Se la trasferta o missione è effettuata in periodi non lavorativi, al dirigente spetta, a scelta:

  • un ulteriore importo pari a 1/250 della RAL per ogni giorno di trasferta; oppure
  • un giorno di riposo compensativo.

Orario di lavoro

La prestazione del dirigente è improntata a criteri di:

  • onnicomprensività;
  • flessibilità;
  • discrezionalità;
  • trasparenza;
  • reperibilità.

La durata della prestazione non è quantificabile e tende a correlarsi, con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie con riguardo al riposo settimanale.

L'Ente può richiedere, ove necessario, la presenza in servizio anche fuori dall'abituale orario di lavoro.

Ferie, festività ed ex festività

Ferie annuali

Articolazione settimanaleFerie annue
Orario su 5 giorni30 giorni lavorativi
Orario su 6 giorni34 giorni lavorativi

Ulteriori regole:

  • per gli Enti su 5 giorni, non si computano come ferie domeniche, sabati e festività infrasettimanali intere;
  • al dirigente con anzianità di servizio superiore a 15 anni nello stesso Ente spettano 2 giorni aggiuntivi;
  • i giorni di ferie sono comprensivi dei permessi per ex festività soppresse;
  • le ferie vanno normalmente godute nell'anno solare;
  • se non fruite per eccezionali esigenze di servizio, possono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
  • in caso di risoluzione del rapporto, le ferie non godute sono liquidate in proporzione ai dodicesimi maturati.

Festività

Le festività del Santo Patrono e le altre ricorrenze considerate festive per i dipendenti si applicano anche ai dirigenti, purché ricadano in giorno lavorativo.

Malattia, infortunio, maternità

Malattia

Periodo di comporto: massimo 18 mesi nell'arco dei 36 mesi precedenti l'ultima manifestazione morbosa.

Trattamento economico:

PeriodoTrattamento
Primi 12 mesi100% della retribuzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8, cioè minimo tabellare + indennità di dirigenza
Ulteriori 6 mesi50% della medesima retribuzione

Le ricadute nella stessa malattia sono considerate un unico evento, salvo intervallo di almeno 30 giorni tra una manifestazione e l'altra.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Conservazione del posto: fino alla guarigione clinica o all'accertamento di invalidità permanente incompatibile con la prosecuzione del rapporto, comunque per un periodo non superiore a 2 anni e 6 mesi.

Trattamento economico:

PeriodoTrattamento
12 mesi100% della retribuzione, anche con anticipazione del trattamento a carico INAIL

Il dirigente restituisce quanto eventualmente percepito dall'INAIL sino al periodo di conservazione del posto.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria spetta l'integrazione al 100% della retribuzione.

Entrambi i genitori possono fruire dell'aspettativa facoltativa/congedi parentali secondo la normativa vigente, oltre ad eventuali trattamenti di miglior favore previsti per la generalità dei dipendenti.

Polizze assicurative in caso di morte o invalidità

L'Ente deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri in caso di morte o invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto una somma commisurata ad un numero di annualità di RAL definito dalla contrattazione di secondo livello o individuale, comunque non inferiore a 4 annualità e a € 350.000.

Costituzione del rapporto e periodo di prova

L'assunzione o la nomina può essere:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato.

Il contratto individuale deve essere in forma scritta e indicare almeno:

  • tipologia e durata del rapporto;
  • data di assunzione;
  • eventuale periodo di prova;
  • trattamento economico;
  • incarico iniziale;
  • sede iniziale di assegnazione.

Periodo di prova

VoceDurata
Periodo massimo di prova6 mesi di servizio effettivo

Durante il periodo di prova:

  • ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione;
  • al dirigente spetta il trattamento economico pattuito.

Contratto a tempo determinato

Il contratto a termine cessa alla scadenza senza bisogno di disdetta.

La risoluzione anticipata può avvenire per:

  • giusta causa ex art. 2119 c.c.;
  • superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio;
  • recesso del dirigente;
  • recesso dell'Ente;
  • decesso del dirigente.

Preavviso nel tempo determinato

Durata del contrattoPreavviso
Fino a 12 mesi30 giorni
Oltre 12 mesi60 giorni

Il recesso dell'Ente deve essere motivato. In mancanza o inidoneità della motivazione, al dirigente spettano le retribuzioni fino alla naturale scadenza del contratto, salvo previsioni individuali di miglior favore.

Risoluzione del rapporto e preavviso

Preavviso in caso di recesso dell'Ente

Anzianità di servizio come dirigentePreavviso
Oltre 1 anno e fino a meno di 3 anni6 mesi
Da 3 anni a meno di 6 anni8 mesi
Da 6 anni a meno di 15 anni18 mesi
Da 15 anni in poi24 mesi

Per le dimissioni del dirigente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.

In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla RAL che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità, è computato nell'anzianità ai fini del TFR.

Altre ipotesi di cessazione

Nel rapporto a tempo indeterminato la cessazione può avvenire anche per:

  • raggiungimento del limite di età per la pensione di vecchiaia;
  • decesso del dirigente;
  • risoluzione consensuale;
  • superamento del periodo di conservazione del posto.

Al raggiungimento del limite di età pensionabile il rapporto può essere risolto senza obbligo di motivazione e senza preavviso.

Ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio alla data di stipula del contratto, in caso di cessazione per dimissioni o recesso dell'Ente, spetta, oltre al TFR, una indennità pari a 12 mensilità se, pur non avendo raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, hanno maturato almeno 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici.

