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Sentenza

Sentenza n. 15220/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, comunicato a mezzo PEC in data 18 marzo 2026, con cui Mediocredito Centrale S.p.A. ha respinto l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 25 febbraio 2026, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente la seguente posizione MCC: n. 4309174 -OMISSIS-; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 25 febbraio 2026; e per il conseguente ordine a Mediocredito Centrale S.p.A. di esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.

Giustizia amministrativa202604876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale dell’accesso documentale relativo al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI per la posizione n. 4309174

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società, destinataria di contestazioni nell’ambito del procedimento avviato nel dicembre 2025 per dichiarare inefficace la garanzia pubblica relativa alla posizione n. 4309174, aveva chiesto il 25 febbraio 2026 documenti della Banca d’Italia trasmessi al Gestore, scambi informativi tra le due autorità, atti istruttori interni e documentazione relativa all’ammissione alla garanzia, al fine di conoscere gli elementi contestati e difendersi nel procedimento. Con nota del 18 marzo 2026 MCC aveva consentito l’accesso soltanto a un report e ad alcuni atti già ritenuti ostensibili, negando o limitando l’ostensione dei rapporti e delle note di vigilanza, degli atti relativi alle indagini penali e di ulteriori documenti istruttori, oppure affermando che alcuni atti erano già accessibili tramite il portale del Fondo. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e giusto procedimento, per la natura difensiva dell’accesso; 2) illegittimità del richiamo al segreto di vigilanza e al segreto istruttorio; 3) difetto di motivazione e mancata ponderazione degli interessi; 4) violazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato. MCC ha eccepito l’inammissibilità per la proposizione di distinti ricorsi relativi alle diverse posizioni.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la regola è l’impugnazione con un ricorso di un solo provvedimento e il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale, sicché la separata impugnazione dei distinti dinieghi non rende inammissibile il ricorso. Nel merito ha riconosciuto la natura difensiva dell’accesso, diretto a consentire alla società di difendersi nel procedimento di inefficacia. Ha accolto le censure relative alla documentazione istruttoria trasmessa dalla Banca d’Italia a MCC e agli atti dei punti ii)-vi): il segreto di vigilanza ex art. 7 TUB non è assoluto e può cedere, dopo comparazione degli interessi ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, a esigenze difensive prevalenti; nel caso concreto la stessa Banca d’Italia non aveva ravvisato ragioni ostative all’ostensione, né aveva contestato l’accesso in giudizio. MCC e Banca d’Italia, inoltre, non avevano indicato puntuali ragioni ostative per gli ulteriori atti richiesti. L’accesso non va però esteso agli atti formati o detenuti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali: la relativa documentazione non era espressamente compresa nell’istanza e gli atti d’indagine restano coperti dal segreto nei termini dell’art. 329 c.p.p. È escluso anche l’obbligo di ostendere documenti già nella disponibilità della ricorrente e consultabili tramite il portale telematico del Fondo, per difetto della necessità dell’accesso. Il motivo fondato sull’accesso civico generalizzato è stato respinto, poiché il mero interesse conoscitivo recede rispetto agli interessi pubblici protetti dall’art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati: diniego annullato in parte qua e ordine a MCC di consentire l’accesso alla documentazione dovuta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    tale segreto, secondo la giurisprudenza, non può ritenersi del tutto intangibile, ma è destinato a cedere a fronte di superiori esigenze difensive, da accertarsi all’esito del giudizio comparativo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango degli interessi contrapposti

    Il segreto di vigilanza può cedere quando esigenze difensive superiori lo giustifichino, previa comparazione che consideri necessarietà, indispensabilità e pari rango degli interessi contrapposti.

  • art. 7 d.lgs. 385/1993 (TUB)

    tale segreto, secondo la giurisprudenza, non può ritenersi del tutto intangibile, ma è destinato a cedere a fronte di superiori esigenze difensive, da accertarsi all’esito del giudizio comparativo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango degli interessi contrapposti

    Il segreto d’ufficio bancario tutela l’efficace esercizio della vigilanza, ma non è assoluto e può essere recessivo rispetto a esigenze difensive prevalenti, secondo il giudizio comparativo previsto dalla disciplina dell’accesso.

  • art. 22 l. 241/1990

    non sussiste alcun obbligo di ostensione in capo al Gestore per la documentazione comunque accessibile tramite il portale telematico del Fondo, atteso che rispetto a tali atti difetta il presupposto stesso della necessità dell’accesso ex art. 22 l. n. 241/1990

    L’accesso documentale non è necessario e non deve essere accordato per documenti già nella disponibilità dell’interessato e consultabili attraverso il portale ufficiale del Fondo.

  • art. 329 c.p.p.

    trattandosi di atti formati nell’ambito di indagini penali in corso, viene in rilievo l’art. 329 c.p.p., secondo cui gli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria “sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”

    Gli atti d’indagine penale sono coperti da segreto fino a quando l’imputato possa conoscerli e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; il Gestore non è tenuto a ostenderli.

  • art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013

    è, in ogni caso, infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente invoca, in via concorrente, la disciplina dell’accesso civico generalizzato, atteso che l’interesse meramente conoscitivo sotteso a tale forma di accesso recede rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici espressamente protetti dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013

    Nell’accesso civico generalizzato, il mero interesse conoscitivo recede quando l’ostensione interferisce con interessi pubblici che l’art. 5-bis, comma 1, protegge espressamente.

  • art. 116 c.p.a.

    avverso il diniego opposto in relazione alle predette istanze, -OMISSIS- s.p.a. ha proposto distinti ricorsi ex art. 116 c.p.a., tra cui quello oggetto del presente giudizio

    La disposizione individua il rito con cui è stato proposto il ricorso contro il diniego di accesso; la sentenza non ne sviluppa ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • L’accesso documentale richiesto per conoscere gli elementi posti a fondamento di un procedimento amministrativo che incide sulla posizione giuridica dell’istante ha natura difensiva quando è funzionale alla cura e alla tutela dei suoi interessi in quel procedimento.
  • Il segreto di vigilanza bancaria non è assoluto: gli atti istruttori trasmessi al gestore possono essere ostesi quando, all’esito della comparazione prevista dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990, prevalgano esigenze difensive necessarie e indispensabili. La valutazione deve coinvolgere il titolare dell’interesse tutelato dal segreto.
  • Chi oppone un diniego all’accesso deve indicare ragioni ostative puntuali, riferite ai documenti richiesti; in mancanza, non è sufficiente un richiamo generico al segreto o alla natura riservata dell’attività istruttoria.
  • Non sussiste il presupposto della necessità dell’accesso documentale per gli atti che sono già nella disponibilità dell’interessato e consultabili tramite il portale ufficiale dell’amministrazione o del gestore.
  • Gli atti formati nell’ambito di indagini penali in corso restano soggetti al segreto previsto dall’art. 329 c.p.p. e non sono ostensibili dal gestore che non ne abbia la disponibilità giuridica.
  • La proposizione di ricorsi distinti contro distinti provvedimenti di diniego non è inammissibile per il solo fatto che le istanze siano collegate: nel processo amministrativo la regola è l’impugnazione di un solo provvedimento con ciascun ricorso, mentre il ricorso cumulativo è eccezionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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