CCNL Dirigenti - Enti previdenziali privatizzati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2022 al 31 dic 2024
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica nel settore degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96 e disciplina i rapporti di lavoro con il personale dirigente che presti servizio nel rispetto delle condizioni di subordinazione previste dall'art. 2094 del Codice civile.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dirigente degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96, in regime di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
La fonte contrattuale di riferimento è il CCNL del 12/02/2020, rinnovato per la parte normativa ed economica dal 16/01/2023 con effetti economici dal 01/01/2022.
Validità del rinnovo: dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
Il contratto costituisce la disciplina minima di riferimento, sia sotto il profilo normativo sia economico, per i contratti individuali dei dirigenti e del direttore generale dell'Ente.
Qualifiche interessate
Rientrano nella dirigenza:
- i Dirigenti;
- i Direttori;
- il Direttore Generale.
Il Direttore Generale ricopre la posizione apicale nell'ordinamento dell'Ente. Gli Enti possono attribuire ad alcuni dirigenti la qualifica di Direttore in relazione a specifiche attività di coordinamento o esigenze organizzative.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- ADEPP
Organizzazioni sindacali
- ASDEPP-FEDERMANAGER
- CGIL FP
- CISL FP
- UGL TERZIARIO
- UIL PA
- CISAL FIALP
- DIRPUBBLICA
- CIDA SINDERP
Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente è definito tra Ente e dirigente, assumendo come base il minimo tabellare previsto dal CCNL.
La struttura retributiva è composta da:
- minimo tabellare;
- indennità di dirigenza;
- indennità accessoria di risultato;
- eventuale retribuzione individuale di anzianità;
- eventuali altre indennità previste.
La somma di tali elementi costituisce la RAL - retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi ulteriori per incarichi presso associazioni, enti, società o altri soggetti giuridici.
Minimi tabellari mensili
Gli importi mensili sotto riportati sono ricavati redazionalmente dagli importi annui su 13 mensilità.
| Livello | Dal 01/01/2022 | Dal 01/01/2023 | Dal 01/01/2024 |
|---|---|---|---|
| Dirigenti | € 5.582,22 | € 5.720,84 | € 5.811,48 |
Minimi tabellari annui
| Livello | Importo al 31/12/2021 | Incremento dal 01/01/2022 | Importo dal 01/01/2022 | Incremento rideterminato dal 01/01/2023 | Importo dal 01/01/2023 | Incremento rideterminato dal 01/01/2024 | Importo dal 01/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | € 69.311,20 | € 3.257,63 | € 72.568,83 | € 1.802,09 | € 74.370,92 | € 1.178,29 | € 75.549,21 |
Criteri di incremento previsti dal rinnovo
Il rinnovo del 16/01/2023 ha rideterminato i tabellari 2022-2024 riconoscendo un adeguamento complessivo del 9% nel triennio, come segue:
| Decorrenza | Criterio di adeguamento sul tabellare 2021 |
|---|---|
| 01/01/2022 | tabellare 2021 + 4,7% |
| 01/01/2023 | tabellare 2021 + 7,3% |
| 01/01/2024 | tabellare 2021 + 9,0% |
Ultimi tabellari del precedente triennio
| Decorrenza | Importo annuo |
|---|---|
| 01/01/2019 | € 63.644,08 |
| 01/01/2020 | € 68.744,60 |
| 01/01/2021 | € 69.311,20 |
Numero mensilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Mensilità annue | 13 |
Indennità di dirigenza
Al personale in servizio spetta una indennità di dirigenza almeno pari al 10% del trattamento economico tabellare.
Può essere articolata in due quote percentuali riferite a:
- rilevanza, complessità e strategicità degli incarichi assegnati;
- professionalità acquisita.
In caso di incarico ad interim, spetta una retribuzione aggiuntiva almeno pari all'indennità di dirigenza già riconosciuta per il medesimo incarico.
Indennità accessoria di risultato
L'Ente pattuisce con il dirigente una retribuzione accessoria di risultato, erogata annualmente e calcolata in percentuale su:
- trattamento economico tabellare;
- indennità di dirigenza;
- eventuale retribuzione individuale di anzianità.
L'importo è graduato in relazione al concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati, collegati alle linee programmatiche, ai piani di gestione o ad obiettivi specifici annualmente condivisi.
Elemento provvisorio della retribuzione
In caso di vacanza contrattuale:
- dopo 3 mesi dalla scadenza del CCNL, decorre dalla data di scadenza un importo pari al 30% dell'indice IPCA/inflazione programmata applicato ai minimi contrattuali vigenti;
- dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, l'importo sale al 50%.
Dalla data di decorrenza del rinnovo l'indennità cessa di essere erogata ed è assorbita dagli eventuali aumenti contrattuali relativi al periodo di vacanza.
Premio di anzianità
Al raggiungimento del 25° anno di servizio presso l'Ente di appartenenza è corrisposto un premio di anzianità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a un decimo della RAL del dirigente.
Trasferte e missioni
In caso di trasferimento dalla sede istituzionale ad altra sede per trasferte o missioni di rappresentanza, l'Ente riconosce:
- rimborso spese di viaggio (treno, aereo o utilizzo dell'auto propria secondo tabelle ACI, oltre al pedaggio autostradale);
- rimborso spese trasporto bagaglio;
- rimborso spese postali, vitto, alloggio, telefoniche e di ogni altra spesa sostenuta nell'interesse dell'Ente, previa documentazione;
- indennità di trasferta per i giorni di viaggio e permanenza.
Misura minima indennità di trasferta
| Voce | Misura minima |
|---|---|
| Indennità giornaliera di trasferta | non inferiore al 3% di 1/13 della retribuzione |
Se la trasferta o missione è effettuata in periodi non lavorativi, al dirigente spetta, a scelta:
- un ulteriore importo pari a 1/250 della RAL per ogni giorno di trasferta; oppure
- un giorno di riposo compensativo.
Orario di lavoro
La prestazione del dirigente è improntata a criteri di:
- onnicomprensività;
- flessibilità;
- discrezionalità;
- trasparenza;
- reperibilità.
La durata della prestazione non è quantificabile e tende a correlarsi, con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie con riguardo al riposo settimanale.
L'Ente può richiedere, ove necessario, la presenza in servizio anche fuori dall'abituale orario di lavoro.
Ferie, festività ed ex festività
Ferie annuali
| Articolazione settimanale | Ferie annue |
|---|---|
| Orario su 5 giorni | 30 giorni lavorativi |
| Orario su 6 giorni | 34 giorni lavorativi |
Ulteriori regole:
- per gli Enti su 5 giorni, non si computano come ferie domeniche, sabati e festività infrasettimanali intere;
- al dirigente con anzianità di servizio superiore a 15 anni nello stesso Ente spettano 2 giorni aggiuntivi;
- i giorni di ferie sono comprensivi dei permessi per ex festività soppresse;
- le ferie vanno normalmente godute nell'anno solare;
- se non fruite per eccezionali esigenze di servizio, possono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
- in caso di risoluzione del rapporto, le ferie non godute sono liquidate in proporzione ai dodicesimi maturati.
Festività
Le festività del Santo Patrono e le altre ricorrenze considerate festive per i dipendenti si applicano anche ai dirigenti, purché ricadano in giorno lavorativo.
Malattia, infortunio, maternità
Malattia
Periodo di comporto: massimo 18 mesi nell'arco dei 36 mesi precedenti l'ultima manifestazione morbosa.
Trattamento economico:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 12 mesi | 100% della retribuzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8, cioè minimo tabellare + indennità di dirigenza |
| Ulteriori 6 mesi | 50% della medesima retribuzione |
Le ricadute nella stessa malattia sono considerate un unico evento, salvo intervallo di almeno 30 giorni tra una manifestazione e l'altra.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Conservazione del posto: fino alla guarigione clinica o all'accertamento di invalidità permanente incompatibile con la prosecuzione del rapporto, comunque per un periodo non superiore a 2 anni e 6 mesi.
Trattamento economico:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| 12 mesi | 100% della retribuzione, anche con anticipazione del trattamento a carico INAIL |
Il dirigente restituisce quanto eventualmente percepito dall'INAIL sino al periodo di conservazione del posto.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria spetta l'integrazione al 100% della retribuzione.
