CCNL Autoscuole
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2021 al 31 dic 2023
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende che svolgono attività di:
- autoscuola;
- scuola nautica;
- studio di consulenza automobilistica;
- studio o agenzia di consulenza nautica.
Validità contrattuale: dal 01/01/2021 al 31/12/2023.
Il testo di riferimento è il CCNL del 28/02/2023, come successivamente modificato dall'accordo integrativo del 14/03/2023, che ha rettificato le tabelle salariali e disciplinato gli arretrati.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- UNASCA
- CONFARCA
Organizzazioni sindacali
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILTRASPORTI
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione globale mensile è composta da:
- minimo tabellare;
- scatti di anzianità;
- eventuali superminimi o aumenti di merito;
- indennità di contingenza;
- indennità di funzione per i quadri.
Minimi tabellari
Di seguito i valori retributivi riportati nella sintesi, con le decorrenze 01/09/2021 e 01/02/2022.
| Livello | Minimo dal 01/09/2021 | Minimo dal 01/02/2022 | Contingenza | E.D.R. | Scatto biennale | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.532,76 | 1.577,20 | 452,81 | 10,33 | 23,76 | 25,82 |
| 5 | 1.193,20 | 1.227,87 | 445,84 | 10,33 | 18,59 | - |
| 4 | 1.027,07 | 1.057,07 | 442,41 | 10,33 | 16,01 | - |
| 3 | 959,26 | 987,04 | 439,83 | 10,33 | 14,98 | - |
| 2 | 911,97 | 938,41 | 439,83 | 10,33 | 14,46 | - |
| 1 | 766,39 | 788,61 | 437,56 | 10,33 | 12,39 | - |
Elementi distinti e bilateralità
| Livello | E.A.R. | Elemento distinto | Fondo EST |
|---|---|---|---|
| Q | 3,00 | 4,44 | 16,00 |
| 5 | 3,00 | 3,47 | 16,00 |
| 4 | 3,00 | 3,00 | 16,00 |
| 3 | 3,00 | 2,78 | 16,00 |
| 2 | 3,00 | 2,64 | 16,00 |
| 1 | 3,00 | 2,22 | 16,00 |
Note principali:
- l'indennità di funzione spetta ai quadri per 14 mensilità;
- l'E.A.R. è dovuto per 12 mensilità dalle imprese non aderenti al sistema della bilateralità;
- l'elemento distinto collegato alla soppressione del 4 novembre decorre dal 01/08/2013 e incide su tutti gli istituti legali e contrattuali;
- l'importo sostitutivo Fondo EST è dovuto per 14 mensilità dalle imprese non aderenti al Fondo EST e rientra nella retribuzione di fatto.
Aumenti contrattuali e arretrati 2023
Restano confermati gli aumenti economici con decorrenza 01/09/2021 e 01/02/2022. I minimi tabellari sono stati adeguati con la busta paga di marzo 2023.
Gli arretrati maturati devono essere corrisposti in 10 rate mensili di pari importo, da marzo 2023 a dicembre 2023.
Totale arretrati da corrispondere
| Livello | Totale arretrati |
|---|---|
| Quadri | 1.607,41 |
| 5° | 1.253,78 |
| 4° | 1.085,00 |
| 3° | 1.004,63 |
| 2° | 956,41 |
| 1° | 803,70 |
Rate mensili arretrati da marzo a dicembre 2023
| Parametro/Livello | Mar 2023 | Apr 2023 | Mag 2023 | Giu 2023 | Lug 2023 | Ago 2023 | Set 2023 | Ott 2023 | Nov 2023 | Dic 2023 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 / Quadri | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 1.607,41 |
| 156 / 5° | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 1.253,78 |
| 135 / 4° | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 1.085,00 |
| 125 / 3° | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 1.004,63 |
| 119 / 2° | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 956,41 |
| 100 / 1° | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 803,70 |
Divisori e mensilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 170 |
| Divisore giornaliero su 5 giorni | 22 |
| Divisore giornaliero su 6 giorni | 26 |
| Numero mensilità | 14 |
Indennità di cassa
Spetta al personale che maneggia normalmente denaro una indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.
Non spetta se il lavoratore è stato preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per eventuali ammanchi.
Welfare contrattuale
Dal 01/01/2022 le autoscuole devono mettere a disposizione strumenti di welfare per un valore di 200,00 euro annui.
Spettano ai lavoratori:
- superato il periodo di prova;
- in forza al 1° gennaio di ogni anno;
- con contratto a tempo indeterminato;
- oppure con contratto a tempo determinato, purché abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio nell'anno.
I benefit devono essere utilizzati entro il 31/12 di ciascun anno.
Orario di lavoro
Orario normale
- 39 ore settimanali;
- distribuzione su 5 o 6 giorni secondo organizzazione aziendale e mansioni;
- pausa giornaliera non retribuita per il pasto di almeno 1 ora.
