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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26999/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato numerosi tagliandi di lotterie istantanee per un importo complessivo di euro 2.490. Deduceva che i tagliandi erano privi dell'avvertimento sulle probabilità di vincita previsto dall'art. 7, comma 5, del d.l. 158/2012. In primo grado aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di acquisto dei tagliandi; in subordine, l'annullamento per dolo determinante; ulteriormente in subordine, il risarcimento del danno per violazione della buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. Il Tribunale aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo che la mancata indicazione delle probabilità di vincita comportasse nullità del contratto e ritenendo comunque non provato che, se informato, l'acquirente non avrebbe concluso l'acquisto. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 5, d.l. 158/2012, sostenendo che la mancanza dell'avviso determini automaticamente la nullità del contratto e che le norme antigioco patologico, essendo poste a tutela della salute, dovrebbero essere interpretate in modo rigoroso. Con terzo motivo ha contestato il rigetto della domanda risarcitoria, affermando che dalla violazione dell'obbligo informativo dovesse discendere automaticamente la responsabilità precontrattuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di riportare sui tagliandi le formule di avvertimento e le probabilità di vincita è una regola di condotta per il concessionario, sanzionata in via amministrativa, e non una norma che incide sulla validità del contratto. Ne consegue che la sua violazione non determina nullità del contratto di acquisto del tagliando. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché diretto a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito sulla condotta alternativa dell'acquirente, e in parte infondato perché la sola violazione dell'obbligo informativo non basta: occorre anche la prova del nesso causale tra l'omissione e il danno. Sono rimasti assorbiti i ricorsi incidentali condizionati delle controparti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5, d.l. 13 settembre 2012, n. 158

    "formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi"

    prevede un obbligo informativo a carico del concessionario; è regola di condotta sanzionata amministrativamente, non causa di nullità del contratto di gioco.

  • art. 7, comma 6, d.l. 13 settembre 2012, n. 158

    sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro

    la sanzione espressa conferma che la violazione dell'obbligo informativo è presidata sul piano amministrativo e non incide automaticamente sulla validità negoziale.

  • art. 1439 c.c.

    richiamato dal ricorrente come possibile base dell'annullamento per dolo determinante, ma non accolto.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato per fondare la domanda di responsabilità precontrattuale; la Corte ribadisce che serve anche la prova del nesso causale tra omissione informativa e danno.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese secondo parametri professionali.

  • art. 26724/2007 Sezioni Unite

    citata come precedente di principio sulla distinzione tra norme che regolano la validità del contratto e norme che disciplinano il comportamento delle parti.

Massime di principio

  • La nullità virtuale per contrasto con norme imperative può essere dichiarata solo quando sia violata una norma inderogabile che attiene alla validità del contratto; la violazione di una norma che disciplina il comportamento delle parti, anche se inderogabile, non comporta di per sé nullità ma può dar luogo a responsabilità.
  • L'obbligo legale di informazione posto a carico di un operatore economico non si traduce automaticamente in una clausola o in un requisito di validità del contratto concluso con l'utente, se la legge prevede per l'inadempimento una sanzione autonoma e non un effetto invalidante.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da violazione di un obbligo informativo non basta accertare l'omissione: è necessario provare anche il nesso causale tra la mancata informazione e la concreta scelta negoziale o il pregiudizio subito.
  • In cassazione non è censurabile, se adeguatamente motivato, l'accertamento di fatto del giudice di merito circa il comportamento che la parte avrebbe tenuto se correttamente informata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNullitàResponsabilità precontrattualeOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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