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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06504/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società che svolgeva attività di noleggio di trasporto aereo, contestando due profili: da un lato la non deducibilità, per difetto di inerenza, di costi relativi al leasing e alla manutenzione di un aeromobile che la società aveva sublocato a terzi; dall'altro la mancata contabilizzazione di una provvigione di euro 600.000 per la promozione della vendita di motori marini, provvigione corrisposta in natura mediante cessione dei motori stessi. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo, pur accettando la decisione sulla deducibilità del leasing, che la CTR avesse errato nel ritenere deducibili anche i costi di manutenzione, perché la sublocazione avrebbe escluso il nesso di correlazione con l'attività d'impresa; 2) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 471/1997, lamentando che, anche se la ripresa fiscale sulla provvigione era infondata, restava la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione della provvigione ricevuta in natura, con conseguente debenza della sanzione; 3) violazione degli artt. 654 c.p.p. e 20 d.lgs. 74/2000, contestando che la CTR avesse valorizzato il decreto di archiviazione penale per escludere la pretesa sanzionatoria, nonostante l'autonomia tra giudizio penale e tributario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione non specificamente trattata nei gradi di merito: la distinzione tra deducibilità del leasing e deducibilità dei soli costi di manutenzione non risultava oggetto di un autonomo thema decidendum davanti alla CTR. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontava la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva accertato in fatto che la cessione dei motori era stata correttamente fatturata e contabilizzata, con concorso del corrispettivo alla base imponibile; inoltre il ricorso non scalfiva tale accertamento. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, poiché il richiamo del giudice di merito all'archiviazione penale era solo argomento di rafforzamento e non costituiva autonoma ratio decidendi. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; non è stata applicata la sanzione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede il concreto utilizzo del bene o comunque la correlazione con l'attività d'impresa; nel caso concreto la censura è stata però dichiarata inammissibile perché introduceva una questione nuova non esaminata nei gradi di merito.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato in relazione agli obblighi di fatturazione dell'operazione; la Corte non entra nel merito della violazione perché il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È richiamato per sostenere la sanzione per la violazione degli obblighi documentali/contabili; il motivo è dichiarato inammissibile perché non confuta l'accertamento di corretta fatturazione e contabilizzazione.

  • art. 654 c.p.p.

    È evocato per contestare il rilievo attribuito dal giudice tributario al decreto di archiviazione penale; la Corte osserva che il richiamo al procedimento penale era solo accessorio e non decisivo.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato per sostenere l'autonomia tra giudizio penale e tributario; la censura è inammissibile perché indirizzata contro un argomento non autonomamente decisivo.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non incide nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che introduca una questione nuova, non specificamente devoluta e trattata nei precedenti gradi di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un accertamento di fatto non specificamente censurato, la doglianza è inammissibile.
  • Un riferimento del giudice di merito a elementi esterni, come un provvedimento penale, non è censurabile in cassazione quando esso abbia valore meramente rafforzativo e non costituisca autonoma ragione della decisione.
  • Nel giudizio tributario, la deducibilità dei costi resta ancorata al requisito dell'inerenza/correlazione con l'attività d'impresa, ma la relativa contestazione deve essere dedotta in modo specifico nei gradi di merito.
  • La violazione degli obblighi di fatturazione e contabilizzazione può rilevare ai fini sanzionatori solo se la censura investe l'effettivo accertamento in fatto circa l'irregolarità documentale; in mancanza, il motivo non è idoneo a scalfire la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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