Lavoro straordinario
È quello svolto oltre il limite settimanale.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno 1ª e 2ª ora | 15% |
| Straordinario diurno 3ª ora | 25% |
| Straordinario diurno dalla 4ª ora | 30% |
| Straordinario notturno | 55% |
| Straordinario notturno istruttore di guida | 40% |
| Straordinario festivo | 55% |
| Straordinario festivo notturno | 80% |
| Straordinario al sabato nelle aziende su 5 giorni | 40% |
Limite annuo ordinario: 230 ore pro capite.
Banca ore
Le ore straordinarie eccedenti le 230 e fino a 300 ore annue possono, su richiesta del lavoratore, essere accantonate come permessi compensativi in alternativa al pagamento.
Le maggiorazioni per lo straordinario sono comunque pagate nel mese di effettuazione della prestazione. Le ore non fruite come riposi devono essere retribuite a fine anno.
Lavoro notturno, festivo e domenicale
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00-6:00) | 20% |
| Lavoro notturno istruttore di guida | 10% |
| Lavoro festivo nell'orario normale | 50% |
| Lavoro domenicale diurno con riposo compensativo | 20% + riposo compensativo |
| Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo | 50% + riposo compensativo |
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 22 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 5 giorni;
- 26 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 6 giorni.
Festività
Sono considerate festive:
- tutte le domeniche;
- le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge;
- il Santo Patrono del luogo di lavoro.
Ex festività
Spettano 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
ROL
I ROL risultano assorbiti nella riduzione dell'orario contrattuale a 39 ore settimanali.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
Spettano 15 giorni di calendario retribuiti.
Permessi per lutto
Il CCNL riconosce:
- 3 giorni lavorativi annui per grave lutto familiare;
- 4 giorni se, a seguito dell'evento, il lavoratore deve intraprendere viaggi fuori provincia.
Assistenza disabili
Si applicano le tutele della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001, con richiamo espresso nel CCNL a:
- prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni entro i 12 anni di vita del bambino in caso di handicap grave;
- in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita;
- successivamente, 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche fruibili in modalità oraria;
- diritto, ove possibile, alla sede più vicina al domicilio e divieto di trasferimento senza consenso per chi assiste un familiare convivente con disabilità grave.
Cure per invalidi e donne vittime di violenza
- per cure agli invalidi: rinvio alla normativa legale vigente;
- per donne vittime di violenza: applicazione del D.Lgs. 80/2015, con possibilità di astensione fino a 3 mesi per percorsi di protezione debitamente certificati.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto:
| Anzianità di servizio | Comporto |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 8 mesi |
| Oltre 5 anni | 12 mesi |
Ai fini del computo si sommano le assenze per malattia nell'arco di:
- 24 mesi per i lavoratori fino a 5 anni di anzianità;
- 30 mesi per i lavoratori con oltre 5 anni di anzianità.
Trattamento economico:
| Anzianità di servizio | Retribuzione piena | Retribuzione al 50% |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 3 mesi | 5 mesi |
| Oltre 5 anni | 5 mesi | 7 mesi |
Infortunio
Conservazione del posto per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore.
Trattamento economico identico a quello della malattia:
| Anzianità di servizio | Retribuzione piena | Retribuzione al 50% |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 3 mesi | 5 mesi |
| Oltre 5 anni | 5 mesi | 7 mesi |
Maternità e genitorialità
Si applica il D.Lgs. 151/2001 con integrazioni contrattuali.
Astensione obbligatoria
L'indennità INPS è integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta spettante in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo importo INPS superiore.
Congedo parentale
- fruibile nei primi 12 anni di vita del figlio;
- indennità INPS pari al 30% della retribuzione nei limiti di legge;
- integrazione datoriale fino al 40% della retribuzione per i primi 30 giorni di congedo parentale.
Malattia del bambino
- entro il terzo anno di vita: diritto di astensione senza limite massimo;
- entro l'ottavo anno: fino a 5 giornate lavorative annue per ciascun figlio, senza oneri per l'azienda, con certificazione medica.
Classificazione del personale
Il sistema classificatorio prevede:
- Quadri;
- 5° livello;
- 4° livello;
- 3° livello;
- 2° livello;
- 1° livello.
Tra i profili richiamati dal testo:
- quadri con funzioni direttive e di responsabilità;
- responsabili di centro, responsabili didattici, capi ufficio;
- istruttori di guida e di scuola nautica;
- insegnanti di autoscuola o scuola nautica;
- addetti di segreteria, pratiche automobilistiche, contabilità;
- personale ausiliario come fattorino, addetto pulizie, usciere.