In caso di risoluzione consensuale, al dirigente che maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia entro 48 mesi spetta, oltre al TFR, un incentivo all'esodo da 6 a 36 mensilità della retribuzione in godimento, esclusa l'indennità accessoria di risultato.

Processi di ristrutturazione e riorganizzazione

Se l'Ente recede per comprovati processi di ristrutturazione, riorganizzazione, dismissione di servizi o liquidazione/soppressione dell'Ente, al dirigente non altrimenti utilizzabile spettano, oltre al preavviso e alle competenze di fine rapporto, una indennità supplementare concordata tra le parti da:

IpotesiIndennità supplementare
Ristrutturazione/riorganizzazione/dismissione/liquidazioneda 12 a 24 mensilità

TFR

Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dalla L. 297/1982.

Regole principali

VocePrevisione
Base di calcolo annuaretribuzione annua complessiva / 13,5
Frazioni di annocomputate per dodicesimi; la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni vale mese intero
Rivalutazione75% della variazione indice ISTAT + 1,5% annuo

Voci escluse dal TFR

Sono esclusi dal calcolo del TFR:

  • rimborsi spese;
  • diarie e/o indennità di trasferta;
  • eventuale alloggio dato in uso gratuito;
  • eventuali compensi una tantum.

Formazione e aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale è considerato patrimonio dell'Ente e finalizzato allo sviluppo delle competenze dirigenziali.

Le Parti indicano come riferimento:

  • 5 giornate annue mediamente dedicate a formazione e aggiornamento;
  • un voucher annuale per aggiornamento culturale e professionale di valore almeno pari a 4 giornate lavorative per attività formative pertinenti con ruolo e funzione.

Aspettativa

Il dirigente può ottenere, per validi e giustificati motivi, una aspettativa non retribuita fruibile in unica soluzione o in più periodi, per un massimo di 1 anno nell'intero rapporto di lavoro, salvo eventuale concessione di durata superiore da parte dell'Ente.

Durante l'aspettativa non matura retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.

Previdenza complementare e assistenza integrativa

Il contratto prevede:

  • contributo dell'Ente alla previdenza complementare, assumendo a riferimento il regime applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi o del terziario;
  • tutela di assistenza sanitaria integrativa con onere a carico dell'Ente, mediante iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Benefici di fidelizzazione

Il dirigente può richiedere uno dei seguenti benefici:

  • concorso spese per studi all'estero di un figlio a carico, fino a un massimo di 5 periodi di studio;
  • rimborso della contribuzione minima versata a fondi previdenziali già obbligatoriamente applicati in precedenza, per massimo 5 anni;
  • incremento del 2% della quota a carico dell'Ente per previdenza complementare.

Non spettano tali benefici se il dirigente è in prova, ha dato o ricevuto disdetta del contratto individuale, oppure è in aspettativa.

Responsabilità civile e penale

Salvo dolo o colpa grave:

  • la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi all'esercizio delle funzioni è a carico dell'Ente, che deve stipulare apposita polizza assicurativa;
  • l'Ente sostiene anche le spese di difesa nei giudizi per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuite.

Il rinvio a giudizio per tali fatti non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.

Relazioni sindacali e collegio arbitrale

Il contratto disciplina:

  • rappresentanze sindacali nazionali e aziendali;
  • informativa annuale dell'Ente su sviluppo, aggiornamento professionale, criteri di valutazione e sicurezza;
  • commissione paritetica per l'interpretazione autentica delle norme contrattuali;
  • collegio arbitrale per i ricorsi in materia di licenziamento.

In caso di licenziamento ritenuto ingiustificato dal collegio arbitrale, può essere riconosciuta un'indennità supplementare compresa tra:

MinimoMassimo
corrispettivo del preavviso individuale maturato + importo equivalente a 6 mesi di preavvisocorrispettivo di 24 mesi di preavviso

Sintesi conclusiva dei principali valori numerici

IstitutoValore
Decorrenza rinnovo01/01/2022
Scadenza31/12/2024
Mensilità13
Minimo mensile dal 01/01/2024€ 5.811,48
Minimo annuo dal 01/01/2024€ 75.549,21
Indennità di dirigenza minima10% del tabellare
Premio anzianitàalmeno 1/10 della RAL al 25° anno
Ferie su 5 giorni30 giorni
Ferie su 6 giorni34 giorni
Ferie aggiuntive oltre 15 anni2 giorni
Comporto malattia18 mesi in 36 mesi
Malattia retribuita al 100%12 mesi
Malattia retribuita al 50%ulteriori 6 mesi
Conservazione posto per infortuniomassimo 2 anni e 6 mesi
Infortunio retribuito al 100%12 mesi
Periodo di prova massimo6 mesi
Preavviso dimissionimetà dei termini previsti per il recesso dell'Ente
Trasferta minima giornaliera3% di 1/13 della retribuzione
Voucher formazionealmeno 4 giornate lavorative
Polizza morte/invaliditàalmeno 4 annualità di RAL e comunque non meno di € 350.000
TFRretribuzione annua complessiva / 13,5

Accordi e rinnovi

CCNL 12/02/2020Accordo di rinnovo 16/01/2023Testo consolidato del CCNL 12/02/2020 come modificato dall'accordo di rinnovo 16/01/2023

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