Entrambi i genitori possono fruire dell'aspettativa facoltativa/congedi parentali secondo la normativa vigente, oltre ad eventuali trattamenti di miglior favore previsti per la generalità dei dipendenti.
Polizze assicurative in caso di morte o invalidità
L'Ente deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri in caso di morte o invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto una somma commisurata ad un numero di annualità di RAL definito dalla contrattazione di secondo livello o individuale, comunque non inferiore a 4 annualità e a € 350.000.
Costituzione del rapporto e periodo di prova
L'assunzione o la nomina può essere:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato.
Il contratto individuale deve essere in forma scritta e indicare almeno:
- tipologia e durata del rapporto;
- data di assunzione;
- eventuale periodo di prova;
- trattamento economico;
- incarico iniziale;
- sede iniziale di assegnazione.
Periodo di prova
| Voce | Durata |
|---|---|
| Periodo massimo di prova | 6 mesi di servizio effettivo |
Durante il periodo di prova:
- ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione;
- al dirigente spetta il trattamento economico pattuito.
Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine cessa alla scadenza senza bisogno di disdetta.
La risoluzione anticipata può avvenire per:
- giusta causa ex art. 2119 c.c.;
- superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio;
- recesso del dirigente;
- recesso dell'Ente;
- decesso del dirigente.
Preavviso nel tempo determinato
| Durata del contratto | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 12 mesi | 30 giorni |
| Oltre 12 mesi | 60 giorni |
Il recesso dell'Ente deve essere motivato. In mancanza o inidoneità della motivazione, al dirigente spettano le retribuzioni fino alla naturale scadenza del contratto, salvo previsioni individuali di miglior favore.
Risoluzione del rapporto e preavviso
Preavviso in caso di recesso dell'Ente
| Anzianità di servizio come dirigente | Preavviso |
|---|---|
| Oltre 1 anno e fino a meno di 3 anni | 6 mesi |
| Da 3 anni a meno di 6 anni | 8 mesi |
| Da 6 anni a meno di 15 anni | 18 mesi |
| Da 15 anni in poi | 24 mesi |
Per le dimissioni del dirigente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.
In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla RAL che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità, è computato nell'anzianità ai fini del TFR.
Altre ipotesi di cessazione
Nel rapporto a tempo indeterminato la cessazione può avvenire anche per:
- raggiungimento del limite di età per la pensione di vecchiaia;
- decesso del dirigente;
- risoluzione consensuale;
- superamento del periodo di conservazione del posto.
Al raggiungimento del limite di età pensionabile il rapporto può essere risolto senza obbligo di motivazione e senza preavviso.
Ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio alla data di stipula del contratto, in caso di cessazione per dimissioni o recesso dell'Ente, spetta, oltre al TFR, una indennità pari a 12 mensilità se, pur non avendo raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, hanno maturato almeno 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici.
In caso di risoluzione consensuale, al dirigente che maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia entro 48 mesi spetta, oltre al TFR, un incentivo all'esodo da 6 a 36 mensilità della retribuzione in godimento, esclusa l'indennità accessoria di risultato.
Processi di ristrutturazione e riorganizzazione
Se l'Ente recede per comprovati processi di ristrutturazione, riorganizzazione, dismissione di servizi o liquidazione/soppressione dell'Ente, al dirigente non altrimenti utilizzabile spettano, oltre al preavviso e alle competenze di fine rapporto, una indennità supplementare concordata tra le parti da:
| Ipotesi | Indennità supplementare |
|---|---|
| Ristrutturazione/riorganizzazione/dismissione/liquidazione | da 12 a 24 mensilità |
TFR
Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dalla L. 297/1982.
Regole principali
| Voce | Previsione |
|---|---|
| Base di calcolo annua | retribuzione annua complessiva / 13,5 |
| Frazioni di anno | computate per dodicesimi; la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni vale mese intero |
| Rivalutazione | 75% della variazione indice ISTAT + 1,5% annuo |
Voci escluse dal TFR
Sono esclusi dal calcolo del TFR:
- rimborsi spese;
- diarie e/o indennità di trasferta;
- eventuale alloggio dato in uso gratuito;
- eventuali compensi una tantum.