Periodo di prova
| Livello/figura | Durata |
|---|---|
| Quadri | 6 mesi |
| 5° livello e insegnanti/istruttori di guida o nautica | 4 mesi |
| 4°, 3° e 2° livello | 3 mesi |
| 1° livello | 10 giorni lavorativi |
Part-time
Durata minima
- in generale: non inferiore a 20 ore settimanali;
- per insegnanti o istruttori: possibile minimo di 5 ore settimanali nei casi previsti dal contratto.
Maggiorazioni
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 18% dalla seconda ora settimanale |
| Clausole elastiche/flessibili | 15% |
Limiti numerici
Il personale part-time a tempo indeterminato non può superare il 25% del personale dipendente, con arrotondamento all'unità superiore; in ogni caso sono possibili 2 assunzioni part-time, purché non si superi il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in essere nell'unità produttiva.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di destinazione | Durata massima |
|---|---|
| 3°, 4°, 5° | 48 mesi |
| 2° | 36 mesi |
| 1° | 24 mesi |
Inquadramento economico
- primo anno/periodo: due livelli sotto quello finale;
- secondo periodo: un livello sotto quello finale;
- terzo periodo: livello di destinazione finale;
- per gli apprendisti destinati al 1° livello, l'inquadramento resta al livello di destinazione per l'intero periodo.
Formazione
Il testo completo prevede in via generale:
- 120 ore medie annue retribuite di formazione;
- riduzione a 60 ore annue in presenza di determinati titoli di studio o qualifiche coerenti.
Contratto a tempo determinato
Durata e proroghe
- contratto acausale fino a 12 mesi;
- durata complessiva fino a 24 mesi con le causali previste dal contratto e dalla legge;
- massimo 4 proroghe nell'arco di 24 mesi;
- possibile un ulteriore contratto presso la DTL fino a 12 mesi.
Durata minima
Il contratto non può avere durata inferiore a 60 giorni di calendario, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli tra contratti
| Durata del contratto precedente | Intervallo minimo |
|---|---|
| Fino a 6 mesi | 10 giorni |
| Oltre 6 mesi | 20 giorni |
Limiti numerici
I lavoratori a termine non possono superare il 20% dell'organico a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Diritto di precedenza
Matura per lavoratori con contratti a termine pari o superiori a 6 mesi, anche per sommatoria di più contratti.
Il diritto:
- si estingue entro 18 mesi dalla cessazione del rapporto;
- deve essere esercitato manifestando la volontà entro 6 mesi dalla cessazione.
Malattia nel tempo determinato
Il comporto è pari a 1/3 della durata del contratto, con minimo 60 giorni.
Somministrazione di lavoro
Limiti numerici
- 8% di media trimestrale dei lavoratori a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore;
- in alternativa, sono consentiti fino a 5 contratti, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in essere.
Non si computano nei limiti i contratti di somministrazione per sostituzione.
Smart working
Il testo completo disciplina il lavoro agile come modalità volontaria di svolgimento della prestazione, applicabile ai lavoratori a tempo indeterminato con almeno 2 anni di anzianità aziendale, se compatibile con le mansioni.
Tra i punti principali:
- accordo individuale scritto;
- minimo 6 giornate mensili e massimo ordinario 8 giornate, con limite massimo fissato a livello aziendale di 10 giornate mensili;
- esclusione del lavoro notturno e dello straordinario nelle giornate in smart working;
- diritto di priorità per particolari situazioni personali e familiari.
Preavviso
| Ipotesi | Durata |
|---|---|
| Licenziamento quadri intermedi | 4 mesi |
| Licenziamento altri lavoratori | 2 mesi |
| Dimissioni | termini ridotti alla metà |
Il preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese.
TFR
Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende:
- minimo tabellare;
- scatti di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito;
- contingenza;
- 13ª e 14ª mensilità;
- indennità di funzione per i quadri;
- ogni importo fisso e continuativo.
Previdenza complementare e assistenza sanitaria
Fondo EST
Dal 01/01/2018 il fondo sanitario di riferimento è Fondo EST.
Contribuzione ordinaria:
- 15,00 euro mensili a carico dell'azienda;
- 2,00 euro mensili a carico del lavoratore.
Se il datore non versa, deve corrispondere un importo sostitutivo di 16,00 euro lordi per 14 mensilità.
Previdenza complementare
Il testo richiama i fondi di previdenza complementare di settore, con previsione di contribuzione datoriale e del lavoratore secondo le regole contrattuali vigenti.
Altri istituti di rilievo
- 13ª mensilità: corrisposta normalmente il 16 dicembre;
- 14ª mensilità: corrisposta entro la prima decade di luglio;
- permessi solidali: demandati alla contrattazione di secondo livello;
- violenza di genere: congedo fino a 3 mesi e diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time;
- diritti sindacali: disciplina specifica anche per imprese con meno di 15 dipendenti;
- formazione continua: fondo di riferimento FORTE;
- ente bilaterale: obbligo contributivo datoriale, con elemento economico sostitutivo in caso di mancato versamento.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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