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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07109/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La società appaltatrice aveva convenuto il condominio per ottenere la rettifica del contratto di appalto stipulato per lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare e, conseguentemente, la condanna al pagamento della differenza tra il corrispettivo che assumeva dovuto e quello indicato nel contratto. Sosteneva che l’importo contrattuale fosse stato erroneamente riportato, perché il preventivo allegato al contratto si riferiva a ciascuna coppia di palazzine e non all’intero intervento come interpretato dai giudici di merito. In appello la domanda era stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per novità di alcune richieste; con il ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi, denunciando: violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. per la declaratoria di inammissibilità del gravame; ulteriore violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e degli artt. 1430 e 1431 c.c. per il mancato esame del merito sulla pretesa di rideterminazione del prezzo; violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e dell’art. 1657 c.c. per avere la Corte d’appello reputato nuova la domanda di applicazione del criterio legale di determinazione del corrispettivo; violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e dell’art. 1537 c.c. per analoga ragione; infine violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla richiesta di pagamento di una fattura di euro 4.600,00 che la ricorrente assumeva già compresa nella domanda originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo, rilevando che, contro una sentenza d’appello che dichiari inammissibile il gravame, il ricorrente deve censurare specificamente l’errore relativo alla declaratoria di inammissibilità e dimostrare la specificità del motivo di appello, senza limitarsi a riproporre le questioni di merito. Quanto ai motivi terzo e quarto, li ha ritenuti infondati: l’art. 1657 c.c. è norma sussidiaria che opera solo se le parti non abbiano determinato il corrispettivo né il modo di determinarlo, mentre nel caso concreto il prezzo risultava pattuito in contratto; l’art. 1537 c.c. è invece norma propria della compravendita immobiliare a misura e non è applicabile all’appalto. È stata inoltre confermata la rilevanza del giudicato interno formatosi sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello, che ha fatto venire meno l’interesse a far valere ulteriori questioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché il condominio non ha svolto difese. È stato anche dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche idonee a colpire la ratio decidendi della sentenza di primo grado; in cassazione, contro una declaratoria di inammissibilità del gravame, occorre censurare direttamente l’errore sulla specificità dell’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai dedotti vizi di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate per effetto del giudicato interno sulla inammissibilità dell’appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state formulate in relazione ai diversi vizi di legittimità, ma alcune sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità o per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del contratto di appalto; non è stato ritenuto sufficiente a scalfire la decisione di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione complessiva del contratto, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato dalla ricorrente ai fini interpretativi, ma non idoneo a superare l’accertamento di merito sul prezzo pattuito.

  • art. 1430 c.c.

    Richiamato in relazione all’asserito errore di calcolo, ma la censura non ha inciso sulla ratio della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 345 c.p.c.

    È stata confermata l’inammissibilità delle domande nuove proposte in appello o introdotte tardivamente in primo grado, nella prospettiva adottata dalla Corte territoriale.

  • art. 1657 c.c.

    Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

    È norma sussidiaria e integrativa della volontà negoziale; opera solo se le parti non abbiano pattuito il corrispettivo né il criterio per determinarlo. Non può essere invocata per colmare un’inadeguatezza probatoria dell’appaltatore quando il prezzo sia già stato stabilito in contratto.

  • art. 1537 c.c.

    quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura...

    È disposizione riferita esclusivamente alla compravendita immobiliare a misura, non estensibile all’appalto.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato per affermare che, ai fini del diritto dell’appaltatore al pagamento, rileva l’accettazione dell’opera da parte del committente.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correzione della motivazione, anche in presenza di un error in procedendo, quando la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    È evocato per giustificare una lettura costituzionalmente orientata delle regole processuali in funzione di ragionevole durata ed economia processuale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in cassazione non basta riproporre i motivi di merito: occorre censurare specificamente la ratio della declaratoria di inammissibilità e dimostrare la reale specificità delle doglianze di secondo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello, una volta non validamente censurata, passa in giudicato interno e preclude l’esame delle ulteriori questioni di merito dedotte con il ricorso per cassazione.
  • L’art. 1657 c.c. ha natura sussidiaria: il giudice può determinare il corrispettivo dell’appalto solo se le parti non lo abbiano pattuito né abbiano stabilito criteri sufficienti di determinazione; se il prezzo è già indicato nel contratto, la norma non può essere usata per superare l’accertamento di merito o supplire a carenze probatorie dell’appaltatore.
  • L’art. 1537 c.c. è norma propria della vendita di immobili a misura e non è estensibile analogicamente al contratto di appalto.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando in modo chiaro e puntuale il contenuto degli atti e delle censure su cui si fonda il motivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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