Cassazione Civile, Ordinanza n. 19455/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado un atto di recupero notificato dall'Agenzia delle Entrate, poi confluito in un ruolo reso esecutivo e nella relativa cartella di pagamento. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla legge di bilancio 2023, presentando la dichiarazione di adesione ex art. 1, comma 235, L. 197/2022, impegnandosi a rinunciare al giudizio ex comma 236, e ha versato integralmente quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte ha rilevato che, a fronte del deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, perché la decisione di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
La decisione
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente all'adesione alla definizione agevolata e al pagamento integrale delle somme dovute. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte esclude altresì l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, non trattandosi di pronuncia di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-254, L. 197/2022
disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti, che il contribuente può utilizzare per chiudere il contenzioso tributario.
art. 1, comma 235, L. 197/2022
prevede la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata da parte del contribuente.
art. 1, comma 236, L. 197/2022
l'adesione comporta l'impegno a rinunciare al giudizio pendente.
art. 1, comma 241, L. 197/2022
attribuisce all'agente della riscossione il compito di comunicare l'ammontare complessivo dovuto, le rate e le scadenze.
art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022
richiedono il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento; in tal caso il processo è dichiarato estinto.
art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022
stabiliscono che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
non si applica all'estinzione del giudizio, perché la norma è eccezionale e si riferisce a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie pendenti e deposita nel giudizio la domanda di definizione insieme alla prova del pagamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Le norme che prevedono un ulteriore importo a titolo di contributo unificato hanno natura eccezionale e sanzionatoria e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
- Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina espressa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19327/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19330/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19331/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19333/2024 del 15/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →