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Ordinanza

Ordinanza n. 1954/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. I, che aveva respinto il ricorso in materia di accesso ai documenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione cautelare, nell’ambito di un’actio ad exhibendum volta all’ostensione di documenti detenuti dall’Ordine professionale. Dalla motivazione emerge che, ai fini della decisione di merito, è dirimente accertare l’effettiva esistenza dei documenti richiesti negli archivi dell’amministrazione appellata, anche in relazione all’eventuale decorrenza dei termini di conservazione documentale obbligatoria. Il testo non espone ulteriori specifici motivi d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire, prima della decisione di merito fissata per il 18 giugno 2026, una sintetica relazione difensiva dell’Ordine sull’effettiva esistenza dei documenti richiesti nei propri archivi e sui termini di conservazione documentale obbligatoria; la relazione deve essere depositata entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La sospensione è stata negata anche considerando che un eventuale ordine interinale di ostensione, persino limitato a parte dei documenti, potrebbe produrre effetti irreversibili ed esaustivi per la parte appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione della domanda cautelare in appello.

Massime di principio

  • Nell’ambito di un giudizio di accesso, l’effettiva esistenza dei documenti richiesti negli archivi dell’amministrazione costituisce una questione dirimente per la decisione di merito e può richiedere uno specifico accertamento istruttorio.
  • Quando la decisione cautelare potrebbe imporre l’ostensione di documenti con effetti irreversibili o sostanzialmente esaustivi rispetto all’oggetto del giudizio, il giudice può negare la misura interinale e riservare la questione alla cognizione di merito.
  • In presenza di dubbi sull’esistenza dei documenti richiesti e sui termini di conservazione obbligatoria, il giudice può ordinare all’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso il deposito di una relazione difensiva sintetica su tali profili entro un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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