Formazione e aggiornamento professionale
L'aggiornamento professionale è considerato patrimonio dell'Ente e finalizzato allo sviluppo delle competenze dirigenziali.
Le Parti indicano come riferimento:
- 5 giornate annue mediamente dedicate a formazione e aggiornamento;
- un voucher annuale per aggiornamento culturale e professionale di valore almeno pari a 4 giornate lavorative per attività formative pertinenti con ruolo e funzione.
Aspettativa
Il dirigente può ottenere, per validi e giustificati motivi, una aspettativa non retribuita fruibile in unica soluzione o in più periodi, per un massimo di 1 anno nell'intero rapporto di lavoro, salvo eventuale concessione di durata superiore da parte dell'Ente.
Durante l'aspettativa non matura retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.
Previdenza complementare e assistenza integrativa
Il contratto prevede:
- contributo dell'Ente alla previdenza complementare, assumendo a riferimento il regime applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi o del terziario;
- tutela di assistenza sanitaria integrativa con onere a carico dell'Ente, mediante iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Benefici di fidelizzazione
Il dirigente può richiedere uno dei seguenti benefici:
- concorso spese per studi all'estero di un figlio a carico, fino a un massimo di 5 periodi di studio;
- rimborso della contribuzione minima versata a fondi previdenziali già obbligatoriamente applicati in precedenza, per massimo 5 anni;
- incremento del 2% della quota a carico dell'Ente per previdenza complementare.
Non spettano tali benefici se il dirigente è in prova, ha dato o ricevuto disdetta del contratto individuale, oppure è in aspettativa.
Responsabilità civile e penale
Salvo dolo o colpa grave:
- la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi all'esercizio delle funzioni è a carico dell'Ente, che deve stipulare apposita polizza assicurativa;
- l'Ente sostiene anche le spese di difesa nei giudizi per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuite.
Il rinvio a giudizio per tali fatti non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Relazioni sindacali e collegio arbitrale
Il contratto disciplina:
- rappresentanze sindacali nazionali e aziendali;
- informativa annuale dell'Ente su sviluppo, aggiornamento professionale, criteri di valutazione e sicurezza;
- commissione paritetica per l'interpretazione autentica delle norme contrattuali;
- collegio arbitrale per i ricorsi in materia di licenziamento.
In caso di licenziamento ritenuto ingiustificato dal collegio arbitrale, può essere riconosciuta un'indennità supplementare compresa tra:
| Minimo | Massimo |
|---|---|
| corrispettivo del preavviso individuale maturato + importo equivalente a 6 mesi di preavviso | corrispettivo di 24 mesi di preavviso |
Sintesi conclusiva dei principali valori numerici
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Decorrenza rinnovo | 01/01/2022 |
| Scadenza | 31/12/2024 |
| Mensilità | 13 |
| Minimo mensile dal 01/01/2024 | € 5.811,48 |
| Minimo annuo dal 01/01/2024 | € 75.549,21 |
| Indennità di dirigenza minima | 10% del tabellare |
| Premio anzianità | almeno 1/10 della RAL al 25° anno |
| Ferie su 5 giorni | 30 giorni |
| Ferie su 6 giorni | 34 giorni |
| Ferie aggiuntive oltre 15 anni | 2 giorni |
| Comporto malattia | 18 mesi in 36 mesi |
| Malattia retribuita al 100% | 12 mesi |
| Malattia retribuita al 50% | ulteriori 6 mesi |
| Conservazione posto per infortunio | massimo 2 anni e 6 mesi |
| Infortunio retribuito al 100% | 12 mesi |
| Periodo di prova massimo | 6 mesi |
| Preavviso dimissioni | metà dei termini previsti per il recesso dell'Ente |
| Trasferta minima giornaliera | 3% di 1/13 della retribuzione |
| Voucher formazione | almeno 4 giornate lavorative |
| Polizza morte/invalidità | almeno 4 annualità di RAL e comunque non meno di € 350.000 |
| TFR | retribuzione annua complessiva / 13,5 |
Accordi e rinnovi
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