Sentenza del 27/08/2024 n. 23167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato ad A.A. sanzioni per violazioni in materia di IVA e IRAP riferite alle annualità 2009-2013, contestandole il concorso, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, nelle violazioni attribuite a cooperative coinvolte in una frode fiscale e contributiva. A.A., professionista e legale rappresentante della società di elaborazione dati A E Company Srl, aveva impugnato gli atti deducendo, tra l’altro, che non rispondevano alle sue deduzioni difensive e che erano viziati sotto diversi profili. Dopo il rigetto in primo grado (CTP di Milano, sentenza n. 5090/08/2017) e in appello (CTR della Lombardia, sentenza n. 3712/08/2022), ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: carenza di motivazione sulle deduzioni difensive; violazione delle norme sulla responsabilità sanzionatoria della persona giuridica e sul concorso di terzi; violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa considerazione di un giudicato formatosi in altro procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: quando il contribuente presenta deduzioni difensive nella fase amministrativa, l’atto di irrogazione deve spiegare perché esse sono state disattese; non basta riportarle. La sentenza d’appello è stata cassata perché aveva rilevato che le deduzioni erano state richiamate, senza verificare se l’Ufficio avesse anche risposto nel merito. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per riesaminare l’appello e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. Non è quindi stata annullata definitivamente la pretesa sanzionatoria né stabilita l’innocenza della contribuente: la questione dovrà essere rivalutata in sede di rinvio.
Norme richiamate
Art. 16, comma 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il rispetto delle garanzie difensive del contribuente si concretizza, pertanto, non già solo nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell'obbligo dell'ufficio di spiegare il perché quelle ragioni siano state disattese.
Se il contribuente presenta deduzioni nella fase amministrativa, l’atto che irroga le sanzioni deve motivare anche in relazione a esse, illustrando perché non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilità. Il semplice richiamo o la riproduzione delle deduzioni non soddisfa l’obbligo di motivazione.
Massime di principio
- In un procedimento tributario sanzionatorio, quando il contribuente ha presentato deduzioni difensive, l’amministrazione deve dare una risposta effettiva e comprensibile alle ragioni sollevate, non limitarsi a menzionarle nell’atto.
- Il giudice che verifica la motivazione dell’atto deve accertare se l’Ufficio abbia spiegato perché ha respinto le deduzioni; la sola constatazione che esse siano state riportate non è sufficiente.
- L’accoglimento del ricorso per un vizio di motivazione può comportare cassazione con rinvio senza decidere le ulteriori questioni di merito: in tal caso la pretesa sanzionatoria non è definitivamente annullata e gli altri motivi restano assorbiti.
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